Locazioni immobiliari
Nel caso di inadempimento del contratto di locazione, il proprietario (c.d. locatore) potrà agire nei confronti dell’inquilino (c.d. conduttore) dapprima in via stragiudiziale mediante l’invio di una diffida ad adempiere nei termini di legge; dopodiché bisognerà presentare un ricorso per chiedere al Giudice la tutela degli obblighi contrattuali sottoscritti e non rispettati.
Sfratto per Morosità
Nel caso di locazioni commerciali ovvero ad uso abitativo, qualora il conduttore sia in ritardo nel pagamento del canone, ovvero risulti “moroso” di alcune mensilità della locazione o delle spese condominiali, sarà importante agire tempestivamente per non pregiudicare ulteriormente i propri diritti e, nei casi più gravi, agire giudizialmente per ottenere dal Tribunale competente lo sfratto per morosità del bene immobile locato.
Una volta ottenuta la convalida dello sfratto, qualora l’inquilino non abbandoni spontaneamente l’immobile, inoltre, sarà necessario procedere esecutivamente nei confronti dello stesso, affidando la pratica agli Ufficiali Giudiziari che procederanno alla consegna dell’immobile al legittimo proprietario recandosi personalmente in loco.
Recupero dei canoni arretrati
E’ possibile recuperare dal conduttore moroso i canoni arretrati (ivi compresi quelli maturati nelle more della procedura e fino alla consegna dell’immobile) e le spese arretrate (anche condominiali), così come di tutte le spese della procedura di sfratto, mediante la richiesta di una ingiunzione al Tribunale competente.
Dopo l’emissione del decreto ingiuntivo, qualora il conduttore non provveda spontaneamente al pagamento di tutto quanto dovuto, sarà possibile intervenire esecutivamente e procedere, così, al pignoramento dei beni del debitore per la soddisfazione del credito.
Deposito cauzionale
Al momento del rilascio dell’immobile in favore del proprietario è necessario verificare quali siano le condizioni dell’immobile in modo da poter intimare al conduttore eventuali danni causati e, quindi, poter trattenere la “caparra” (c.d. deposito cauzionale), che era stata versata all’inizio della locazione.
In caso contrario, infatti, il deposito cauzionale deve essere restituito al conduttore, il quale potrebbe – di fronte all’inerzia del proprietario – esperire un’azione giudiziaria per ottenerne la restituzione.
Infine, se l’importo della caparra non fosse sufficiente a coprire i danni causati al bene, si renderà necessario farli stimare da un perito e documentarli con preventivi di spesa di professionisti, il tutto per poi procedere in giudizio al fine di ottenere dal Tribunale la condanna del conduttore al loro pagamento in favore del proprietario.
