Divorzio
Il caso più frequente previsto dalla legge per ottenere il divorzio è il decorso di un periodo di tempo dalla separazione e, precisamente, di 6 mesi in caso di separazione consensuale, ma 1 anno in caso di separazione giudiziale, a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale competente (c.d. divorzio breve).
Questi tempi possono ovviamente subire variazioni a seconda del carico giudiziario di ogni singolo Tribunale e, così, influire sulla data di fissazione dell’udienza.
Anche il divorzio può essere sottoscritto da entrambi i coniugi ma, al contrario di quanto comunemente si crede, non è necessario il consenso dell’altro partner per ottenerlo.
Ciascun coniuge può rivolgersi al Tribunale competente per ottenere lo scioglimento del matrimonio (se si è scelto di sposarsi in Comune), ovvero la cessazione degli effetti civili del matrimonio (nel caso in cui si sia scelto il rito davanti al ministro del culto).
Divorzio giudiziale o congiunto
Anche in questo caso, come per la separazione, il divorzio potrà essere presentato da ambedue i coniugi ovvero da uno solo di loro e si concluderà con una sentenza del Tribunale.
Modifica delle condizioni di divorzio
Dopo la pronuncia della sentenza di divorzio, come per la separazione, sarà possibile ottenere dal Tribunale la modifica delle condizioni del divorzio qualora siano mutate in fatto e in diritto le circostanze che le avevano determinate (es. dalla condizione di disoccupato a quella di occupato o viceversa).
Assegno di mantenimento e liquidazione “una tantum”
Se l’obbligo di mantenere ed educare la prole permane fino a quando i figli non saranno economicamente autosufficienti, le regole sono diverse per quanto riguarda il mantenimento del coniuge.
Infatti il Tribunale per determinare se vi siano o meno i presupposti per concederlo dovrà valutare quali siano le condizioni economiche dei coniugi, le ragioni della decisione ed il contributo dato da ciascuno di loro nella conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di entrambi, in proporzione ai redditi goduti.
Con il divorzio, però, i coniugi possono anche regolamentare in modo definitivo i loro rapporti patrimoniali e così prevedere che, al posto dell’assegno di mantenimento mensile, venga erogata una somma di danaro in un’unica soluzione (c.d. “una tantum”) con effetto “tombale” fra gli ex coniugi.
Pensione di reversibilità e quota del Tfr.
Godere dell’assegno di mantenimento, tuttavia, presenta alcuni vantaggi per il coniuge divorziato e avente diritto all’assegno. Primo fra tutti il diritto di ottenere una quota della pensione dell’ex marito in caso di suo decesso (c.d. “pensione di reversibilità”).
Inoltre, il coniuge non passato a nuove nozze e anch’esso titolare di assegno divorzile può ottenere una quota del Tfr dell’ex coniuge in proporzione alla durata del matrimonio.
