Recupero crediti

Il recupero del credito viene offerto sia ai privati che alle imprese.

L’azione giudiziaria più semplice viene esperita attraverso la richiesta al Tribunale competente di emettere un decreto ingiuntivo in presenza di una idonea prova scritta, ovvero se in possesso di qualsiasi documento che attesti l’esistenza del credito, sia esso una fattura, un riconoscimento di debito, un assegno scaduto, oppure i canoni di locazione, per fare qualche esempio.

In tutti gli altri casi sarà, invece, necessario esperire un giudizio ordinario per vedere riconosciuto dall’Ordinamento giuridico l’esistenza del proprio credito.

Esecuzione forzata

Dopo l’accertamento del diritto, ovvero dopo l’ingiunzione di pagamento, nel caso in cui il debitore non provveda al pagamento del dovuto e di tutte le spese della procedura e degli interessi, sarà necessario procedere all’esecuzione forzata del proprio titolo, ovvero al pignoramento dei beni del debitore per poter soddisfare il credito.

Prima di procedere, tuttavia, sarà opportuno verificare la situazione patrimoniale del debitore al fine di valutare quale possa essere l’azione giudiziaria più breve ed efficace.

Pignoramento presso terzi

Ad esempio sarà utile conoscere il nome della Filiale della Banca ove il debitore ha un conto corrente, oppure il nominativo del suo datore di lavoro, perché in questi casi il creditore può agire direttamente nei loro confronti per ottenere il pagamento del dovuto con un ordine del Giudice (c.d. “pignoramento presso terzi”).

Pignoramento mobiliare immobiliare

L’azione di esecuzione forzata può avvenire anche sui beni mobili del debitore, ed in tal caso l’Ufficiale Giudiziario si reca, su richiesta del creditore, presso l’abitazione – ovvero l’azienda – del debitore per verificare se vi siano cose da pignorare e, successivamente, da porre in vendita mediante l’ausilio dell’Istituto delle aste (IVG).
E’ anche possibile pignorare i beni immobili del debitore (case, terreni, capannoni), ed in tal caso l’azione giudiziaria prende il nome di “pignoramento immobiliare”, e porterà alla vendita all’asta dei beni del debitore con soddisfazione sul ricavato della vendita.

Locazioni immobiliari

Nel caso di inadempimento del contratto di locazione, il proprietario (c.d. locatore) potrà agire nei confronti dell’inquilino (c.d. conduttore) dapprima in via stragiudiziale mediante l’invio di una diffida ad adempiere nei termini di legge; dopodiché bisognerà presentare un ricorso per chiedere al Giudice la tutela degli obblighi contrattuali sottoscritti e non rispettati.

Sfratto per Morosità

Nel caso di locazioni commerciali ovvero ad uso abitativo, qualora il conduttore sia in ritardo nel pagamento del canone, ovvero risulti “moroso” di alcune mensilità della locazione o delle spese condominiali, sarà importante agire tempestivamente per non pregiudicare ulteriormente i propri diritti e, nei casi più gravi, agire giudizialmente per ottenere dal Tribunale competente lo sfratto per morosità del bene immobile locato.

Una volta ottenuta la convalida dello sfratto, qualora l’inquilino non abbandoni spontaneamente l’immobile, inoltre, sarà necessario procedere esecutivamente nei confronti dello stesso, affidando la pratica agli Ufficiali Giudiziari che procederanno alla consegna dell’immobile al legittimo proprietario recandosi personalmente in loco.

Recupero dei canoni arretrati

E’ possibile recuperare dal conduttore moroso i canoni arretrati (ivi compresi quelli maturati nelle more della procedura e fino alla consegna dell’immobile) e le spese arretrate (anche condominiali), così come di tutte le spese della procedura di sfratto, mediante la richiesta di una ingiunzione al Tribunale competente.

Dopo l’emissione del decreto ingiuntivo, qualora il conduttore non provveda spontaneamente al pagamento di tutto quanto dovuto, sarà possibile intervenire esecutivamente e procedere, così, al pignoramento dei beni del debitore per la soddisfazione del credito.

Deposito cauzionale

Al momento del rilascio dell’immobile in favore del proprietario è necessario verificare quali siano le condizioni dell’immobile in modo da poter intimare al conduttore eventuali danni causati e, quindi, poter trattenere la “caparra” (c.d. deposito cauzionale), che era stata versata all’inizio della locazione.

In caso contrario, infatti, il deposito cauzionale deve essere restituito al conduttore, il quale potrebbe – di fronte all’inerzia del proprietario – esperire un’azione giudiziaria per ottenerne la restituzione.

Infine, se l’importo della caparra non fosse sufficiente a coprire i danni causati al bene, si renderà necessario farli stimare da un perito e documentarli con preventivi di spesa di professionisti, il tutto per poi procedere in giudizio al fine di ottenere dal Tribunale la condanna del conduttore al loro pagamento in favore del proprietario.

Aste giudiziarie

Qualora l’immobile sia messo in vendita dal Tribunale mediante la procedura delle aste giudiziarie, coloro che risultino interessati all’acquisto potranno partecipare all’asta presentando apposita domanda.

