Matrimonio

Quando una coppia decide di sposarsi può scegliere di farlo davanti all’Ufficiale dello Stato civile ovvero davanti al Ministro del culto: nel primo caso si parla di “matrimonio civile”, il quale ha effetti di fronte allo Stato Italiano, mentre nel secondo caso il matrimonio è “religioso” (nella maggior parte dei casi cattolico), ed in tal caso agli effetti civili si sommano anche quelli religiosi, secondo il culto prescelto.

Inoltre con il matrimonio i coniugi devono necessariamente scegliere quale sarà il regime patrimoniale che intendono adottare nella coppia, a seconda delle necessità del caso concreto e degli interessi, anche patrimoniali, da tutelare, optando così per la comunione dei beni ovvero per la separazione dei beni.

Anche il matrimonio contratto all’estero ha validità in Italia e potrà essere trascritto nei registri dello Stato civile del Comune, ed essere così soggetto anche alle norme sulla separazione ed il divorzio del nostro ordinamento italiano.

Per sciogliere il matrimonio, che è un negozio giuridico a tutti gli effetti con doveri ed obblighi per entrambi i coniugi, sarà necessario prima di tutto separarsi e poi divorziare.

Vi è, comunque, oggi, la possibilità di accordarsi all’atto del matrimonio stesso con un contratto “pre-matrimoniale” che influenzerà inevitabilmente le sorti del rapporto nell’ipotesi del suo fallimento.

Convivenza

La famiglia rappresenta il fulcro di ogni affetto e per tale ragione è importante tutelare i diritti di tutti i suoi componenti.
Parlare di famiglia oggi ha, come noto, un significato più ampio di alcuni anni fa in cui solo le coppie sposate erano giuridicamente riconosciute dall’ordinamento.
Con le recenti modifiche legislative, infatti, anche la convivenza fra persone di sesso diverso, ovvero dello stesso sesso, ha assunto importanza nel mondo del diritto: si tratta delle c.d. “unioni civili”.
Ne deriva che, in caso di frattura, le conseguenze giuridiche saranno diverse a seconda della scelta fatta in origine dalla coppia prima di “unirsi”, civilmente o in matrimonio, dovendo, in caso contrario, rimettersi a quanto prevede la legge in linea generale.
E’, comunque, oggi possibile regolamentare, attraverso la redazione di accordo scritto, non solo le regole comuni di convivenza, ma anche la loro futura evoluzione, nel bene e nel male. In particolare, per coloro che sono uniti in matrimonio avrà valore il contenuto dell’accordo pre-matrimoniale, mentre per le convivenze e le unioni civili assumerà importanza l’accordo sottoscritto inter partes.

Contratti di convivenza

Con il contratto di convivenza è possibile stabilire l’assetto dei rapporti patrimoniali e non patrimoniali della coppia sia durante il rapporto che al termine della relazione, cosi come è possibile contemplare disposizioni patrimoniali in vita o mortis causa nell’ipotesi di scomparsa prematura di uno dei conviventi.

Ricorso per la regolamentazione dei rapporti patrimoniali e non patrimoniali.

In caso di frattura del rapporto è possibile chiedere al Giudice competente di stabilire a quale genitore debbano essere affidati i figli, e quali siano le modalità di visita con il genitore “non collocatario”, nonché l’ammontare del mantenimento mensile della prole ed, infine, l’assegnazione della casa coniugale.
E’ anche possibile che le parti si accordino prima sulle condizioni predette ed, in tal caso, chiederanno al Giudice di dare validità giuridica al loro accordo previa presentazione di un unico ricorso sottoscritto da entrambi.

Affidamento dei figli e obbligo del mantenimento.

I figli delle coppie non unite in matrimonio sono equiparati a tutti gli effetti ai figli di una coppia sposata. Pertanto nel caso di rottura della coppia il genitore che non terrà con sé i figli avrà l’obbligo di mantenerli secondo la propria capacità patrimoniale e reddituale.

