INFORTUNIO SUL LAVORO

DISCIPLINA

La normativa di riferimento in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali si trova nel D.P.R. n. 1124/1965, Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, successivamente integrato dalle disposizioni del D. lgs. n. 81/2008, Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) nonché, da ultimo, dal d.lgs. n. 38/2000.

DEFINIZIONE

La legge definisce l’infortunio sul lavoro come quell’evento traumatico che colpisce il lavoratore, avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.

Ne deriva che gli elementi che contraddistinguono l’infortunio sul lavoro sono:

  • La causa violenta: la quale può essere intesa come ogni fatto esterno che agisce rapidamente sull’individuo arrecando danni al suo organismo, e questa è la principale differenza rispetto alla malattia professionale.
  • La sussistenza di un rapporto di causa-effetto (c.d. nesso eziologico) tra lo svolgimento dell’attività lavorativa ed il verificarsi dell’evento traumatico;
  • La conseguente lesione, quale alterazione provocata all’organismo psicofisico del lavoratore, tale da eliminare o ridurre l’attitudine dell’infortunato al lavoro, determinando, dunque, nel medesimo un’inabilità al lavoro che può essere:
  • temporanea, laddove vi sia possibilità di guarigione dalle conseguenze lesive derivate dall’infortunio. Si precisa, tuttavia, che, ai fini dell’indennizzo Inail, l’evento lesivo deve comportare una inabilità al lavoro per un periodo superiore almeno a tre giorni.
  • Permanente, che può essere, a sua volta:

Assoluta: se priva completamente il prestatore dell’attitudine al lavoro;

Parziale: nel caso in cui tale attitudine sia soltanto ridotta.

Al fine di tutelare i lavoratori vittime di infortunio, con il citato D.P.R. 1124/1965 (comunemente noto anche come “Testo Unico Inail”) il nostro ordinamento ha introdotto una specifica assicurazione obbligatoria, facente capo all’INAIL, la quale consente al lavoratore infortunato di beneficiare di prestazioni sia di tipo socio sanitario, sia economiche, ovverosia volte a risarcire economicamente – ed in misura variabile, come vedremo – il lavoratore che ha subito l’evento lesivo.

In conclusione, è come se il lavoratore avesse una propria assicurazione personale per la tutela della Sua Persona, le cui garanzie sono disciplinate dalla legge, ma garantiscono una “copertura” anche nel caso in cui il lavoratore abbia subito l’infortunio per sua colpa, ma non per dolo (ovviamente).

OBBLIGHI PER IL LAVORATORE E PER IL DATORE DI LAVORO

È opportuno premettere che la normativa in materia subordina l’accesso alle succitate prestazioni a determinati obblighi posti a carico del lavoratore. Specifici obblighi incombono anche sul datore di lavoro anche se, come vedremo, la loro inottemperanza non esclude del tutto l’accesso ai benefici per il lavoratore infortunato.

Fra gli obblighi posti a carico dell’assicurato si annovera, in primis, l’obbligo per il lavoratore di dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Il lavoratore, inoltre, dovrà sottoporsi a visita presso una struttura sanitaria che può essere, ad esempio, un pronto soccorso, un ambulatorio medico ecc. al fine del rilascio del certificato medico recante i relativi giorni di prognosi, il quale dovrà essere consegnato al proprio datore di lavoro.

È bene puntualizzare che qualunque medico che presti la prima assistenza ad un lavoratore infortunato sul lavoro è obbligato, per legge, a rilasciare al lavoratore il certificato medico nel quale sono indicati la diagnosi, nonché il numero dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro al fine del conseguimento della guarigione.

Il medico, soprattutto, dovrà trasmettere detto certificato per via telematica all’Inail.

Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all’INAIL ogni infortunio da cui sia colpito un proprio dipendente e che sia prognosticato non guaribile entro tre giorni. Per gli infortuni con prognosi di almeno un giorno (escluso il giorno dell’infortunio), invece, è previsto l’obbligo di inoltrare all’INAIL una “Comunicazione di infortunio”.

