VIOLENZA ALLE DONNE E “CODICE ROSSO” (LEGGE 69/2019)

violenza sulle donne

In Italia il numero delle donne uccise dagli uomini è tra i più alti dell’Unione Europea, nonostante esistano già numerose leggi che sanciscono la parità tra donne e uomini, assicurando alle une e agli altri gli stessi diritti nel campo familiare, economico, lavorativo e politico.

La causa di questo fenomeno risiede nella discriminazione che agisce nella società e rende difficile per molti uomini accettare l’emancipazione femminile, quale processo che nel corso degli anni ha portato le donne ad essere non solo madri ma anche mogli, nonché protagoniste attive e indipendenti della nostra società. Secondo l’art. 1 della Cedaw, la Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, per “discriminazione” si intende ogni distinzione o limitazione basata sul sesso, che abbia l’effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l’esercizio da parte delle donne dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, culturale, civile, o in qualsiasi altro campo.

La prima indagine scientifica sull’argomento in Italia risale al 2016 e conclude affermando che il numero dei femminicidi è in costante aumento: ogni anno il numero delle donne uccise in quanto donne è sempre stato superiore a 100, e la violenza domestica, cioè la violenza perpetrata tra le mura di casa, risulta essere la forma di violenza più diffusa in tutta la penisola. Secondo questa ricerca, tra le cause di questi numeri sconcertanti c’è il permanere di una cultura patriarcale e incentrata sulla famiglia. E a complicare il tutto si aggiunge anche il fatto che la violenza domestica non sempre viene percepita come reato dalle stesse donne che ne sono vittime. Dal rapporto Eures 2017, Istituto Europeo di ricerche economiche e sociali, emerge che il numero dei femminicidi in Italia tra il 2015 ed il 2016 è passato da 142 a 150, con un aumento del 5,6%. Ciò significa che avviene un femminicidio ogni due giorni. Inoltre quasi il 77% dei casi è maturato in un contesto familiare. In particolare, in oltre la metà dei casi il rapporto che lega la vittima al suo carnefice è di natura sentimentale, e la causa è legata per lo più alla gelosia e possessione nei confronti della vittima. Si tratta di un fenomeno di ampiezza inquietante, considerata la percezione dell’Italia come di un paese civilizzato e avanzato, che richiede interventi radicali ed immediati.

Di fronte a quella che può definirsi come una vera e propria emergenza, il nostro legislatore è di recente intervenuto severamente con la legge n. 69 del 19 luglio 2019, recante “modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 25 luglio, che è entrata in vigore lo scorso 9 agosto, ed è denominata “Codice Rosso”.

Il provvedimento in esame ha apportato incisive modifiche ed innovazioni al diritto penale, tanto di ordine sostanziale che di ordine procedurale, ed in questa breve disamina saranno illustrate le più significative novità. Una delle maggiori è indubbiamente rappresentata dall’introduzione, nel corpo del codice penale, di quattro nuove ipotesi di reato:

  • La violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa: in questo caso il trasgressore, come stabilito dal nuovo art. 387-bis, sarà punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

L’utilità di una previsione di tal fatta è facilmente comprensibile considerando che, nella maggior parte dei casi, nonostante l’irrogazione delle sopracitate misure cautelari personali, il destinatario delle stesse cerca comunque di riallacciare contatti con la persona offesa, ricreando con la stessa occasioni di incontro che, come noto, spesso purtroppo si rivelano fatali;

  • Il reato di costrizione o induzione al matrimonio: il nuovo articolo 558-bis punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque con violenza o minaccia costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile. La stessa pena è prevista per chi, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità derivante dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile. La pena è aumentata qualora i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto; mentre se la vittima è un minore, la pena si eleva da due a sette anni di reclusione;
  • Il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti: tale delitto, previsto ora dall’art. 612 bis, punisce con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 5.000 a 15.000 euro sia chi realizza o sottrae immagini o video privati a contenuto sessualmente esplicito, al fine di pubblicarli e/o inviarli senza il consenso delle persone rappresentate, sia chi, avendo ricevuto o comunque acquisito il suddetto materiale, a sua volta lo diffonde ad altri per provocare un danno agli interessati. Sono previsti aumenti di pena ove tali condotte siano poste in essere nell’ambito di una relazione affettiva, anche cessata, ovvero mediante l’impiego di strumenti informatici o telematici. Tale fattispecie di reato è nota a livello internazionale con la denominazione di revenge-porn e numerosi sono i casi di cronaca legati a tali condotte, complice l’avvento dei social media e, con essi, la facilità di trasmissione e pubblicazione di contenuti di questo genere. Da qui è sorta l’esigenza di regolamentare la fattispecie a livello penale con l’introduzione di un reato specifico;
  • il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso: ai sensi del nuovo art. 583-quinquies, chiunque cagioni ad alcuno lesioni personali dalle quali derivino deformazioni o sfregi permanenti del viso, è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
  • Ma non è tutto: qualora all’imputato di tale reato sia accordato il c.d. patteggiamento, si vedrà interdetto in modo perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostengo.

Rimanendo in tema di disciplina penale sostanziale, il Codice Rosso ha introdotto un nuovo requisito necessario per la concessione della sospensione condizionale della pena: il condannato per talune tipologie di reato, tra gli altri la violenza sessuale, anche su minori, i maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché nel caso sopra esaminato di lesioni permanenti al viso, potrà accedere a tale beneficio alla condizione della sua partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, i cui relativi oneri sono a carico del condannato medesimo.