Ordine di protezione contro gli abusi familiari

Qualora la condotta del convivente o del coniuge sia pregiudizievole all’altro è possibile chiedere al Tribunale la cessazione del comportamento pregiudizievole ed ottenere il suo allontanamento dalla casa familiare ovvero dai luoghi abitualmente frequentati per un determinato periodo di tempo.

Separazione

Per coloro che siano uniti in matrimonio ed intendano sciogliere il vincolo coniugale è ancora necessario separarsi. Presupposto della separazione è l’intollerabilità della convivenza e, nonostante oggi i tempi previsti dal legislatore si siano ridotti per ottenere il divorzio, la separazione costituisce ancora il primo passo obbligatorio per sciogliere il legame matrimoniale.

La separazione potrà essere “consensuale” o “giudiziale”, a seconda che i coniugi si siano accordati o meno sulle condizioni che regolamenteranno i loro rapporti futuri, con particolare riguardo ai figli.

Diversamente, in caso di disaccordo, spetterà al Tribunale competente decidere il futuro della famiglia, avendo riguardo al superiore interesse dei figli, previa presentazione del ricorso da parte di uno solo dei coniugi.

Separazione consensuale o giudiziale

Nel caso della separazione consensuale il ricorso è presentato da entrambi i coniugi ed il Tribunale si limiterà ad “omologare” gli accordi stabiliti dalle parti, riconoscendogli efficacia sempreché vengano tutelati i diritti dei figli minori.

Invece, in caso di disaccordo, uno solo dei coniugi potrà presentare il ricorso al Tribunale per ottenere la fissazione dell’udienza in cui, alla presenza di entrambi, verranno discusse tutte le condizioni: a chi spetta la casa, chi tiene i figli e quale debba essere il mantenimento del coniuge e della prole.

E’ anche possibile che i coniugi trovino un accordo nel corso del processo: in tal caso la separazione da giudiziale si trasformerà in consensuale.
Diversamente il Tribunale, al termine del processo, pronuncerà una sentenza nella quale stabilirà tutte le condizioni che disciplineranno i rapporti fra i coniugi e i loro figli.

Modifica delle condizioni di separazione

Se dopo l’omologa della separazione consensuale ovvero della pronuncia della sentenza di separazione da parte del Tribunale sorgono questioni nuove fra i coniugi o, comunque, vi è un mutamento delle circostanze in fatto e diritto che avevano giustificato le precedenti condizioni della separazione, è possibile presentare un ricorso al Tribunale per ottenere la loro modifica. Anche in tal caso il ricorso potrà essere unilaterale o congiunto.

Addebito della separazione

Il Tribunale nel pronunciare la separazione con sentenza può, su richiesta del coniuge che ne abbia interesse, addebitare la separazione ad uno di essi. Sebbene i casi per ottenere tale addebito (ovvero la “colpa” della separazione) siano limitati, è pur vero che la conseguenza più importante che deriva dall’addebito è il venir meno dell’obbligo del mantenimento quand’anche il coniuge ne avrebbe diritto.

Assegno per il coniuge e per i figli

E’ possibile che uno dei coniugi chieda al Tribunale anche il riconoscimento di un assegno mensile per sé a titolo di contributo al suo mantenimento in presenza di determinati presupposti (e sempreché allo stesso non sia addebitata la separazione). In tal caso il Giudice adito dovrà valutare se vi è una differenza di reddito fra i coniugi, e se la stessa è tale da non consentire il godimento del medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Il Tribunale, invece, ha l’obbligo di stabilire su quale dei genitori gravi l’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori – o non economicamente autosufficienti – e anche di determinare il suo ammontare.
Quanto alle spese straordinarie dei figli – che sono da dividere a metà – basterà riportarsi al protocollo previsto dal Tribunale per capire quali siano le spese che devono essere divise fra i genitori, e quali necessitino o meno del preventivo consenso dell’altro prima di essere sostenute.