Qualora il lavoratore abbia trascurato di comunicare l’infortunio al datore di lavoro e questi, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio non abbia provveduto all’inoltro della denuncia/comunicazione nei termini di legge, l’infortunato perde il diritto all’indennità temporanea per i giorni antecedenti quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio.

Laddove il datore di lavoro non abbia denunciato l’infortunio all’Inail, potrà provvedervi direttamente il lavoratore, recandosi presso la sede INAIL competente consegnando copia del certificato medico recante la prognosi, evitando così di perdere giorni di indennità Inail.

Si precisa, al riguardo, che il datore di lavoro che omette di denunciare all’Inail l’infortunio incorre in un illecito amministrativo di natura omissiva, sanzionabile per legge attraverso una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo varia in funzione dei giorni di prognosi del lavoratore infortunato.

APERTURA DELL’INFORTUNIO

L’Inail, ricevuta la denuncia di infortunio, verifica la presenza dei requisiti previsti dall’assicurazione (e, dunque, la causa violenta, l’occasione di lavoro, inabilità temporanea assoluta per un periodo superiore a tre giorni ovvero la morte) e procede agli accertamenti ritenuti necessari attraverso la richiesta di ulteriori notizie al datore di lavoro, al lavoratore, ad altri dipendenti.

L’Istituto assicuratore, altresì, ha il potere di disporre accertamenti ispettivi o richiedere inchiesta amministrativa all’Ispettorato territoriale del lavoro.

PRESTAZIONI INAIL DI TIPO SANITARIO

Per quanto attiene alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie rese dall’INAIL, l’infortunato ha diritto a ricevere le cure mediche e chirurgiche erogate a carico del Servizio sanitario nazionale, compresi gli accertamenti clinici, ai fini della guarigione, della stabilizzazione dei postumi e/o al miglior recupero possibile dell’integrità psico-fisica, i cui relativi costi saranno sostenuti dall’Istituto assicuratore.

Alcune cure o accertamenti diagnostici clinici e strumentali possono essere effettuati direttamente presso gli ambulatori siti nelle varie sedi territoriali Inail, stante la possibilità per l’Istituto di stipulare  tal fine apposite convenzioni con le Regioni.

Le prestazioni di carattere sanitario vengono erogate dall’Inail per tutta la durata del periodo di inabilità temporanea assoluta ed, inoltre, anche in seguito al conseguimento della guarigione clinica, alla costituzione di una rendita per l’inabilità, di cui si dirà fra poco.

PRESTAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO E RISARCITORIO EROGATE DALL’INAIL.

L’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta

  • Nei primi quattro giorni di inabilità assoluta al lavoro che seguono l’accadimento dell’infortunio, la retribuzione sarà corrisposta al lavoratore dal datore di lavoro nella misura del:

– 100% della retribuzione per il giorno in cui è accaduto incidente (e ciò anche laddove l’infortunio si sia verificato al mattino);
– 60% della retribuzione per i 3 giorni successivi e fino al 90° giorno di infortunio;

– 75% della retribuzione dal 91° giorno e fino alla completa guarigione.

Il valore di riferimento è costituito dalla retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione effettiva che il lavoratore ha percepito nei quindici giorni precedenti l’infortunio.

L’accertamento del danno permanente: l’indennizzo e la rendita

Al termine del periodo di inabilità temporanea assoluta e, quindi, allorquando il lavoratore ha conseguito la guarigione “dal punto di vita medico legale” (ovvero quando il lavoratore ha raggiunto la stabilizzazione dei postumi ed eventuali cure aggiuntive non servirebbero comunque a migliorare il suo quadro clinico), l’Inail può invitare il lavoratore a sottoporsi a visita medico-legale per accertare e quantificare l’eventuale danno permanente derivante dall’infortunio e, conseguentemente, valutare il diritto del lavoratore a percepire un indennizzo ovvero, nei casi più gravi, una rendita.

 Se la menomazione dell’integrità psicofisica (danno biologico) è di grado:

  • inferiore al 6%, il lavoratore non ha diritto ad alcun indennizzo;
  • dal 6% al 15%, il lavoratore ha diritto all’indennizzo in capitale del solo danno biologico;
  • dal 16% al 100%, il lavoratore ha diritto a una rendita composta di due quote: una per danno biologico e una quota aggiuntiva per le conseguenze patrimoniali della menomazione.