La legge prevede poi inasprimenti di pena nelle ipotesi di maltrattamenti contro familiari o conviventi (con la reclusione da tre a sette anni, e pena raddoppiata se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, donna in stato di gravidanza o persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi), nonché per il reato di atti persecutori previsto dall’art. 612 bis (con reclusione aumentata da un anno a sei anni e sei mesi) e di violenza sessuale (con reclusione da sei a dodici anni, aumentata di un terzo in presenza di una o più delle circostanze aggravanti descritte dall’art. 609-ter, e ulteriori incrementi di pena ove il fatto sia stato compiuto in danno di un minore di anni quattordici in cambio di denaro o altre utilità, anche solo promessi).

Altra importante novità introdotta dalla normativa in oggetto, è costituita dalla previsione che il minore di anni diciotto che assiste a maltrattamenti in famiglia è considerato persona offesa dal reato.

Infine, il reato di atti sessuali con minorenne è ora procedibile d’ufficio, non vi è più necessità della presentazione della denuncia da parte dei genitori.

Quanto alla procedura penale, il Codice Rosso è intervenuto su più fronti, rendendo più severa la reazione dello Stato quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572 (maltrattamenti contro familiari o conviventi), 609-bis (violenza sessuale) e le relative aggravanti di cui all’art. 609-ter (quali, ad esemmpio, l’aver commesso il fatto nei confronti del coniuge o di minore di anni diciotto), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo) e 612-bis (atti persecutori) del codice penale, ovvero dagli articoli 582 (lesione personale) ed il nuovo art. 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice.

Di seguito la sintesi delle più rimarchevoli novità processuali:

  • Accelerazione dell’instaurazione del procedimento: La polizia giudiziaria è obbligata a riferire immediatamente al pubblico ministero la notizia di reato, anche in forma orale. Dal canto suo, il pubblico ministero dovrà assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela ed istanza, entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, salvo che imprescindibili esigenze di tutela di minorenni o riservatezza delle indagini (anche a tutela della persona offesa) richiedano una tempistica superiore. Inoltre il provvedimento de quo ha velocizzato l’iter delle indagini prevedendo che la polizia giudiziaria compia senza ritardo gli atti di indagine delegati dal p.m.;
  • Comunicazioni alla persona offesa ed al suo difensore: la persona offesa dal reato, nonché l’eventuale suo difensore nominato, dovranno essere messi al corrente di eventuali ordini di scarcerazione dell’imputato, od evasioni del medesimo. Gli stessi obblighi informativi sono previsti anche per le ipotesi di revoca o sospensione dell’applicazione di misure cautelari personali;
  • Controllo a distanza dell’imputato: con l’entrata in vigore del Codice Rosso, arriva un’altra importante tutela per la vittima di reati di maltrattamenti e persecuzioni: il Giudice ha infatti il potere di disporre che l’imputato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa sia controllato a distanza con le modalità particolari previste dall’art. 272-bis (ad es. mediante il “braccialetto elettronico”), così da verificare l’effettivo rispetto della restrizione.
  • Nessuna limitazione nel disporre misure cautelari detentive: quando il reato per cui si procede rientri tra quelli oggetto dell’esaminanda legge, il Giudice potrà disporre la misura della custodia cautelare detentiva senza alcun limite di sorta, pertanto, anche qualora si ritenga che potrà essere concessa la sospensione condizionale della pena o che, all’esito del giudizio, sarà applicabile la misura della pena della reclusione non superiore ad anni tre (limite previsto dal comma 2 bis dell’art. 275, previsione ora applicabile ai reati di altra specie).

A completare il quadro delle innovazioni più rilevanti apportate dal Codice Rosso, vi è la previsione dell’attivazione di corsi di formazione obbligatori volti alla prevenzione ed al perseguimento dei reati più volte citati in questa sede, per il personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria chiamato ad intervenire attivamente nel trattamento penitenziario dei condannati per gli stessi reati.

Detti corsi dovranno essere attivati dagli istituti di formazione appositi entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge; i relativi contenuti saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio.

È chiaro che il legislatore abbia, giustamente, ritenuto fondamentale garantire una formazione specialistica in materia.

Degne di nota, infine, sono anche le disposizioni che sanciscono un incremento delle sostanze economiche destinate a confluire nel fondo istituito per la solidarietà agli orfani da crimini domestici, prevedendo a tale scopo l’erogazione di borse di studio e misure di inserimento nel mondo del lavoro.

Alla luce di quanto esposto, si evince come l’intento perseguito dal legislatore mediante l’emanazione del Codice Rosso sia rivolto, da un lato, verso il fermo contrasto e la dura repressione dei crimini contro le donne; dall’altro lato, a garantire una maggiore protezione nei confronti delle vittime di tali reati, sia anteriormente alla condanna dell’imputato, sia ex post, una volta che il reo abbia scontato la sua pena.

In conclusione si auspica che l’avvento della riforma possa arginare questi aberranti delitti e, speriamo, in futuro, di debellarli per sempre.

Vuoi maggiori informazioni su una mia consulenza in merito?

Richiedi ora una consulenza legale.

Richiedi informazioni Shape Created with Sketch.

    I dati forniti verranno utilizzati dallo Studio Legale Chiari Simona al fine di fornire il servizio e le informazioni richieste anche mediante l'uso di email, fax, telefono, cellulare, sms o di altre tecniche di comunicazione a distanza, ed anche per aggiornarla e tenerla informata. Senza i suoi dati, non potremmo fornirle il servizio in tutto o in parte. Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi all'avv. Simona Chiari, Via Saffi 16, Brescia.