FINO A QUANDO I GENITORI DEVONO MANTENERE I FIGLI?
Fino a quando i genitori devono mantenere i figli? La risposta all’interrogativo è semplice: fino a quando i figli non sono diventati economicamente indipendenti. Ma quando i figli possono considerarsi autosufficienti? Ovviamente non c’è una risposta univoca all’interrogativo. Un tempo, probabilmente, qualcuno avrebbe risolto l’enigma facendo riferimento al compimento della maggiore età, ma oggi le cose sono cambiate e la risposta dipende da molti fattori quali gli studi intrapresi, le esigue, o non conformi, offerte di lavoro, e, qualche volta, dalla scarsa volontà. Queste sono solo alcune delle motivazioni che “costringono” i genitori a dover mantenere i figli fino a 24 anni ed anche ben oltre! Vediamo, tuttavia, cosa dice legge in proposito. E’ opportuno ricordare che il mantenimento dei figli rappresenta un dovere dei genitori sancito dalla nostra Costituzione all’art. 30, secondo cui: “ E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio …”. Ed anche il Codice Civile prevede agli art. 147 e seguenti che “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni …”. Tuttavia, nonostante la consapevolezza dell’obbligo di mantenimento dei figli, è lecito ipotizzare che questo dovere debba prima o poi cessare. In merito è intervenuta anche la Corte di Cassazione, la quale si è “sforzata” di stabilire adeguati limiti temporali al mantenimento dei figli maggiorenni, ma non ancora economicamente indipendenti. Con la pronuncia n. 12952 del 22 giugno 2016, infatti, gli Ermellini hanno così precisato che la valutazione della permanenza del contributo al mantenimento in capo al genitore vada effettuata “in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura…”, precisando tuttavia che “l’avanzare dell’età non può, tuttavia, essere ininfluente”. Uno dei punti salienti di questa pronuncia, quindi, è costituito dal fatto che l’obbligo di mantenimento vada scemando con l’avanzare dell’età, stabilendo, così, un limite, per così dire, “anagrafico”. Sembrerebbe allora di essere vicini alla soluzione del quesito anzi posto, confermata anche dall’ordinanza 29.03.2016 del Tribunale di Milano, secondo cui il beneficiario del mantenimento, dopo una certa età anagrafica, e salva la condizione di handicap grave, non possa più essere trattato alla stregua del figlio, bensì come di un adulto. Ciò nonostante, nel caso citato, l’entusiasmo svanisce allorchè il Tribunale di Milano fissa la soglia temporale del mantenimento del figlio al raggiungimento di 34 anni, pur con la precisazione che spetta al genitore gravato dell’obbligo di mantenimento dimostrare che il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica è causato da negligenza, o dipende da inerzia imputabile al figlio. Ne consegue, allora, che il giovane indolente che non concluda gli studi per pigrizia o perché, pur avendo acquisito una formazione scolastica, non si impegni a cercare occasioni di lavoro, possa perdere il diritto al mantenimento anche se disoccupato. Così è accaduto che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1858 del 2016 abbia accolto la domanda di modifica del contributo avanzata dal genitore obbligato nei confronti dei suoi due figli maggiorenni, poiché gli stessi, pur essendo entrambi studenti universitari da anni, avevano conseguito un numero scarso di esami. Al contrario i Giudici della Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n.19606 del 30 marzo 2017, hanno risolto il caso di una figlia maggiorenne che aveva iniziato uno stage all’estero senza portarlo a termine, confermando il suo mantenimento in quanto “anche a volere dare per accertato che la ragazza abbia posto in essere la condotta che qui viene contestata, la soluzione non sarebbe più favorevole alla tesi del ricorrente, tenuto conto da una parte, della temporaneità della prestazione lavorativa, rifiutata o non completata, e dall’altra della buona volontà mostrata dalla ragazza, che, come accertato dalla Corte territoriale, effettuava occasionali prestazioni lavorative”. Secondo l’orientamento attuale della giurisprudenza, quindi, il giudice di merito deve valutare con insindacabile apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all’età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere dell’obbligo di mantenimento, poiché tale obbligo non può prolungarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura (Cass. Civ. n. 12952/2016; Ordinanza 22 luglio 2019, n. 19696). Infine, la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 6509/2017) ritiene che una volta raggiunta un’adeguata capacità lavorativa, e quindi l’indipendenza economica, la successiva perdita dell’occupazione non comporti la reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento (ordinanza 22.07.2019 n.19696). Questo orientamento viene condiviso anche dai nostri Giudici del Foro locale. Il Tribunale di Brescia, Sezione III, con decreto 15.11.2018 ha precisato che “l’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente indipendente non può protrarsi all’infinito. Una causa di cessazione dell’obbligo è la colpevole mancanza di autosufficienza (per tutte, Cass. Civ. Sez. 1, 22.06.2016 n. 12952). L’onere della prova grava sul genitore obbligato (art. 2697 comma 1 c.c.). Il ritardo nel compimento del percorso di studi universitari non è di per sé ragione per ritenere cessato l’obbligo di mantenimento, in quanto può dipendere da molteplici variabili del concreto. Perché esso possa dirsi colpevole occorrono ulteriori circostanze, quali il mancato superamento degli esami ovvero il numero esiguo degli esami sostenuti per indolenza dello studente. Il conseguimento del diploma a metà percorso, ancorché circostanza sopravvenuta nel corso del processo, è rappresentativo della partecipazione proficua, anche se non ideale sul piano della durata, al ciclo di studi.” Nei casi trattati avanti al Tribunale locale, inoltre, l’avvicinarsi dell’età di 24/25 anni, in mancanza di ciclo di studi in corso, costituisce un limite temporale significativo per poter ottenere la revoca dell’assegno di mantenimento da parte del genitore obbligato, sempreché non sussistano ulteriori motivi. Così come, l’aver già svolto un lavoro percependo una retribuzione di all’incirca € 1.000,00 mensili, per un periodo temporale ragionevole, può costituire valido motivo per ottenere la revoca del mantenimento. In conclusione può affermarsi che, seppur non esista una soluzione definitiva, oggi abbiamo a disposizione qualche criterio in più per valutare ogni singolo caso.
