GESTIONE DEI FIGLI E MICROCONFLITTUALITA’ TRA GENITORI

La separazione dei coniugi può essere difficile se sorgono problemi nella gestione dei figli e i genitori non riescono a mettersi d’accordo su questo aspetto. Vediamo, allora, cosa fa il Tribunale per risolvere questi casi e stabilire, oltre al mantenimento, le modalità dell’affido e le visite genitore non affidatario / figli. E’ ben noto che per gli atti di ordinaria amministrazione ciascun genitore decide cosa fare per il proprio figlio per il periodo che gli è affidato. Mentre per gli atti di straordinaria amministrazione le decisioni devono essere prese da ambedue i genitori in modo da dividere le spese a metà, come anche previsto nel Protocollo di spese adottato dal Tribunale di Brescia, che costituisce un’importante linea guida per i genitori, peraltro con la distinzione delle spese che richiedono il preventivo assenso dei genitori, rispetto alle altre che, al contrario, possono essere prese unilateralmente (salvo poi essere rimborsate dall’altro genitore). Ma è anche vero che spesso non è possibile raggiungere un accordo comune per il bene dei figli. Cosa accade a quel punto? Se i genitori non riescono a mettersi d’accordo ecco che il Tribunale deve prendere una decisione ulteriore nel giudizio e, soprattutto, svolgere un’indagine maggiore per comprendere quale sia il vero interesse della prole. Qualche volta basterà sentire i genitori o, addirittura, gli stessi figli minori. Ma quando la conflittualità tra le parti è elevata il Tribunale non riesce a decidere immediatamente, perché non ha a disposizione tutti gli elementi necessari per pronunciarsi. E si vedrà, così, costretto a incaricare i Servizi Sociali di zona conferendo loro l’incarico di accertare “da vicino” quale sia l’andamento familiare, ascoltando in più occasioni i genitori e i minori, approfondendo gli aspetti della vita familiare e le abitudini, suggerendo i percorsi più idonei a mediare il conflitto, ed eventualmente consigliando un sostegno psicologico, se necessario, per poi riferire al Tribunale sulla scelta migliore da adottare, pur sempre nell’esclusivo e primario interesse dei più piccoli. Accade, poi, che alcune questioni inerenti i figli minori emergano in un momento successivo alla separazione e, quindi, che vi sia la necessità di integrare l’accordo già raggiunto con il partner in fase di separazione o divorzio in un secondo momento, senza tuttavia modificarne l’impianto originario. Che fare in questo caso? La norma di riferimento è senza dubbio quella prevista dall’art. 739 ter c.p.c. secondo cui “Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore”. E’ successo, tuttavia, che qualche genitore abbia “abusato” di questo rimedio processuale e, in particolare, in un caso sottoposto all’attenzione del Tribunale di Milano, la madre di una minore aveva presentato un’istanza urgente al Tribunale affinché il Giudice chiarisse e specificasse cosa si intendesse per “festività pasquali”, chiedendo, in particolare, se il termine includesse la domenica di Pasqua fino alla sera del lunedì dell’Angelo, e a che ora dovesse avvenire il prelievo ed il successivo riaccompagno della bambina, nonché l’esatto luogo di prelievo e di riaccompagno. Il Tribunale di Milano con ordinanza del 23 marzo 2016, emessa ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c., ha stabilito due importanti principi in materia, aprendo la strada ad un orientamento poi seguito anche da altri Tribunali, fra cui quello di Brescia. Il primo è che l’intervento del giudice non può estendersi ad ogni affare riguardante il minore ma deve riguardare solo gli aspetti essenziali della gestione dello stesso. Il secondo riguarda il ruolo che deve rivestire l’avvocato del padre o della madre nei procedimenti in cui sono coinvolti i minori, assumendo una posizione “comune” a difesa del bambino, e non assecondando diverbi fondati su situazioni irrilevanti. In conclusione il Tribunale di Milano, sez. IX civ., con ordinanza 23/03/2016 ha dichiarato inammissibile il ricorso al giudice in quanto vertente su questioni di c.d. “microconflittualità”, così stabilendo che “Solo le questioni essenziali che riguardano il minore, come l’istruzione, l’educazione, la salute, e la residenza abituale, possono essere devolute al giudice ai sensi dell’art. 709 ter c.c. Per risolvere problemi di “micro-conflittualità” anche l’avvocato dei genitori ha l’onere di scoraggiare, a tutela del primario interesse del minore, litigi strumentali fondati su situazioni prive di rilevanza”. Il Tribunale di Milano ha, in conclusione, chiarito che non tutti i contrasti possono essere risolti dal Giudice adito, ma solo quelli inerenti le questioni essenziali dei figli che determinano un blocco delle funzioni decisionali e che riguardino la vita del soggetto arrecandogli un pregiudizio: quindi solo i casi di c.d. “macroconflittualità”. A titolo esemplificativo, quindi, il Tribunale di Milano ha precisato che sono inammissibili perché vertenti su questioni di “microconflittualitta” quelle inerenti “il taglio dei capelli del minore”, “la possibilità per un genitore di delegare un parente per prelevare il figlio da scuola”, “l’acquisto di un tipo di vestito piuttosto che un altro” e, così, la specificazione di dati di estremo dettaglio in ordine ai tempi di frequentazione. Se, quindi, per queste ipotesi minori il Tribunale rilancia la palla nelle mani dei genitori, originari titolari della responsabilità genitoriale, non si può far altro che, in estremo subordine, rivolgersi ai Servizi Sociali competenti. Ma prima di tutto questo, forse, sarebbe più opportuno per i genitori deporre l’ascia di guerra ed, eventualmente con l’aiuto di un professionista, intraprendere la via del dialogo per il loro bene e quello dei figli. Ecco allora che anche l’avvocato chiamato a consigliare il proprio assistito, per dirla con le parole del Tribunale di Milano, dovrebbe anteporre l’’interesse primario del minore e, in virtù di esso, arginare la micro-conflittualità genitoriale, scoraggiando litigi strumentali al mero scontro moglie-marito, proteggendo il bambino dalle conseguenze dannose della lite. E se non è facile per i genitori, ben si può comprendere come non lo sia affatto per l’avvocato: il professionista dovrà, infatti, riuscire nel difficile compito di far comprendere il proprio ruolo e consigliare al meglio la parte assistita, per il bene suo e quello dell’intera famiglia, auspicando una collaborazione da parte di tutti.

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