Assegnazione della casa coniugale

L’affidamento dei figli ad un genitore (nella maggior parte dei casi la madre) determina anche l’assegnazione della casa coniugale alla stessa per abitarvi con la prole, anche se l’immobile è di proprietà di terzi, ed anche se vi è un mutuo da pagare.
Questa norma è prevista per tutelare la prole nel momento difficile della separazione dei genitori al fine di non privarla dal contesto familiare in cui è cresciuta. Il genitore non affidatario pertanto dovrà provvedere a lasciare la casa familiare e trovarsi un nuovo alloggio.
E’ fatta salva, comunque, la possibilità per le parti di trovare un accordo diverso.

Questioni fiscali e assegni Inps

Ai fini fiscali è utile ricordare che l’assegno di mantenimento corrisposto ai figli non può essere dedotto nella dichiarazione dei redditi dal genitore, e ciò al contrario di quello che accade per l’assegno corrisposto a favore del coniuge, in quanto quest’ultimo dovrà dichiararlo fiscalmente e provvedere, quindi, al pagamento delle relative “tasse”. Di norma invece le detrazioni per i figli competono ad ambedue i genitori in caso di affidamento congiunto, salvo diverso accordo.
Quanto agli assegni familiari che l’Inps eroga a sostegno del reddito al genitore che lavora, è bene precisare che gli stessi competono al genitore affidatario dei figli, anche in mancanza di una precisa statuizione in merito da parte del Tribunale.

Mancato pagamento dell’assegno mensile di mantenimento

Qualora il coniuge tenuto al versamento dell’assegno di mantenimento non provveda spontaneamente al suo pagamento (così come delle spese) è necessario intervenire prima possibile per tutelare il diritto dei figli chiedendo al Tribunale di emettere un decreto ingiuntivo (ordine di pagamento), ovvero procedere direttamente alla notifica dell’atto di precetto prima di iniziare l’esecuzione forzata (c.d. pignoramento).
Ad esempio è possibile chiedere al Tribunale di pignorare il conto corrente bancario del coniuge così come la sua retribuzione. Ma sarà anche possibile, per tutelarsi nel futuro, ottenere dal Tribunale un provvedimento che obblighi il datore di lavoro a pagare al coniuge beneficiario il mantenimento dovuto, detraendolo mensilmente dalla retribuzione del coniuge obbligato.

Reati

Non rispettare le condizioni della separazione e del divorzio nei confronti dei figli minori costituisce una condotta penalmente rilevante e può essere passibile di querela da parte dell’altro coniuge avente diritto. In tal caso il coniuge obbligato dovrà subire un processo penale e rischiare, così, di essere condannato dal Tribunale per non aver ottemperato all’ordine del Giudice.

Divorzio

Il caso più frequente previsto dalla legge per ottenere il divorzio è il decorso di un periodo di tempo dalla separazione e, precisamente, di 6 mesi in caso di separazione consensuale, ma 1 anno in caso di separazione giudiziale, a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale competente (c.d. divorzio breve).
Questi tempi possono ovviamente subire variazioni a seconda del carico giudiziario di ogni singolo Tribunale e, così, influire sulla data di fissazione dell’udienza.

Anche il divorzio può essere sottoscritto da entrambi i coniugi ma, al contrario di quanto comunemente si crede, non è necessario il consenso dell’altro partner per ottenerlo.
Ciascun coniuge può rivolgersi al Tribunale competente per ottenere lo scioglimento del matrimonio (se si è scelto di sposarsi in Comune), ovvero la cessazione degli effetti civili del matrimonio (nel caso in cui si sia scelto il rito davanti al ministro del culto).

Divorzio giudiziale o congiunto

Anche in questo caso, come per la separazione, il divorzio potrà essere presentato da ambedue i coniugi ovvero da uno solo di loro e si concluderà con una sentenza del Tribunale.

Modifica delle condizioni di divorzio

Dopo la pronuncia della sentenza di divorzio, come per la separazione, sarà possibile ottenere dal Tribunale la modifica delle condizioni del divorzio qualora siano mutate in fatto e in diritto le circostanze che le avevano determinate (es. dalla condizione di disoccupato a quella di occupato o viceversa).

