La “Vigilanza attiva” del Giudice tutelare
Va assumendo sempre più importanza la funzione di “vigilanza” che il Giudice tutelare esercita ai sensi dell’art. 337 c.c. e secondo cui “il giudice tutelare deve vigilare sull’osservanza delle condizioni che il Tribunale abbia stabilite per l’esercizio della potestà e per l’amministrazione dei beni”.
In sintesi il Giudice tutelare, senza avere la possibilità di assumere provvedimenti di natura decisoria che possano incidere sull’affidamento, mantenimento o collocamento, può intervenire sulle questioni accessorie o meramente esecutive che riguardino le modalità di attuazione delle condizioni stabilite in sede di separazione o divorzio. Si pensi ad esempio ai tempi di frequentazione fra genitori e figli, che spesso costituiscono motivo di litigio fra i genitori soprattutto in concomitanza delle festività o dei periodi feriali.
Il vantaggio di ricorrere al Giudice tutelare, inoltre, è quello di accorciare i tempi della giustizia ed, infine, il Giudice può ricorrere, a mente dell’art. 344 c.c., anche all’assistenza della pubblica amministrazione e degli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni (es. intervento dei servizi sociali per un monitoraggio della situazione familiare).
