Separazione

Per coloro che siano uniti in matrimonio ed intendano sciogliere il vincolo coniugale è ancora necessario separarsi. Presupposto della separazione è l’intollerabilità della convivenza e, nonostante oggi i tempi previsti dal legislatore si siano ridotti per ottenere il divorzio, la separazione costituisce ancora il primo passo obbligatorio per sciogliere il legame matrimoniale.

La separazione potrà essere “consensuale” o “giudiziale”, a seconda che i coniugi si siano accordati o meno sulle condizioni che regolamenteranno i loro rapporti futuri, con particolare riguardo ai figli.

Diversamente, in caso di disaccordo, spetterà al Tribunale competente decidere il futuro della famiglia, avendo riguardo al superiore interesse dei figli, previa presentazione del ricorso da parte di uno solo dei coniugi.

Separazione consensuale o giudiziale

Nel caso della separazione consensuale il ricorso è presentato da entrambi i coniugi ed il Tribunale si limiterà ad “omologare” gli accordi stabiliti dalle parti, riconoscendogli efficacia sempreché vengano tutelati i diritti dei figli minori.

Invece, in caso di disaccordo, uno solo dei coniugi potrà presentare il ricorso al Tribunale per ottenere la fissazione dell’udienza in cui, alla presenza di entrambi, verranno discusse tutte le condizioni: a chi spetta la casa, chi tiene i figli e quale debba essere il mantenimento del coniuge e della prole.

E’ anche possibile che i coniugi trovino un accordo nel corso del processo: in tal caso la separazione da giudiziale si trasformerà in consensuale.
Diversamente il Tribunale, al termine del processo, pronuncerà una sentenza nella quale stabilirà tutte le condizioni che disciplineranno i rapporti fra i coniugi e i loro figli.

Modifica delle condizioni di separazione

Se dopo l’omologa della separazione consensuale ovvero della pronuncia della sentenza di separazione da parte del Tribunale sorgono questioni nuove fra i coniugi o, comunque, vi è un mutamento delle circostanze in fatto e diritto che avevano giustificato le precedenti condizioni della separazione, è possibile presentare un ricorso al Tribunale per ottenere la loro modifica. Anche in tal caso il ricorso potrà essere unilaterale o congiunto.

Addebito della separazione

Il Tribunale nel pronunciare la separazione con sentenza può, su richiesta del coniuge che ne abbia interesse, addebitare la separazione ad uno di essi. Sebbene i casi per ottenere tale addebito (ovvero la “colpa” della separazione) siano limitati, è pur vero che la conseguenza più importante che deriva dall’addebito è il venir meno dell’obbligo del mantenimento quand’anche il coniuge ne avrebbe diritto.

Assegno per il coniuge e per i figli

E’ possibile che uno dei coniugi chieda al Tribunale anche il riconoscimento di un assegno mensile per sé a titolo di contributo al suo mantenimento in presenza di determinati presupposti (e sempreché allo stesso non sia addebitata la separazione). In tal caso il Giudice adito dovrà valutare se vi è una differenza di reddito fra i coniugi, e se la stessa è tale da non consentire il godimento del medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Il Tribunale, invece, ha l’obbligo di stabilire su quale dei genitori gravi l’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori – o non economicamente autosufficienti – e anche di determinare il suo ammontare.
Quanto alle spese straordinarie dei figli – che sono da dividere a metà – basterà riportarsi al protocollo previsto dal Tribunale per capire quali siano le spese che devono essere divise fra i genitori, e quali necessitino o meno del preventivo consenso dell’altro prima di essere sostenute.

Assegnazione della casa coniugale

L’affidamento dei figli ad un genitore (nella maggior parte dei casi la madre) determina anche l’assegnazione della casa coniugale alla stessa per abitarvi con la prole, anche se l’immobile è di proprietà di terzi, ed anche se vi è un mutuo da pagare.
Questa norma è prevista per tutelare la prole nel momento difficile della separazione dei genitori al fine di non privarla dal contesto familiare in cui è cresciuta. Il genitore non affidatario pertanto dovrà provvedere a lasciare la casa familiare e trovarsi un nuovo alloggio.
E’ fatta salva, comunque, la possibilità per le parti di trovare un accordo diverso.

Questioni fiscali e assegni Inps

Ai fini fiscali è utile ricordare che l’assegno di mantenimento corrisposto ai figli non può essere dedotto nella dichiarazione dei redditi dal genitore, e ciò al contrario di quello che accade per l’assegno corrisposto a favore del coniuge, in quanto quest’ultimo dovrà dichiararlo fiscalmente e provvedere, quindi, al pagamento delle relative “tasse”. Di norma invece le detrazioni per i figli competono ad ambedue i genitori in caso di affidamento congiunto, salvo diverso accordo.
Quanto agli assegni familiari che l’Inps eroga a sostegno del reddito al genitore che lavora, è bene precisare che gli stessi competono al genitore affidatario dei figli, anche in mancanza di una precisa statuizione in merito da parte del Tribunale.

Mancato pagamento dell’assegno mensile di mantenimento

Qualora il coniuge tenuto al versamento dell’assegno di mantenimento non provveda spontaneamente al suo pagamento (così come delle spese) è necessario intervenire prima possibile per tutelare il diritto dei figli chiedendo al Tribunale di emettere un decreto ingiuntivo (ordine di pagamento), ovvero procedere direttamente alla notifica dell’atto di precetto prima di iniziare l’esecuzione forzata (c.d. pignoramento).
Ad esempio è possibile chiedere al Tribunale di pignorare il conto corrente bancario del coniuge così come la sua retribuzione. Ma sarà anche possibile, per tutelarsi nel futuro, ottenere dal Tribunale un provvedimento che obblighi il datore di lavoro a pagare al coniuge beneficiario il mantenimento dovuto, detraendolo mensilmente dalla retribuzione del coniuge obbligato.

Reati

Non rispettare le condizioni della separazione e del divorzio nei confronti dei figli minori costituisce una condotta penalmente rilevante e può essere passibile di querela da parte dell’altro coniuge avente diritto. In tal caso il coniuge obbligato dovrà subire un processo penale e rischiare, così, di essere condannato dal Tribunale per non aver ottemperato all’ordine del Giudice.

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