Minori
Tutela dei minori
Quando si decide di interrompere la convivenza e ci sono figli, è necessario stabilire a quale dei due genitori debbano essere affidati.
L’affidamento di solito è condiviso fra i genitori ma sussistono casi in cui, per tutelare l’interesse della prole, quest’ultima deve essere affidata in via esclusiva solo ad un genitore, fino all’ipotesi più grave in cui un genitore può ottenere la decadenza dalla responsabilità genitoriale se la condotta dell’altro genitore è pregiudizievole ai figli.
Affidamento dei figli minori
Il genitore “non affidatario” avrà, quindi, la facoltà (ma anche l’obbligo) di poter vedere e stare con il figlio non collocato presso di sé, secondo il calendario di visite concordato con l’altro genitore, o stabilito dal Tribunale e, generalmente, per un paio di volte la settimana, oltre a weekend alternati.
Infine verrà stabilito un periodo durante il Natale, la Pasqua e anche le vacanze estive.
Inoltre il genitore presso il quale non sono collocati i figli dovrà contribuire al mantenimento della prole in base ai propri redditi con una somma fissa mensile, cui si aggiungeranno la metà delle spese mediche e scolastiche straordinarie: esiste anche un protocollo previsto dal Tribunale per la divisione delle spese dei figli, cui i coniugi possono fare riferimento per la regolamentazione delle spese della prole.
Ordinaria e straordinaria amministrazione
Le decisioni di ordinaria amministrazione spettano al genitore con il quale il minore si trova, diversamente per le scelte di straordinaria amministrazione è necessario il consenso di entrambi i genitori.
In caso di disaccordo, invece, è possibile ricorrere al Tribunale affinché si sostituisca ai genitori e prenda la decisione ritenuta più opportuna per i figli (ciò accade ad esempio in caso di diniego al rilascio del passaporto o della carta di identità dei figli minori).
Mantenimento dei figli minori e dei figli non economicamente autosufficienti
Il genitore che non risiede con i figli minori, ovvero con i figli che non sono economicamente autosufficienti, avrà l’obbligo di contribuire al mantenimento degli stessi mediante il versamento di una somma mensile da corrispondere all’altro genitore, secondo i propri redditi e la propria capacità economica/patrimoniale, cui si aggiunge il 50% delle spese mediche e scolastiche dei figli.
Passaporto e consenso all’espatrio
Accade sempre più spesso che all’interno della coppia sorgano contrasti in merito alle scelte da prendere nell’interesse dei figli. Può succedere, anche, che uno dei due genitori si sia allontanato dalla famiglia, facendo perdere le tracce di sé, ed in tal caso è impossibile ottenere il suo consenso per le scelte che riguardano i figli.
Per fare alcuni esempi concreti basterà pensare all’iscrizione del figlio presso un istituto scolastico, oppure alla necessità di eseguire un intervento chirurgico, così come alla necessità di rinnovare il documento di identità ovvero il passaporto.
In tutti questi casi sarà il Giudice tutelare a dover valutare, previo ricorso, quale sia l’interesse del minore e, di volta in volta, sostituirsi alla volontà dell’altro genitore per tutelare gli interessi dei figli minori.
Riconoscimento giudiziale della paternità
A tutela del minore che non sia stato riconosciuto alla nascita dal padre esiste uno speciale procedimento volto a far dichiarare giudizialmente il rapporto di filiazione dal Tribunale.
La prova della paternità, come oramai noto, viene fornita con l’espletamento dell’esame del Dna e, qualora l’esito fosse positivo, consentirà al minore di poter aggiungere il cognome del padre a quello della madre, mentre a quest’ultima la facoltà di ottenere un assegno di mantenimento dall’altro genitore nonché il rimborso delle spese sino a quel momento sostenute per la crescita ed educazione del figlio.
Decadenza dalla responsabilità genitoriale
Quando la condotta di uno dei genitori è gravemente pregiudizievole per i figli, trascurando così i suoi doveri ovvero abusando dei suoi poteri, è possibile ricorrere al Tribunale per i minorenni territorialmente competente per ottenere la decadenza dalla potestà genitoriale, ora chiamata responsabilità genitoriale.
In tal caso il genitore decaduto dalla potestà perde i “poteri” sul figlio ma potrà acquistarli nuovamente, in futuro, dando prova della sua idoneità genitoriale.
La decadenza dalla responsabilità genitoriale, tuttavia, non fa venire meno l’obbligo al mantenimento verso i figli che, infatti, dovranno essere mantenuti fino al raggiungimento dell’indipendenza economica.
Reati minorili
Non rispettare le condizioni della separazione e del divorzio nei confronti dei figli minori costituisce una condotta penalmente rilevante e può essere passibile di querela da parte dell’altro coniuge avente diritto.
In tal caso il coniuge obbligato dovrà subire un processo penale e rischiare, così, di essere condannato dal Tribunale per non aver ottemperato all’ordine del Giudice.