Assegno di mantenimento e liquidazione “una tantum”

Se l’obbligo di mantenere ed educare la prole permane fino a quando i figli non saranno economicamente autosufficienti, le regole sono diverse per quanto riguarda il mantenimento del coniuge.
Infatti il Tribunale per determinare se vi siano o meno i presupposti per concederlo dovrà valutare quali siano le condizioni economiche dei coniugi, le ragioni della decisione ed il contributo dato da ciascuno di loro nella conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di entrambi, in proporzione ai redditi goduti.

Con il divorzio, però, i coniugi possono anche regolamentare in modo definitivo i loro rapporti patrimoniali e così prevedere che, al posto dell’assegno di mantenimento mensile, venga erogata una somma di danaro in un’unica soluzione (c.d. “una tantum”) con effetto “tombale” fra gli ex coniugi.

Pensione di reversibilità e quota del Tfr.

Godere dell’assegno di mantenimento, tuttavia, presenta alcuni vantaggi per il coniuge divorziato e avente diritto all’assegno. Primo fra tutti il diritto di ottenere una quota della pensione dell’ex marito in caso di suo decesso (c.d. “pensione di reversibilità”).
Inoltre, il coniuge non passato a nuove nozze e anch’esso titolare di assegno divorzile può ottenere una quota del Tfr dell’ex coniuge in proporzione alla durata del matrimonio.

Minori

Tutela dei minori

Quando si decide di interrompere la convivenza e ci sono figli, è necessario stabilire a quale dei due genitori debbano essere affidati.
L’affidamento di solito è condiviso fra i genitori ma sussistono casi in cui, per tutelare l’interesse della prole, quest’ultima deve essere affidata in via esclusiva solo ad un genitore, fino all’ipotesi più grave in cui un genitore può ottenere la decadenza dalla responsabilità genitoriale se la condotta dell’altro genitore è pregiudizievole ai figli.

Affidamento dei figli minori

Il genitore “non affidatario” avrà, quindi, la facoltà (ma anche l’obbligo) di poter vedere e stare con il figlio non collocato presso di sé, secondo il calendario di visite concordato con l’altro genitore, o stabilito dal Tribunale e, generalmente, per un paio di volte la settimana, oltre a weekend alternati.
Infine verrà stabilito un periodo durante il Natale, la Pasqua e anche le vacanze estive.
Inoltre il genitore presso il quale non sono collocati i figli dovrà contribuire al mantenimento della prole in base ai propri redditi con una somma fissa mensile, cui si aggiungeranno la metà delle spese mediche e scolastiche straordinarie: esiste anche un protocollo previsto dal Tribunale per la divisione delle spese dei figli, cui i coniugi possono fare riferimento per la regolamentazione delle spese della prole.

Ordinaria e straordinaria amministrazione

Le decisioni di ordinaria amministrazione spettano al genitore con il quale il minore si trova, diversamente per le scelte di straordinaria amministrazione è necessario il consenso di entrambi i genitori.
In caso di disaccordo, invece, è possibile ricorrere al Tribunale affinché si sostituisca ai genitori e prenda la decisione ritenuta più opportuna per i figli (ciò accade ad esempio in caso di diniego al rilascio del passaporto o della carta di identità dei figli minori).

Mantenimento dei figli minori e dei figli non economicamente autosufficienti

Il genitore che non risiede con i figli minori, ovvero con i figli che non sono economicamente autosufficienti, avrà l’obbligo di contribuire al mantenimento degli stessi mediante il versamento di una somma mensile da corrispondere all’altro genitore, secondo i propri redditi e la propria capacità economica/patrimoniale, cui si aggiunge il 50% delle spese mediche e scolastiche dei figli.

