VACANZE ESTIVE E GENITORI SEPARATI

L’Estate, si sa, è il periodo più atteso dai bambini che, dopo la fine della scuola, hanno più tempo a disposizione per stare con gli amici e, possibilmente, trascorrere qualche giorno di vacanza al mare o in montagna insieme alla famiglia.

Sicuramente per il genitore non collocatario l’estate rappresenta anche l’occasione più importante per trascorrere più tempo con i figli e condividere progetti comuni, diversamente da quanto accade nel resto dell’anno ove, di norma, si trascorre insieme un paio di sere la settimana ed il week-end.

Ma anche per il genitore collocatario il periodo estivo consente di godere appieno dei bambini senza avere l’impegno delle visite infrasettimali dell’altro genitore.

Come organizzano le vacanze estive i genitori separati?

Nei casi di separazione e di divorzio, così come a seguito della cessazione della convivenza more uxorio, in presenza di figli minorenni ed in regime di affidamento condiviso, le vacanze estive sono oggetto di specifica regolamentazione giuridica nell’ambito della più generale definizione del calendario di visite stabilito dal Tribunale nell’interesse della prole. Di solito è anche prevista la data entro la quale i genitori devono accordarsi sulle rispettive ferie, normalmente stabilita entro la fine di maggio. Prima si concorda meglio è.

Quanto durano le vacanze estive dei genitori separati con i figli?

Non esiste un limite massimo, o minimo, dei tempi che ciascun genitore può trascorrere con i figli durante la stagione estiva; nella prassi giuridica, però, salvo diverso accordo dei genitori, viene stabilito il diritto per ciascun genitore di tenere con sé la prole per almeno 15 giorni, siano essi consecutivi o anche frazionati. Dipende molto anche dall’età dei bambini: in tal caso la vacanza può essere ridotta o frazionata.

Peraltro la presenza di una regolamentazione giuridicamente rilevante, spesso, non è sufficiente ad arginare i conflitti genitoriali circa la gestione dei figli minori durante il periodo estivo, specialmente laddove la separazione è recente o non è stata pacifica. Non di rado, infatti, può accadere che uno dei genitori non rispetti l’accordo e, in tal caso, il mancato rispetto del calendario concordato costituisce un comportamento penalmente rilevante per inosservanza del provvedimento adottato dal Tribunale, quale reato previsto dall’art. 388 del codice penale.

Vi è l’obbligo di comunicare dove si trascorreranno le vacanze con i figli?

Diverso, invece, è il caso in cui il genitore ometta di comunicare all’altro l’indirizzo, oppure il recapito telefonico, dell’alloggio ove si soggiornerà con il figlio minore: per la giurisprudenza di merito tale comportamento non integra gli estremi del reato di cui al predetto art. 388 c.p. in quanto, solitamente, il provvedimento giudiziale si limita genericamente a stabilire i periodi di permanenza della prole presso ciascun genitore durante il periodo estivo e, dunque, l’omessa comunicazione di dettagli sulla vacanza – seppur rilevanti –non assume rilievo penale (cfr. Tribunale di Rieti, sez. G.I.P., 15.06.2011).

Ciò non toglie, ovviamente, che tale comportamento costituisca un inadempimento delle condizioni di separazione o divorzio, e determini conseguenze civili: se, infatti, il dovere di informativa non discende direttamente dal provvedimento del Giudice, esso trova il suo fondamento nel dovere di collaborazione dei genitori nell’interesse della famiglia sancito dall’art. 143 del codice civile. Ne discende che il comportamento del genitore che porta con sé il figlio in vacanza senza previamente avvisare l’altro genitore circa il posto in cui si recheranno, o senza fornire il recapito telefonico ove poter contattare il bambino in caso di emergenza, rappresenta chiaramente una violazione dell’art. 143 c.c., oltre che un concreto pregiudizio per la prole medesima. Conseguentemente, l’altro genitore potrà presentare ricorso avanti il giudice civile, anche ai sensi dell’art. 709-ter c.p.c., al fine di sanzionare il comportamento del genitore inadempiente ed, eventualmente, chiedere una modifica del regime di affidamento del minore.

Chi paga le vacanze estive fra i due genitori separati?

Quanto, invece, agli aspetti economici, è pacifico che le spese per la vacanza che il figlio trascorre con il genitore saranno interamente a carico di quest’ultimo escludendo, dunque, che debbano essere considerate spese straordinarie e, come tali, ripartite pro quota al 50% fra i genitori. Diverso, invece, è il caso dei figli che trascorrono da soli le vacanze o le gite scolastiche.

Durante le vacanze è sospeso il mantenimento mensili dei figli?

La Corte di Cassazione ha specificato, inoltre, che il genitore obbligato a contribuire al mantenimento del figlio non sarà dispensato dal versamento di detto contributo per il periodo estivo in cui terrà con sé il figlio: sarà comunque tenuto al mantenimento stabilito con provvedimento giudiziale. (cfr. Cass. n. 18869/2014)

E’ possibile andare all’estero durante la vacanza?

Non è inusuale che nel provvedimento giudiziale sia fatta menzione del reciproco assenso dei genitori al rilascio dei documenti validi per l’espatrio dei figli. In altri casi, invece, i genitori si accordano per consentire viaggi all’estero del minore soltanto al compimento della maggiore età, ovvero soltanto in determinati luoghi ad esclusione di altri, per fare degli esempi. Nel caso in cui, diversamente, non sia stato previsto nulla nel provvedimento del Tribunale, il genitore che intenda portare con sé il figlio minore per un viaggio all’estero dovrà chiedere, necessariamente, il consenso dell’altro genitore affinché il Comune o la Questura rilascino i documenti occorrenti. In caso di rifiuto immotivato, quindi, l’altro genitore potrà rivolgersi al Giudice tutelare presso il Tribunale ordinario civile che, compiuti gli accertamenti occorrenti per il caso concreto tramite delega alle Forze dell’Ordine interessate (ad esempio i Carabinieri di zona), valutate le ragioni dell’altro,  potrà autorizzare il rilascio del documento valido all’espatrio. Tra le motivazioni considerate quali legittime giustificazioni del rifiuto del genitore a consentire il viaggio all’estero del figlio si annoverano, ad esempio, il fondato timore per viaggi in località insalubri o rischiose a causa di situazioni politicamente instabili o guerre, ovvero la sussistenza del fondato pericolo che il genitore intenda trasferirsi stabilmente all’estero portando i bambini con sé.

Conclusioni:

Anche per le vacanze estive, in conclusione, è richiesto quel “dovere di reciproca collaborazione tra genitori separati” tanto auspicato nella risoluzione dei conflitti familiari, e necessario per consentire ai nostri figli di trascorrere serenamente il periodo di vacanza con ciascun genitore, consentendo che tale periodo possa consolidare e rafforzare la quotidianità ed il rapporto con ciascun genitore.

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