La C.T.U. psicologica o incarico ai Servizi Sociali?
Di fronte al conflitto genitoriale i Giudici possono scegliere se far intervenire i Servizi Sociali per monitorare la situazione familiare, oppure disporre una consulenza tecnica d’ufficio (c.d. CTU) del professionista per indagare le dinamiche fra i coniugi ed i loro figli.
Vediamo, allora, cosa si intende per Ctu psicologica ad impronta sistemico-relazionale e quali sono i suoi obiettivi.

Una metodologia diffusamente seguita dai C.T.U. in ambito familiare è rappresentata dall’approccio di tipo sistemico – relazionale. La stessa è fondata su un orientamento psicologico che parte da due presupposti fondamentali:
1- La lettura del disagio dell’individuo non come malessere del singolo, bensì come manifestazione di un disagio che, in realtà, coinvolge tutti i componenti del sistema famiglia (da qui, sistemico);
2-La considerazione dell’identità individuale come frutto delle relazioni più significative che la persona ha intrattenuto nel corso della sua vita. Di conseguenza, l’eventuale problematica del singolo non è insita nell’individuo, bensì è l’esito delle sue esperienze relazionali (da qui, relazionale).
La C.T.U. sistemico – relazionale concepisce la famiglia quale sistema, a sua volta suddiviso in sottosistema genitoriale e sottosistema filiale. Il metodo di indagine è rivolto a ripercorrere la storia della famiglia, studiare le relazioni strutturate al suo interno, il loro cambiamento nel tempo e per comprendere in che modo condizionano l’attuale situazione conflittuale.
L’approfondimento condotto tramite C.T.U. psicologica ad impronta sistemico – relazionale viene disposto dall’Autorità Giudiziaria laddove si renda necessario acquisire elementi di conoscenza più profonda delle relazioni endofamiliari, per indagare le caratteristiche interpersonali dei vari componenti della famiglia in situazioni di disaccordo ed elevata conflittualità e per la gestione della responsabilità genitoriale, ma è anche utile ai fini della risoluzione di svariate problematiche quali, ad esempio, la scelta tra un affido etero o mono genitoriale, per approfondire le ragioni del rifiuto di un figlio di incontrare il genitore non collocatario e, conseguentemente – ove possibile –per ristabilire un rapporto tra questi, e così via.
L’esaminanda Consulenza Tecnica è finalizzata a ristabilire, ove possibile, la corresponsabilità genitoriale, intendendo con essa la necessaria collaborazione alla quale i genitori sono chiamati per l’adempimento dei compiti di crescita, educazione, mantenimento ed istruzione dei figli, spesso compromessa dal conflitto delle parti. In conformità al principio di bigenitorialità posto dall’art. 337 c.c., il criterio che guida la Consulenza a matrice sistemico – relazionale è la salvaguardia della prerogativa dei figli di avere una continuità di relazione con coloro che svolgono le funzioni genitoriali, soprattutto a seguito della dissoluzione del nucleo familiare.
- (segue) Metodologia e struttura.
Fermo restando che i contenuti e le concrete modalità di attuazione della C.T.U. in questione possono variare in funzione delle esigenze e delle problematiche del caso concreto, come individuate nei quesiti posti dal Giudice, in linea generale la C.T.U. sistemico – relazionale risulta strutturata, per lo più, nel modo seguente:
– incontri e colloqui tra il C.T.U. ed i genitori, sentiti separatamente, ai quali il professionista rivolge domande riguardo la loro storia personale e familiare, sulla attuale situazione di disgregazione coniugale, sulle prospettive future, indagando sia il piano della relazione coniugale, sia quello della relazione genitoriale;
– possono altresì essere stabiliti incontri tra i genitori e le rispettive famiglie di origine, preferibilmente al completo, alla presenza del C.T.U., il quale rivolgerà loro domande al fine di osservare la qualità della relazione con le famiglie d’origine e l’impegno di entrambe nel conflitto tra le parti. Gli incontri ed i colloqui si svolgono avvicinandosi alle modalità del colloquio clinico.
