Convivenza
La famiglia rappresenta il fulcro di ogni affetto e per tale ragione è importante tutelare i diritti di tutti i suoi componenti.
Parlare di famiglia oggi ha, come noto, un significato più ampio di alcuni anni fa in cui solo le coppie sposate erano giuridicamente riconosciute dall’ordinamento.
Con le recenti modifiche legislative, infatti, anche la convivenza fra persone di sesso diverso, ovvero dello stesso sesso, ha assunto importanza nel mondo del diritto: si tratta delle c.d. “unioni civili”.
Ne deriva che, in caso di frattura, le conseguenze giuridiche saranno diverse a seconda della scelta fatta in origine dalla coppia prima di “unirsi”, civilmente o in matrimonio, dovendo, in caso contrario, rimettersi a quanto prevede la legge in linea generale.
E’, comunque, oggi possibile regolamentare, attraverso la redazione di accordo scritto, non solo le regole comuni di convivenza, ma anche la loro futura evoluzione, nel bene e nel male. In particolare, per coloro che sono uniti in matrimonio avrà valore il contenuto dell’accordo pre-matrimoniale, mentre per le convivenze e le unioni civili assumerà importanza l’accordo sottoscritto inter partes.
Contratti di convivenza
Con il contratto di convivenza è possibile stabilire l’assetto dei rapporti patrimoniali e non patrimoniali della coppia sia durante il rapporto che al termine della relazione, cosi come è possibile contemplare disposizioni patrimoniali in vita o mortis causa nell’ipotesi di scomparsa prematura di uno dei conviventi.
Ricorso per la regolamentazione dei rapporti patrimoniali e non patrimoniali.
In caso di frattura del rapporto è possibile chiedere al Giudice competente di stabilire a quale genitore debbano essere affidati i figli, e quali siano le modalità di visita con il genitore “non collocatario”, nonché l’ammontare del mantenimento mensile della prole ed, infine, l’assegnazione della casa coniugale.
E’ anche possibile che le parti si accordino prima sulle condizioni predette ed, in tal caso, chiederanno al Giudice di dare validità giuridica al loro accordo previa presentazione di un unico ricorso sottoscritto da entrambi.
Affidamento dei figli e obbligo del mantenimento.
I figli delle coppie non unite in matrimonio sono equiparati a tutti gli effetti ai figli di una coppia sposata. Pertanto nel caso di rottura della coppia il genitore che non terrà con sé i figli avrà l’obbligo di mantenerli secondo la propria capacità patrimoniale e reddituale.
Ordine di protezione contro gli abusi familiari
Qualora la condotta del convivente o del coniuge sia pregiudizievole all’altro è possibile chiedere al Tribunale la cessazione del comportamento pregiudizievole ed ottenere il suo allontanamento dalla casa familiare ovvero dai luoghi abitualmente frequentati per un determinato periodo di tempo.
