Affidamento degli animali in caso di separazione o divorzio o coppia di fatto

Cosa succede ai nostri amici a 4 zampe in caso di separazione o divorzio?

In Italia quasi una famiglia su due condivide la propria abitazione con un animale domestico o d’affezione. Ma quali sono le sorti dei nostri amici a “4 Zampe” in caso di separazione o divorzio? Dunque, a chi “spetterà” l’animale domestico che ha sempre vissuto in compagnia della coppia a seguito della crisi familiare?

Purtroppo nel nostro paese vi è una forte lacuna normativa, ma anche carenza di modernità, poiché il nostro ordinamento legislativo non è al passo con i tempi in cui il rapporto con gli “amici animali domestici” è sempre più sentito e, per questo, al centro di diversi e innumerevoli dibattiti sociali e politici.
In Italia, infatti, non esiste ancora una legge specifica per il caso in esame, anche se dall’anno 2013 esiste una proposta di legge che prevede l’introduzione di un nuovo “Titolo IV bis” al codice civile, rubricato “degli animali”, con la previsione dell’art. 155-ter c.c. “affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi”, secondo cui:

In caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il Tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell’animale, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso, esperti del comportamento animale, attribuisce l’affido esclusivo o condiviso dell’animale alla parte in grado di garantirne il maggiore benessere. Il Tribunale è competente a decidere in merito all’affido di cui al presente comma anche in caso di cessazione di convivenza more uxorio.

Allo stato, pertanto, in mancanza di una norma da applicare, sarà compito del Giudice decidere di volta in volta “cosa fare” e, addirittura, se “affidare” l’animale d’affezione ad uno piuttosto che all’altro coniuge, o membro della coppia, quasi alla stregua di un figlio minore.
Sì, proprio così, i nostri Giudici considerano oggi gli animali domestici non più degli oggetti ma veri soggetti giuridici “senzienti con relazioni di affezione con e verso le persone”.

E’ accaduto così che i Magistrati abbiano intrapreso diverse strade, come accaduto al Tribunale di Pavia, Roma, Foggia, Modena e Cremona, mentre la Suprema Corte di Cassazione ha, in passato, ritenuto legittimo affidare il gatto al coniuge presso il quale era stata collocata la figlia minore, per via del legame affettivo che si era creato tra la bambina e l’animale, salvaguardando il complesso dei valori affettivi del bambino, quale primario interesse da tutelare.

Dal punto di vista legale può apparire anomalo disciplinare allo stesso modo i figli e gli animali domestici, ma dal punto di vista giuridico non vi sono ostacoli ad omologare un accordo delle parti di questo tipo, come anche confermato in una recente pronuncia del Tribunale di Como. Per tale motivo alcuni Giudici hanno deciso di omologare un verbale di separazione laddove vi sia la previsione di un accordo in tal senso, ma perché ciò corrisponde a criteri di giustizia laddove non siano violati i principi fondamentali del nostro ordinamento, fra cui l’ordine pubblico (quali limite all’omologazione dell’accordo da parte del Tribunale). Trattasi, infatti, di un accordo che interviene a regolamentare una questione meritevole di tutela perché risulta di particolare interesse per le parti e non si esaurisce nella sfera di natura economica. Del resto anche la convenzione di Strasburgo dice che gli animali d’affezione sono oggetto di tutela al pari degli esseri umani e non delle cose.

Separazione consensuale o separazione giudiziale?

Secondo alcuni Giudici, infatti, si deve distinguere se i coniugi abbiano deciso per una separazione consensuale oppure per una separazione giudiziale.

Nel primo caso, infatti, si è in presenza di un accordo tra le parti, e queste ultime possono ben decidere consensualmente anche sull’affido dell’animale e sulle spese del mantenimento, come anche ha detto la Corte di Cassazione con una recentissima pronuncia di fine estate.

Nel secondo caso, invece, il Giudice deve decidere in merito all’affido dell’animale.
Questa seconda ipotesi è certamente la più difficile, perché teoricamente il Magistrato potrebbe dichiararsi “non competente” per l’affidamento dell’animale all’uno piuttosto che all’altro coniuge. Ma è già successo che numerosi Tribunali abbiano, invece, preso una decisione.
Il Tribunale di Foggia ha così affidato il cane al marito, indipendentemente dalla intestazione formale dell’animale, concedendo all’altro il diritto di visita secondo un calendario prestabilito, mentre il Tribunale di Cremona ha previsto l’affido condiviso del cane con obbligo di suddivisione al 50% delle spese per il suo mantenimento.
Il Tribunale di Modena, invece, a fine 2017, si è addirittura spinto a prevedere un assegno di € 50,00 per il “mantenimento” dell’animale a favore del coniuge, quale forma di compartecipazione alle spese straordinarie dell’animale stesso.

I Tribunali, quindi, nonostante l’assenza di un riferimento normativo, hanno applicato per analogia, la medesima disciplina che si applica ai figli minori o non economicamente autosufficienti.
Inoltre, secondo alcuni Giudici, non ha importanza che la coppia sia coniugata o meno, né chi sia formalmente il proprietario dell’animale, in quanto il primario interesse da tutelare è il benessere del “pet” che ha vissuto per lungo tempo con entrambe le parti. Secondo altri, invece, il detentore temporaneo dovrebbe essere obbligato alla restituzione immediata dell’animale al suo intestatario e, in caso di mancata restituzione, ricorrere al Giudice per dimostrare che l’animale aveva sviluppato una relazione affettiva con entrambi e che entrambi se ne prendevano cura in egual misura.

Per concludere segnaliamo che a Brescia è stata emessa una delle prime pronunce nella storia italiana che stabilisce un affidamento condiviso dell’animale, imposto dal Giudice, ed indipendentemente dalla volontà di entrambe le parti. Ripercorrendo la vicenda giudiziaria, si tratta di un particolare rapporto affettivo tra un cane e il suo padrone, il quale nel momento di interrompere la propria relazione amorosa con la compagna si è visto sottrarre l’animale. Sebbene inizialmente il Tribunale di Brescia avesse rigettato la richiesta di reintegrare il cane nel possesso del suo padrone sostenendo che “l’interruzione della relazione affettiva tra le parti, in particolare, l’interruzione della loro convivenza, non consente il ripristino della precedente situazione, non essendo possibile restaurare la pregressa condizione di compossesso dell’animale”, successivamente, lo scorso 7 febbraio, il Tribunale in sede collegiale rettificava la decisione stabilendo che la ex moglie doveva reintegrare immediatamente il marito nel possesso dell’animale, e così decideva:

Dovrà rimanere presso ciascuna delle parti, nei rispettivi domicili, con alternanza settimanale , ovvero per periodi di tempo, della stessa entità per entrambe le parti, più brevi o più lunghi, concordati fra le stesse.

Sulla medesima lunghezza d’onda anche il Tribunale di Roma con la sentenza n. 5322 del 2016 ha stabilito l’affido condiviso di un cane ad una coppia, prevedendo che l’animale dovesse stare per sei mesi all’anno con una parte e sei mesi all’anno con l’altra, con facoltà per ciascuno di vederlo e tenerlo con sé per due giorni la settimana, anche continuativi, notte compresa, nei periodi di mancata continua frequentazione.

Si può quindi concludere che, pur non essendoci una legge che regolamenti questo particolare tipo di fattispecie, i Giudici, particolarmente sensibili alla questione, hanno saputo decidere in linea con quella che è un’esigenza sempre più sentita e diffusa nella nostra società, garantendo tutela anche chi ha stabilito un legame profondo con l’animale domestico.

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