VISITE GENITORI FIGLI E CORONAVIRUS

Nei procedimenti di separazione e divorzio, ovvero a seguito della cessazione della convivenza more uxorio, il Giudice deve stabilire le modalità di affidamento dei figli minori (c.d. affido condiviso o esclusivo), ed il loro collocamento (dal padre o dalla madre, presso cui avranno la residenza) nonché, infine, le frequentazioni del genitore “non collocatario” ai figli minori.

E’ il c.d. “diritto di visita” previsto dall’art. 337 ter c.c. secondo cui “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”, quale norma che impone al Giudice di fissare le modalità ed i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore.

Si tratta, quindi, di un diritto ma è anche un dovere.

Ma quali sono le conseguenze se il genitore non rispetta i giorni e gli orari di visita stabiliti dal Giudice o concordati con l’altro genitore?

Può capitare, infatti, che il genitore “non collocatario” ometta di incontrare i figli nei tempi e nei modi stabiliti dal Giudice.

Avvocato Simona Chiari a Brescia

Ma può anche accadere che sia il genitore “collocatario” a impedire all’altro genitore di incontrare i figli.

La violazione di questi accordi o provvedimenti ha conseguenze sia civili che penali qualora ci si rivolga al Giudice.

Sul versante del diritto civile, l’art. 709-ter c.p.c. prevede che il Tribunale possa punire tale condotta illegittima con l’ammonimento, oppure con il risarcimento dei danni nei confronti del minore o dell’altro genitore o, addirittura con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 75 euro ad un massimo di 5.000 a favore della Cassa delle ammende.

L’art. 388 c.p., invece, contempla il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, e lo punisce con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032, previa presentazione di querela ai Carabinieri di zona ovvero alla Procura della Repubblica.

Si possono, tuttavia, verificare alcune circostanze che possono giustificare l’inosservanza al calendario di visite e, così, escludere la punibilità del genitore.

La casistica giurisprudenziale contempla alcune cause scriminanti, soprattutto per le ipotesi in cui i figli siano malati.

La Corte di Cassazione, ad esempio, con sentenza 11 gennaio 2010 n. 736 ha ritenuto non colpevole del reato di cui all’art. 388 c.p. una madre separata, quale genitore collocatario, che si era rifiutata di consegnare al padre il figlio perché ammalato, e ciò in quanto la madre “sarebbe stata mossa dal solo intento di tutelare la salute del bambino e non da quello di impedire od ostacolare i contatti con il padre”.

Ad avviso degli Ermellini non sarebbe punibile nemmeno la condotta della madre che, nell’impedire al padre di fare visita ai figli malati, persegua l’intento di evitare che i minori assistano all’ennesimo litigio tra i genitori, in presenza di un’alta conflittualità tra loro (cfr. Corte di Cass. Penale sentenza n. 34172/2008).

Ne discende, dunque, che è compito del Giudice valutare, nel caso concreto, la sussistenza di esigenze prevalenti di tutela della prole in grado di giustificare l’elusione dei provvedimenti giudiziali sul diritto di visita.

Coronavirus: prevale la tutela alla salute dei minori o il diritto di visita del genitore?

Quest’ultimo  interrogativo si pone con maggiore evidenza in questo periodo di emergenza sanitaria, caratterizzato dall’obbligo di ridurre gli spostamenti, limitandoli a motivi di lavoro, necessità o salute.

Per fugare ogni dubbio il Governo ha chiarito che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal Giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”, fermo restando la necessità di munirsi di autocertificazione che riporti il motivo dello spostamento da mostrare alla polizia locale in caso di controlli.

Di conseguenza l’emergenza da “covid-19” non costituirebbe una legittima giustificazione alle inadempienze genitoriali di frequentazione ai figli.

Ciò nonostante non manca chi sostiene che, stante l’attuale assenza di una norma che disciplini il diritto di visita in questo particolare periodo, il consiglio sia quello di sospendere cautelativamente gli incontri ai figli, soprattutto qualora costoro risiedano in un Comune diverso da quello del genitore “non collocatario” per contribuire a ridurre il pericolo di contagio e salvaguardare la salute dei figli evitando gli spostamenti.

Certamente il diritto alla salute è fra i più importanti da salvaguardare ma, non da meno, deve essere tutelato il diritto ad essere genitore.

A ciascuno il compito di riflettere sul bene dei propri figli.

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