Trattasi di diritti costituzionalmente garantiti, che fanno parte della personalità di ciascuno, contribuendo ad identificare la persona.
Di particolare importanza oggi è la tutela del cognome materno che, sempre più frequentemente, viene aggiunto a quello paterno. Sarà possibile – in futuro – anche sostituire il cognome paterno con il solo cognome della madre, in caso di accordo fra i genitori, non appena il nostro ordinamento si uniformerà alle decisioni della Corte Europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo.
Accade sempre più spesso che all’interno della coppia sorgano contrasti in merito alle scelte da prendere nell’interesse dei figli.
Può succedere, anche, che uno dei due genitori si sia allontanato dalla famiglia facendo perdere le tracce di sé ed, in tal caso, diventa impossibile ottenere il suo consenso.
Per fare alcuni esempi concreti basterà pensare all’iscrizione del figlio presso un istituto scolastico, oppure alla necessità di eseguire un intervento chirurgico, così come alla necessità di rinnovare il documento di identità ovvero il passaporto.
In tutti questi casi sarà il Giudice tutelare a dover valutare, previo ricorso, quale sia l’interesse del minore e, di volta in volta, sostituirsi alla volontà dell’altro genitore per tutelare gli interessi dei figli minori.
Alla morte della persona la legge prevede regole ben precise per il passaggio dei suo beni agli eredi, ma è anche possibile che il c.d. “de cuius” preveda con un testamento, in vita, le sue ultime volontà e la destinazione che intende dare al suo patrimonio.
In tal caso è doveroso sapere che alcuni parenti, secondo il grado previsto dalla legge, sono tutelati dal legislatore, e ad essi spetta per legge una parte dell’eredità a prescindere dalla volontà del defunto (c.d. quota di legittima).
E’, quindi, importante valutare attentamente in vita quali siano le volontà dell’assistito, in modo da garantirne il rispetto dopo la sua morte, ed escludere, possibilmente, un contenzioso fra i suoi eredi.
Al contrario sarà possibile assistere l’erede che sia stato escluso – totalmente o parzialmente dall’eredità – e che abbia così diritto ad ottenere quella quota di “legittima” che la legge, appunto, gli riserva.
Qualora, invece, l’accettazione dell’eredità del de cuius possa portare più svantaggi che vantaggi, dovrà essere valutata la possibilità di rinunciare all’eredità, ovvero accettarla ma con il beneficio dell’inventario, avuto riguardo anche alla presenza di figli minori.
Alla morte della persona la legge prevede regole ben precise per il passaggio dei suo beni agli eredi, ma è anche possibile che il c.d. “de cuius” preveda con un testamento, in vita, le sue ultime volontà e la destinazione che intende dare al suo patrimonio.
In tal caso è doveroso sapere che alcuni parenti, secondo il grado previsto dalla legge, sono tutelati dal legislatore, e ad essi spetta per legge una parte dell’eredità a prescindere dalla volontà del defunto (c.d. quota di legittima).
E’, quindi, importante valutare attentamente in vita quali siano le volontà dell’assistito, in modo da garantirne il rispetto dopo la sua morte, ed escludere, possibilmente, un contenzioso fra i suoi eredi. Al contrario sarà possibile assistere l’erede che sia stato escluso – totalmente o parzialmente dall’eredità – e che abbia così diritto ad ottenere quella quota di “legittima” che la legge, appunto, gli riserva.
Qualora, invece, l’accettazione dell’eredità del de cuius possa portare più svantaggi che vantaggi, dovrà essere valutata la possibilità di rinunciare all’eredità, ovvero accettarla ma con il beneficio dell’inventario, avuto riguardo anche alla presenza di figli minori.
Nei casi previsti dalla legge è possibile rivolgersi al Tribunale di residenza per ottenere l’autorizzazione al cambiamento del sesso, che viene concesso dal Giudice solo dopo l’esperimento di una consulenza medica nel corso del giudizio.
Inoltre, dopo l’intervento di ri-attribuzione chirurgica di sesso (RCS), dovrà essere presentato un secondo ricorso per ottenere dal Tribunale anche la rettifica dei propri dati anagrafici con ordine all’Ufficiale dello Stato civile di nascita di procedere in tal senso.
Lo Studio assiste con professionalità e competenza sia i privati che le persone giuridiche per la redazione di contratti di ogni genere, da stipulare secondo criteri generali, oppure da personalizzare secondo le specifiche esigenze del cliente.
Viene, inoltre, offerta assistenza stragiudiziale e giudiziale nel caso sia necessario agire per il loro adempimento ovvero per la risoluzione del contratto, con richiesta di risarcimento del danno.