RISCHI DEL DATORE DI LAVORO, INFORTUNIO SUL LAVORO E COVID

Ai sensi dell’art. 42, comma II°, del D.L. n. 18/2020 (c.d. “Decreto cura Italia”), l’infezione da coronavirus contratta dal lavoratore in occasione di lavoro soggiace alla disciplina prevista per l’infortunio sul lavoro.
Con circolare n. 13 del 03 aprile 2020 l’INAIL ha precisato che, sulla base delle linee guida vigenti in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie (definite dalla Circolare Inail 23 novembre 1995, n. 74), l’infezione da covid-19 si inquadra, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, la causa virulenta è equiparata alla causa violenta (la quale costituisce, come già detto nel precedente articolo, uno dei requisiti essenziali per il configurarsi di un infortunio sul lavoro).
Pertanto, in accordo con quanto stabilito a livello legislativo dal citato decreto, la tutela INAIL interviene nei casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall’Istituto.
Nella predetta circolare, l’Inail distingue i lavoratori per i quali vige, ai fini dell’accertamento medico – legale, una presunzione semplice di origine professionale del contagio, trattandosi di lavoratori esposti ad un maggior rischio si tratta di medici, infermieri, operatori sanitari e simili, nonché i lavoratori a costante contatto con il pubblico o l’utenza in generale, quali addetti alla cassa, alle vendite, al personale non sanitario operante all’interno di ospedali, e via dicendo.
Poi ci sono i lavoratori per i quali non sussiste una presunzione semplice di contagio nell’ambito lavorativo e, dunque, ove l’episodio che abbia determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, l’accertamento medico – legale seguirà l’ordinaria procedura.
Anche in caso di contagio da covid-19 si renderà necessario un certificato medico, recante, fra le altre cose, la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio, ovvero per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore.
In particolare, per le fattispecie in cui non opera la presunzione semplice dell’avvenuto contagio in ragione di un rischio professionale specifico, il certificato dovrà indicare le cause e le circostanze, la natura della lesione ed il rapporto con le cause denunciate, così da consentire di accertare il nesso eziologico tra il contagio e lo svolgimento di attività lavorativa.
In seguito, come accade ordinariamente in caso di infortunio sul lavoro, sussiste l’obbligo di trasmissione del certificato medico all’Istituto, in modo da attivare la tutela Inail. Permane, infatti, l’obbligo per il medico certificatore di trasmettere telematicamente all’Inail il certificato medico di infortunio, così come l’obbligo di denuncia dell’infortunio in capo al datore di lavoro.
Ai fini della certificazione dell’avvenuto contagio, si ritiene valida qualsiasi documentazione clinico – strumentale in grado di attestare, in base alle conoscenze scientifiche, il contagio stesso.
Fra le particolarità che assume la disciplina dell’infortunio sul lavoro causato da infezione da coronavirus, si sottolinea che il termine iniziale di tutela Inail decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l’inizio della quarantena fiduciaria per contagio da covid-19 (che può essere accertato anche successivamente all’inizio della quarantena).

Pertanto, le prestazioni Inail, nei casi accertati di contagio in occasione di lavoro, sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con conseguente astensione dal lavoro (come precisato anche dal citato Decreto cura Italia).
L’Inail, con la summenzionata circolare, ha altresì affermato che anche gli eventi di contagio da coronavirus accaduti durante il normale percorso di andata o ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro sono configurabili come infortunio in itinere, ciò in quanto tale categoria non ricomprende esclusivamente incidenti da circolazione stradale.
Si considera, tuttavia, necessitato l’uso del mezzo privato in luogo dei mezzi pubblici, considerati a maggior rischio di contagio, in deroga alla normativa vigente e sino alla conclusione dell’emergenza epidemiologica.
Con successiva circolare n. 22 del 20 maggio 2020, l’Istituto è intervenuto a chiarire che la responsabilità civile e/o penale del datore del lavoro in caso di contagio da coronavirus da parte dei suoi dipendenti, può ipotizzarsi unicamente laddove il datore di lavoro abbia violato le norme e/o protocolli di sicurezza, nonché le linee guida di evidenza scientifica, oltre che regolamenti governativi e regionali in tema di prevenzione del contagio da coronavirus; ciò anche tenuto conto del fatto che il rispetto di tali misure di contenimento spesso non è sufficiente ad escludere il contagio, “non essendo possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero”.
L’Istituto assicuratore ha puntualizzato, inoltre, che l’aver previsto una presunzione semplice di contagio in relazione a determinati “rischi professionali” “si fonda su un giudizio di ragionevole probabilità ed è totalmente avulsa da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possono essere stati causa del contagio”.
In altri termini, l’Inail ha inteso rassicurare i datori di lavoro da eventuali azioni civili o penali pretestuosamente avanzate nei loro confronti dai lavoratori infortunati per contagio da nuovo coronavirus, per il solo fatto di avere contratto infezione da covid-19 sul posto di lavoro.
Eventuali responsabilità penali del datore di lavoro, invero, necessiteranno di puntuale prova, non potendo fondarsi aprioristicamente sul mero riconoscimento al lavoratore infortunato del diritto alle prestazioni Inail, ciò alla luce del principio della presunzione di innocenza, nonché dell’onere della prova a carico dell’accusa.
Analogamente, il riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro richiederà il necessario accertamento della colpa del datore di lavoro medesimo nella causazione del contagio, non essendo a tal fine rilevante, di per sé, la mera ammissione del lavoratore alla tutela Inail.
La raccomandazione è per tutti quella di rispettare rigorosamente le norme vigenti in materia al fine della contrazione del contagio.