La rendita, una volta costituita, non gode di immutabilità, potendo essere oggetto di futura revisione, anche se limitatamente nel tempo. Sul punto si suole distinguere fra:

– revisione attiva: disposta dall’Inail;

– revisione passiva: richiesta dal lavoratore.

In entrambe le ipotesi, il lavoratore sarà sottoposto a nuove visite-medico legali volte ad una revisione della rendita, il cui esito potrà determinare una conferma, un aumento od una diminuzione del grado di menomazione dell’integrità psicofisica indennizzato.

TERMINI

Si precisa che il diritto a ricevere le prestazioni Inail si prescrive in 3 anni e 150 giorni dalla data dell’infortunio.

Si precisa che, in caso di infortunio, la revisione del danno permanente può essere disposta dall’Inail o richiesta dall’interessato entro 10 anni dalla data di decorrenza della rendita.

E’ opportuno, tuttavia, compiere talune precisazioni.

Le lesioni psicofisiche provocate nel lavoratore dall’infortunio sono suscettibili di rilievo penale, potendo configurarsi le ipotesi di reato di lesioni colpose o, laddove esse siano fatali per il soggetto, del reato di omicidio colposo.

Ebbene, nel caso di omicidio colposo, così come nei casi di lesioni colpose determinanti prognosi superiori a 40 giorni (certificate dal medico ed, in particolare, dal Pronto Soccorso), l’Inail dovrà informare la competente Procura della Repubblica, e la relativa azione penale verrà esercitata d’ufficio dal Pubblico Ministero.

A sua volta, il Pubblico Ministero è obbligato ad informare l’Inail dell’esercizio dell’azione penale, ai fini dell’eventuale costituzione di parte civile dell’Istituto medesimo nell’instaurando procedimento penale.

Negli altri casi, l’azione penale potrà essere esercitata dall’infortunato, a sua discrezione, mediante la presentazione di una denuncia-querela.

COSA ACCADE SE L’INAIL NON RICONOSCE L’INFORTUNIO SUL LAVORO?

E’ opportuno premettere che se l’Inail non riconosce l’infortunio al lavoratore, la pratica passa per competenza all’Inps che, come sappiamo, non offre le stesse tutele al lavoratore infortunato: in particolare non indennizza il lavoratore nel caso in cui lo stesso riporti una lesione permanente della propria integrità fisica. Inoltre, dopo un periodo di malattia, detto “comporto” il lavoratore può essere licenziato.

Facciamo alcuni esempi concreti.

  1. Si consideri l’ipotesi in cui l’Inail non riconosca l’infortunio in itinere per mancanza dei presupposti di legge: ad esempio il lavoratore si addormenta mentre sta andando al lavoro in auto ed esce di strada riportando lesioni personali ma l’Inail accerta che ci sono mezzi pubblici che coprono il tragitto casa-lavoro. In questo caso può accadere che l’inail respinga la domanda del lavoratore infortunato.
  2. Oppure, per fare un altro esempio, pensiamo al lavoratore che si presenta alla visita Inail per la prosecuzione dell’infortunio ma, nonostante le proprie condizioni di salute, venga inviato immediatamente a riprendere il lavoro e la pratica venga chiusa definitivamente.
  3. Ancora, consideriamo il fatto che il lavoratore, presentatosi alla visita di controllo Inail, venga  “guarito” dal medico-legale dell’Ente ma con postumi permanenti (c.d. menomazione dell’integrità psicofisica) in misura inferiore rispetto alla sua condizione fisica reale, come potrà essere accertata e stimata da un proprio medico legale.

Per tutte queste ipotesi e per dissolvere qualsiasi dubbio è opportuno rivolgersi al professionista per accertare se vi sia la possibilità di tutelarsi maggiormente in ragione della specificità del singolo caso e delle leggi vigenti ma, soprattutto, delle interpretazioni  delle norme che i nostri Giudici danno al fine del riconoscimento o meno degli infortuni sul lavoro.

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