Amministrazione di sostegno
Esiste una sezione del Tribunale che prende il nome di Volontaria giurisdizione e che ha, tra le funzioni più note, quella di valutare se una persona sia o meno in grado di provvedere a se stessa per motivi di anzianità, malattia o altra patologia (ad es. ludopatia, grave handicap).
L’istanza per la nomina dell’Amministratore di Sostegno di solito viene presentata da un parente, ma può anche accadere che sia il pubblico ministero presso il Tribunale a chiederla direttamente. In ogni caso verrà fissata un’udienza per verificare se il beneficiario possa o meno compiere da solo gli atti quotidiani della vita, sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, dovendo – in casi estremi o di opposizione del beneficiario – procedersi all’accertamento del suo status mediante la nomina di consulente medico.
Come è evidente limitare la capacità d’agire della persona rappresenta un intervento assai invasivo della sua sfera giuridica ma, purtroppo, a volte, è necessario per tutelare sia la persona che i suoi parenti (si pensi all’anziano che non può più stare solo, ma che rifiuti di essere collocato presso la casa di riposo; oppure che vi sia contrasto fra i suoi figli per il collocamento in una struttura residenziale).
Per tale ragione la scelta di nominare un amministratore di sostegno va fatta con ponderatezza e, di norma, il Tribunale predilige un familiare del beneficiario. Solo in caso di disaccordo la parola ultima spetterà al Tribunale, il quale potrà valutare di nominare anche persone estranee alla famiglia.
E’ importante comunque sottolineare che l’amministratore di sostegno opera sotto il controllo del Tribunale e risponde civilmente e penalmente del proprio operato.
