Infortunio sul lavoro

Anche per l’ipotesi di un incidente in occasione del lavoro (c.d. infortunio sul lavoro) il ruolo dell’avvocato può fare la differenza. E’ noto, infatti, che l’Inail, per la funzione sociale che svolge, corrisponde al lavoratore sia la retribuzione per tutto il periodo della malattia, sia l’assistenza medica e le prestazioni necessarie fino a conseguire la guarigione.

Alla ripresa del lavoro, inoltre, l’Inail si preoccupa anche di valutare se sia residuata, o meno, una invalidità permanente in capo all’infortunato (c.d. menomazione dell’integrità psico-fisica, ovvero, in gergo, i “punti di invalidità”), sottoponendo il lavoratore ad una visita da parte di un medico legale interno all’Ente.
A seconda del grado di invalidità accertato, quindi, il lavoratore avrà diritto, o meno, ad un indennizzo che verrà corrisposto in un’unica soluzione, ovvero con una rendita mensile (“pensione” in gergo).

Anche per questa ipotesi il ruolo dell’avvocato è determinante perché vi è la possibilità di intervenire nel procedimento per la valutazione delle lesioni subite dal lavoratore infortunato mediante l’espletamento di una visita medico-legale di parte, la quale servirà per comprendere se il giudizio formulato dall’Inail sia corretto o meno.
In tale ultimo caso, infatti, il lavoratore infortunato avrà la possibilità di ricorrente prima in sede “amministrativa” per una valutazione medica collegiale del proprio danno (alla presenza del proprio consulente di parte), e poi – qualora non si riuscisse ad addivenire ad un accordo “stragiudiziale” – davanti al Giudice del Lavoro.

Il risarcimento del danno per il lavoratore infortunato

Inoltre nei casi in cui vi sia anche responsabilità civile del datore di lavoro nella causazione dell’infortunio del dipendente – ovvero responsabilità penale, ad esempio, per l’omissione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro con lesioni a carico del lavoratore – sarà possibile agire contro lo stesso titolare dell’azienda (ovvero il legale rappresentante) per ottenere l’integrazione del danno subito nell’infortunio non corrisposto dall’Inail: si pensi, ad esempio, al danno “non patrimoniale” che non viene pagato dall’Inail, in quanto relativo a tutte quelle voci di danno che non sono strettamente riferibili alla sola lesione fisica patita, quali, per fare alcuni esempi, il danno morale, il danno estetico, quello alla vita di relazione, o alla sfera sessuale.

Potrebbe trattasi anche di somme rilevanti che, tuttavia, non vengono corrisposte direttamente dal datore di lavoro (di norma), bensì dalla propria assicurazione per la responsabilità civile (ove esistente).
Anche in questo caso, pertanto, è possibile rivolgersi all’avvocato che si occupa della materia affinché possa garantire, oltre alla massima difesa nel caso di contestazione sulle modalità dell’infortunio, anche il massimo risarcimento possibile, sia nella fase stragiudiziale che nella eventuale azione giudiziaria avanti al Tribunale competente.

E’ noto, infatti, che anche l’Inail recupera dall’assicurazione del responsabile civile tutte le somme che ha erogato al lavoratore leso in conseguenza dell’infortunio, esercitando in tal modo la c.d. azione di rivalsa (la quale, pertanto, si somma a quella personale del lavoratore per il residuo danno patito).

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