Affidamento condiviso o alternato?
Una recentisssima sentenza del Tribunale di Brescia di fine anno 2017, definita “rivoluzionaria” e destinata a fare storia ci offre lo spunto per affrontare il tema dell’affidamento dei figli minori a causa della crisi del rapporto familiare.
Legge 8 febbraio 2006, n. 54. “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”.
Vale la pena di ricordare che, a seguito dell’introduzione dell’affidamento condiviso di cui alla legge 54/2006, i nostri Giudici – e le stesse coppie – hanno di gran lunga prediletto il sistema del c.d. “affidamento condiviso” dei figli in favore dei genitori, prevedendo così il loro collocamento presso uno solo di loro (anche per questioni “burocratiche”, quali la residenza da assegnare al minore), con fissazione dei tempi e delle modalità di visita dell’altro genitore che, per prassi, si limitano ad un paio di sere la settimana e a week-end alternati, salvo diverso accordo.
Affidamento alternato
Con questa pronuncia, invece, il Tribunale di Brescia ha deciso che i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore devono essere paritetici, ragione per cui si parla di affidamento alternato.
Appare subito evidente che, per giungere ad una simile decisione, vi debbano essere determinati presupposti, quali, ad esempio, la vicinanza delle abitazioni e, possibilmente, l’assenso dei figli i quali, venendo all’esame della sentenza del nostro Tribunale, saranno “costretti” a trascorrere una settimana con il padre e l’altra con la madre, e così via fino al raggiungimento della loro indipendenza economica.
Certamente la predetta sentenza è destinata a far discutere, soprattutto se si considera che ciò comporterà il venir meno del versamento dell’assegno di mantenimento dei figli da parte di un genitore nei confronti dell’altro ma, soprattutto, una maggiore capacità dei genitori nella gestione dei figli e delle loro spese, sia ordinarie che straordinarie.
Si auspica, allora, che prenda sempre più piede quel concetto tanto acclamato di bigenitorialità, che significa partecipazione attiva da parte di entrambi i genitori nel progetto educativo, di crescita e di assistenza della prole, in modo da creare un rapporto equilibrato che in nessun modo risenta dell’evento della separazione.
Detto concetto, tuttavia, non potrà mai prescindere dal superiore interesse dei figli minori nonché delle particolarità di ogni nucleo familiare, che andranno verificati di volta in volta.
