Quali sono le spese straordinarie in favore dei figli?

Spesso costituisce motivo di attrito fra i genitori separati o divorziati la ripartizione delle spese c.d. “straordinarie” da sostenersi in favore dei figli, quale corollario necessario del principio codicistico (art. 147 c.c.) e legislativo (Legge 54/2006 sull’affido condiviso e Legge 219/2012 e D.lgs 154/2013 in materia di riconoscimento e uguaglianza fra figli legittimi e naturali) del dovere di “mantenerli, istruirli ed educarli”.

Infatti, se è vero che – di norma – le spese straordinarie dovrebbero essere concordate fra i genitori, talvolta accade che, per ragioni d’urgenza o di conflitto, il genitore affidatario le sostenga anticipatamente senza il consenso dell’altro genitore che, poi, invitato a rimborsare la metà della spesa affrontata dall’altro, eccepisca di non essere stato interpellato sul punto e, quindi, di non dover pagare nulla. Per dirimere questo contrasto fra i genitori non solo intervengono i nostri giudici, chiamati a decidere il singolo caso, ma – in funzione preventiva – molti Tribunali hanno deciso di redigere un “protocollo delle spese straordinarie” nel quale vengono elencate quali siano le spese straordinarie e, persino, quali di queste possano essere anticipate da un genitore senza il consenso dell’altro, ma debbano essere poi rimborsate per la metà.

Qui di seguito il Protocollo Adottato dal Tribunale di Brescia e quello condiviso dal Tribunale di Bergamo per avere un chiarimento sul punto ed evitare futuri litigi fra i genitori.

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