– interazioni tra i singoli genitori ed i figli: in tali momenti il C.T.U. lascia interagire da soli i genitori con i figli in una stanza, osservandoli dietro ad uno specchio unidirezionale. Le interazioni possono svolgersi secondo diverse modalità, anche a seconda delle età dei figli: in caso di un età inferiore ai sei – sette anni, ad esempio, si crea un’interazione di gioco in alternanza con ciascun genitore, mentre, in caso di figli più grandi, lo psicologo, esemplificando, può chiedere a ciascun genitore ed ai figli di progettare un’attività da fare insieme. Si tratta di un passaggio fondamentale in quanto consente di osservare il comportamento dei minori con ciascun genitore separatamente, in modo da valutare la qualità della loro relazione, far emergere eventuali casi di abuso o maltrattamento, nei casi segnalati, e valutare le risorse educative di ciascun genitore, oltre che le competenze “sociali” mostrate da ciascun genitore di fronte ai compiti richiesti;
– interazioni tra genitori (congiuntamente) e figli attuate mediante la tecnica, recentemente sviluppata, del c.d. disegno congiunto, corrispondente alla richiesta indirizzata alla famiglia, nella sua interezza, di realizzare “un disegno congiunto della famiglia così come la vedete adesso, mentre sta facendo qualcosa”. Tale interazione permette di raccogliere informazioni relative ai legami emotivi ed al comportamento di ciascun familiare rispetto agli altri;
– colloqui tra il professionista ed i figli (ove la loro età lo consenta): si tratta di incontri brevi, in circostanze di tranquillità (non a caso, infatti, tale passaggio si realizza soltanto in seguito al momento di interazione e gioco, di modo che il bambino si senta a proprio agio in un ambiente da lui già precedentemente conosciuto), in cui il C.T.U. rivolge domande ai minori in relazione alla separazione dei genitori ed ai loro sentimenti rispetto alla situazione.
E’ importante sottolineare che nel corso dell’espletamento del suo incarico il C.T.U. si deve attenere alle Linee Guida deontologiche per lo psicologo forense: come raccomandato dall’art. 11 delle stesse. Lo psicologo procede alla videoregistrazione o, quantomeno, all’audioregistrazione delle attività peritali e tale materiale verrà messo a disposizione del Giudice. L’art. 17 delle sopracitate Linee Guida, invece, impone allo psicologo forense, nelle valutazioni attinenti l’affidamento ed il collocamento dei figli, di valutare “non solo il bambino, i genitori e i contribuiti che questi psicologicamente possono offrire ai figli, ma anche il gruppo sociale e l’ambiente in cui eventualmente si troverebbero a vivere” e prescrive, inoltre: “nel valutare le preferenze del figlio, tenuto conto del suo livello di maturazione, particolare attenzione dovrebbe porsi circa le sincerità delle affermazioni e l’influenza esercitata soprattutto dal genitore che lo ha in custodia”.
A conclusione dei colloqui peritali, non di rado il professionista svolge un colloquio conclusivo con la coppia genitoriale, convocata congiuntamente, alla quale il C.T.U. illustrerà le conclusioni dell’attività svolta.
Le attività di colloquio, di incontro e di osservazione delle interazioni e del dialogo genitori-figli,precedentemente registrate, vengono, quindi, in seguito trascritte dal professionista e dal medesimo rielaborate secondo determinati criteri di analisi.
Le risultanze delle indagini peritali consentiranno al Consulente di vagliare la presenza di risorse e/o possibili rischi, oppure danni, relativamente alla crescita mentale dei figli minori; ciò al fine di fornire al Giudice indicazioni e suggerimenti circa le modalità più idonee di tutela dei legami familiari.
Infine, il C.T.U. redigerà la propria relazione peritale ove confluiranno i risultati dell’attività espletata mediante l’analitica descrizione e commento delle singole attività svolte, fornendo la propria lettura interpretativa della situazione familiare e le proprie considerazioni e, dunque, la risposta al quesito posto dal Giudice. Il perito potrà consigliare l’opportunità di intraprendere, ove ritenuto necessario, un percorso terapeutico familiare, nonché di effettuare un monitoraggio – ad opera del professionista incaricato, previo rinnovo dell’incarico da parte del Giudice, o dei servizi sociali di zona – al fine di verificare l’applicazione degli emanandi provvedimenti giudiziali. Tale monitoraggio, solitamente, non supera i 6/8 mesi o, comunque, si conclude entro l’anno.
In conclusione, quanto alla decisività dei risultati della consulenza tecnica ai fini della risoluzione della vertenza, come ribadito dalla Corte di Cassazione, le valutazioni espresse dal Consulente Tecnico d’ufficio non hanno efficacia vincolante per il Giudice: peraltro, egli potrà legittimamente disattenderle soltanto attraverso una “valutazione critica che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico- giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u.” (cfr. Cass. n. 17757/2014).
