INCIDENTE STRADALE E ERRORE MEDICO: CHI PAGA IL DANNO?

Con sentenza n. 28656/2017 la Corte di Cassazione, Sezione Civile, ha analizzato il caso di un motociclista che, dopo essere stato investito da un’autovettura, subiva un aggravamento del danno alla sua persona a causa di un errore diagnostico da parte dei medici del Pronto Soccorso.

Si parla, in proposito, di “malpractice medica”, una espressione di origine anglosassone che fa riferimento all’operato del Sanitario non conforme ai comuni protocolli e alle linee guida in uso nel campo medico.

Nel caso posto all’attenzione della Suprema Corte, il conducente di un motociclo subiva gravi lesioni cerebrali in un incidente della strada, che degeneravano, successivamente, in un ascesso celebrale perché il danneggiato / paziente non veniva adeguatamente e tempestivamente trattato con terapia antibiotica al Pronto Soccorso.

La conseguenza dell’omessa tempestiva diagnosi rendeva, così, necessario un intervento chirurgico volto alla sua rimozione che, a sua volta, provocava complicanze neurologiche permanenti.

Sebbene il Tribunale investito del caso avesse escluso ogni responsabilità del medico nell’aggravamento delle condizioni di salute del leso, la Corte d’Appello interessata nel secondo grado di giudizio, dopo un approfondimento peritale, condannava tanto la struttura ospedaliera quanto il responsabile del sinistro stradale al risarcimento del danno in favore del danneggiato, perché entrambi venivano ritenuti responsabili in solido ex art. 2055 c.c.

La Corte di Cassazione ha, poi, confermato tale decisione.

La Suprema Corte, infatti, precisava che le risultanze della consulenza medica svolta in grado di appello (c.d. CTU) evidenziavano una colpa professionale medica da ritardo nella diagnosi dell’ascesso cerebrale insorto a causa del trauma cranico originariamente subito nell’incidente stradale, che, se fosse stato tempestivamente rilevato attraverso l’effettuazione di una TAC (come previsto dal protocollo corrente), poteva essere risolto mediante la semplice somministrazione di una terapia antibiotica senza richiedere un intervento di asportazione chirurgica.

Detto ultimo intervento, infatti, si era reso necessario per la gravità che aveva raggiunto l’infezione e, purtroppo, aveva determinato anche l’insorgenza di crisi epilettiche focali, quale conseguenza statisticamente più frequente per tale tipologia di operazioni.

Quindi, secondo la Suprema Corte, il ritardo diagnostico e la mancata tempestiva somministrazione della terapia antibiotica doveva considerarsi una concausa nella determinazione del danno biologico subito originariamente dal danneggiato, che andava ad aggiungersi alla condotta colposa della conducente dell’autovettura che lo aveva investito.

La Corte di Cassazione, inoltre, ribadiva il profilarsi, nel caso in esame, della “corresponsabilità solidale” prevista dall’art. 2055 c.c., in virtù del quale “se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno”.

In particolare i Giudice della Suprema Corte ritenevano infondate le censure mosse dai ricorrenti volte a negare la configurabilità della responsabilità solidale.

Costoro sostenevano, infatti, che non si potesse “parlare” di un unico fatto dannoso imputabile a più condotte, bensì di distinti fatti dannosi: il primo causato dalla condotta colposa del responsabile del sinistro stradale (illecito extracontrattuale); il secondo dalla condotta colposa omissiva imputabile alla struttura sanitaria per inadempimento contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c.

Queste argomentazioni, tuttavia, sono state ritenute infondate dalla Suprema Corte, la quale, richiamando un consolidato principio della sua giurisprudenza, ha chiarito che: “ …l’unicità del fatto dannoso, richiesta dall’art. 2055 cod. civ. ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell’illecito, va intesa in senso non assoluto, ma relativo …. sicché – sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale – se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, … essendo a tal fine irrilevante se il fatto dannoso sia derivato da più autonome azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti anche temporalmente distinti, ed anche diversi”.

In conclusione, qualora le lesioni fisiche subite in un sinistro stradale si aggravino in conseguenza di errori od omissioni ad opera dei Sanitari della struttura medica (determinando un danno biologico di maggiore gravità), sia l’Ospedale che il responsabile del sinistro stradale saranno tenuti, in solido fra loro ai sensi dell’art. 2055 c.c., al risarcimento del danno complessivamente subito dal danneggiato.

Costui, quindi, potrà rivolgersi indistintamente a ciascuno dei responsabili così individuati per ottenere l’integrale ristoro dei danni subiti, senza dover previamente individuare l’incidenza causale della condotta di ciascuno sulle lesioni finali.

Come prescritto dal II° comma della citata norma, inoltre, una volta risarcito il danneggiato, colui che ha effettuato il pagamento complessivo del danno potrà esercitare l’azione di regresso nei confronti dell’altro coobbligato, chiedendo al medesimo il rimborso della quota di rispettiva competenza, che va commisurata in relazione alla “gravità della rispettiva colpa e all’entità delle conseguenze che ne sono derivate”.

In caso di dubbio circa la percentuale di incidenza di ciascuna responsabilità, ai sensi del III° comma, art. 2055 c.c., “le singole colpe si presumono uguali”: di conseguenza, gli oneri del risarcimento saranno ripartiti fra i corresponsabili in egual misura.

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