Passaporto e consenso all’espatrio

Accade sempre più spesso che all’interno della coppia sorgano contrasti in merito alle scelte da prendere nell’interesse dei figli. Può succedere, anche, che uno dei due genitori si sia allontanato dalla famiglia, facendo perdere le tracce di sé, ed in tal caso è impossibile ottenere il suo consenso per le scelte che riguardano i figli.
Per fare alcuni esempi concreti basterà pensare all’iscrizione del figlio presso un istituto scolastico, oppure alla necessità di eseguire un intervento chirurgico, così come alla necessità di rinnovare il documento di identità ovvero il passaporto.
In tutti questi casi sarà il Giudice tutelare a dover valutare, previo ricorso, quale sia l’interesse del minore e, di volta in volta, sostituirsi alla volontà dell’altro genitore per tutelare gli interessi dei figli minori.

Riconoscimento giudiziale della paternità

A tutela del minore che non sia stato riconosciuto alla nascita dal padre esiste uno speciale procedimento volto a far dichiarare giudizialmente il rapporto di filiazione dal Tribunale.
La prova della paternità, come oramai noto, viene fornita con l’espletamento dell’esame del Dna e, qualora l’esito fosse positivo, consentirà al minore di poter aggiungere il cognome del padre a quello della madre, mentre a quest’ultima la facoltà di ottenere un assegno di mantenimento dall’altro genitore nonché il rimborso delle spese sino a quel momento sostenute per la crescita ed educazione del figlio.

Decadenza dalla responsabilità genitoriale

Quando la condotta di uno dei genitori è gravemente pregiudizievole per i figli, trascurando così i suoi doveri ovvero abusando dei suoi poteri, è possibile ricorrere al Tribunale per i minorenni territorialmente competente per ottenere la decadenza dalla potestà genitoriale, ora chiamata responsabilità genitoriale.

In tal caso il genitore decaduto dalla potestà perde i “poteri” sul figlio ma potrà acquistarli nuovamente, in futuro, dando prova della sua idoneità genitoriale.

La decadenza dalla responsabilità genitoriale, tuttavia, non fa venire meno l’obbligo al mantenimento verso i figli che, infatti, dovranno essere mantenuti fino al raggiungimento dell’indipendenza economica.

Reati minorili

Non rispettare le condizioni della separazione e del divorzio nei confronti dei figli minori costituisce una condotta penalmente rilevante e può essere passibile di querela da parte dell’altro coniuge avente diritto.
In tal caso il coniuge obbligato dovrà subire un processo penale e rischiare, così, di essere condannato dal Tribunale per non aver ottemperato all’ordine del Giudice.

Amministrazione di sostegno

Esiste una sezione del Tribunale che prende il nome di Volontaria giurisdizione e che ha, tra le funzioni più note, quella di valutare se una persona sia o meno in grado di provvedere a se stessa per motivi di anzianità, malattia o altra patologia (ad es. ludopatia, grave handicap).

L’istanza per la nomina dell’Amministratore di Sostegno di solito viene presentata da un parente, ma può anche accadere che sia il pubblico ministero presso il Tribunale a chiederla direttamente. In ogni caso verrà fissata un’udienza per verificare se il beneficiario possa o meno compiere da solo gli atti quotidiani della vita, sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, dovendo – in casi estremi o di opposizione del beneficiario – procedersi all’accertamento del suo status mediante la nomina di consulente medico.

Come è evidente limitare la capacità d’agire della persona rappresenta un intervento assai invasivo della sua sfera giuridica ma, purtroppo, a volte, è necessario per tutelare sia la persona che i suoi parenti (si pensi all’anziano che non può più stare solo, ma che rifiuti di essere collocato presso la casa di riposo; oppure che vi sia contrasto fra i suoi figli per il collocamento in una struttura residenziale).

Per tale ragione la scelta di nominare un amministratore di sostegno va fatta con ponderatezza e, di norma, il Tribunale predilige un familiare del beneficiario. Solo in caso di disaccordo la parola ultima spetterà al Tribunale, il quale potrà valutare di nominare anche persone estranee alla famiglia.

E’ importante comunque sottolineare che l’amministratore di sostegno opera sotto il controllo del Tribunale e risponde civilmente e penalmente del proprio operato.