Parcella
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Parcella dell’avvocato
L’avvocato può fornire assistenza al proprio cliente in diversi modi: in alcuni casi potrebbe essere sufficiente una consulenza personale presso lo studio, mentre in altri la soluzione del caso può essere chiesta con un parere scritto, da recapitarsi o a mezzo del servizio postale (con sottoscrizione dell’avvocato) o tramite email all’indirizzo fornito. Non sono fornite, invece, consulenze telefoniche.
Il costo della consulenza orale presso lo studio è di € 150,00, oltre Cassa Previdenza Avvocati del 4% ed oltre Iva del 22% (pari ad € 190,32), e l’appuntamento andrà richiesto al numero 030 3759673 ovvero al numero 030 713733. Qualora il caso si presentasse complesso, tale da richiedere uno studio più approfondito, lo studio si riserva di chiedere maggiori importi che andranno concordati.
Il costo del parere scritto, invece, è di € 350,00, oltre Cpa ed Iva (pari ad € 444,08), ma, anche in questo caso, lo studio si riserva di chiedere maggiori importi, che andranno concordati per i casi più complessi, e dovrà essere versato anticipatamente mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario IT 27 X 01030 11207 000010131277 intestato all’avvocato Simona Chiari.
Il parere scritto dovrà essere richiesto per mail all’indirizzo simonachiari@gmail.com ovvero al numero di fax 030 3759673 e, dopo l’accettazione da parte dello studio, potrà essere versato l’importo concordato.
I tempi della risposta variano a seconda del complessità del caso e, per questioni non particolarmente complesse, verranno inviati – di norma – entro 5 giorni lavorativi dal momento della conferma del pagamento. Infatti, qualora il parere richiesto richiedesse un lasso di tempo maggiore, lo studio si riserva di fornire la consulenza scritta in un termine più lungo, comunicandolo al cliente.
Dopo il pagamento verrà emessa regolare fattura che verrà spedita insieme al parere legale.
L’invio del modulo non vale come richiesta di preventivo e non vincola in alcun modo né lo studio né il cliente, così come il mancato versamento dell’importo concordato vale quale rinuncia della richiesta.
Si rammenta che il servizio di consulenza legale in materia stragiudiziale per la redazione di pareri verbali e scritti ha carattere professionale e non può essere reso gratuitamente.
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Avvocato abilitato al patrocinio gratuito
Per garantire il diritto di difesa ai meno abbienti, sia per promuovere un giudizio che per resistere nel processo, lo Stato italiano garantisce la possibilità di farsi assistere da un avvocato gratuitamente, scegliendolo a piacimento fra coloro che risultano inseriti nelle liste disponibili presso ogni Ordine di Avvocati. La domanda dovrà essere compilata direttamente dall’avente diritto e dovranno, inoltre, essere allegati i documenti per dimostrare i requisiti di reddito richiesti dalla legge e i componenti del nucleo familiare: per l’anno 2016 il richiedente ed i suoi familiari non devono superare la somma imponibile annua di € 11.528,41. Detto importo viene rivisto ogni anno dal legislatore e, come detto, deve riguardare tutti i componenti del nucleo familiare. Fanno eccezione quei casi in cui vi è conflitto di interessi tra il richiedente ed i suoi familiari, come ad esempio nel caso di separazione dal coniuge.
La domanda del gratuito patrocinio va redatta sotto la responsabilità penale e civile del richiedente e presuppone un accertamento da parte della competente agenzia delle entrate in ordine alle dichiarazioni ivi contenute. Qualora, pertanto, siano indicate dichiarazioni mendaci il richiedente è passibile di procedimento penale. Inoltre, in mancanza dei requisiti di reddito previsti dalla legge, il gratuito patrocinio potrà essere revocato e così il beneficiario dovrà provvedere personalmente al pagamento delle spese del processo e compensi professionali maturati dall’avvocato.
Va, allora, chiarito che le condizioni di reddito previste per l’ammissione al gratuito patrocinio devono permanere per tutta la durata del processo e che, qualora mutassero nelle more del giudizio, dovranno essere immediatamente comunicate al difensore al fine di non incorrere in violazioni di legge.
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Incarichi giudiziali
Per quanto concerne, invece, la rappresentanza tecnica in giudizio, sarà possibile sottoscrivere un preventivo in conformità alle tabelle di cui al D.M. 55/2014, che dovrà essere sottoscritto dal cliente e determinerà così l’instaurarsi del rapporto fiduciario tra avvocato e parte assistita, da confermarsi poi con la sottoscrizione della procura.