Poiché la procedura è assai complessa, sia per quanto riguarda la forma dell’istanza di partecipazione, che per il versamento della cauzione e della stessa partecipazione all’asta, è consentita legalmente la possibilità di farsi assistere dall’avvocato, il quale potrà anche presenziare nel giorno prestabilito all’apertura delle buste e alla verifica delle offerte, valutando altresì l’opportunità di formulare l’offerta d’acquisto.

Questa può rappresentare un’importante opportunità anche per le giovani coppie in cerca di una abitazione ma, anche in questo caso, è importante rivolgersi al professionista per garantire la massima possibilità di successo e, soprattutto, la convenienza dell’acquisto (che dovrà essere valutata anche dal punto di vista “tecnico”, in quanto non sarà possibile esperire azioni giudiziarie contro il Tribunale in presenza di “vizi o difetti” del bene acquistato in asta).

Incidenti stradali e infortunistica

Il classico esempio di responsabilità civile è rappresentato dall’incidente stradale, sia per l’ipotesi in cui siano coinvolti solo veicoli, sia nel caso in cui vengano cagionate lesioni ai suoi conducenti, ai trasportati ovvero a terzi (nel qual caso sussiste anche una responsabilità di tipo penale a carico dei “responsabili”, che è passibile di denuncia/querela avanti le competenti Autorità).

Inoltre, a prescindere dalla gravità del sinistro stradale, è importante garantirsi sin da subito una tutela legale da parte del professionista della materia poiché, prima ancora di pensare a quale sarà l’entità del risarcimento, bisognerà dimostrare di avere ragione al 100%, procedendo alla valutazione delle singole condotte.

Quindi, ad esempio, in caso di dichiarazioni opposte dei conducenti coinvolti nel sinistro stradale, potrebbe essere necessario nominare un consulente tecnico (ad es. l’ingegnere) per la ricostruzione cinematica dell’incidente, magari in supporto – oppure in contrapposizione – al perito della Procura (che è l’Organo della Magistratura che interviene di diritto nei casi gravi per fare indagini e cercare i colpevoli).

Anche per i casi più semplici è davvero importante rivolgersi al professionista per assicurarsi non solo la migliore tutela al fine del risarcimento del danno, ma anche la miglior difesa.

Inoltre, nella maggior parte dei casi in cui interviene un risarcimento, totale o parziale (se sussiste un concorso di colpa), le Compagnie di Assicurazioni dei responsabili civili corrispondono – di norma – al danneggiato anche il compenso per l’attività svolta dall’avvocato, cosicché il vantaggio che ne discende è doppio: massima tutela del danneggiato e spese a carico dell’assicurazione.
Inoltre nella fase stragiudiziale i tempi per ottenere il risarcimento sono più brevi rispetto alle azioni giudiziarie.

Solo nel caso in cui non si addivenga ad una soluzione bonaria sarà necessario rivolgersi al Tribunale perché decida di chi è la responsabilità e qual è il giusto risarcimento. In tal caso andranno valutati preventivamente i costi del giudizio e i compensi professionali del difensore, tenendo anche conto del “principio della soccombenza” secondo cui “chi perde paga anche le spese di lite”.

Infortunio sul lavoro

Anche per l’ipotesi di un incidente in occasione del lavoro (c.d. infortunio sul lavoro) il ruolo dell’avvocato può fare la differenza. E’ noto, infatti, che l’Inail, per la funzione sociale che svolge, corrisponde al lavoratore sia la retribuzione per tutto il periodo della malattia, sia l’assistenza medica e le prestazioni necessarie fino a conseguire la guarigione.

Alla ripresa del lavoro, inoltre, l’Inail si preoccupa anche di valutare se sia residuata, o meno, una invalidità permanente in capo all’infortunato (c.d. menomazione dell’integrità psico-fisica, ovvero, in gergo, i “punti di invalidità”), sottoponendo il lavoratore ad una visita da parte di un medico legale interno all’Ente.
A seconda del grado di invalidità accertato, quindi, il lavoratore avrà diritto, o meno, ad un indennizzo che verrà corrisposto in un’unica soluzione, ovvero con una rendita mensile (“pensione” in gergo).

Anche per questa ipotesi il ruolo dell’avvocato è determinante perché vi è la possibilità di intervenire nel procedimento per la valutazione delle lesioni subite dal lavoratore infortunato mediante l’espletamento di una visita medico-legale di parte, la quale servirà per comprendere se il giudizio formulato dall’Inail sia corretto o meno.
In tale ultimo caso, infatti, il lavoratore infortunato avrà la possibilità di ricorrente prima in sede “amministrativa” per una valutazione medica collegiale del proprio danno (alla presenza del proprio consulente di parte), e poi – qualora non si riuscisse ad addivenire ad un accordo “stragiudiziale” – davanti al Giudice del Lavoro.

Il risarcimento del danno per il lavoratore infortunato

Inoltre nei casi in cui vi sia anche responsabilità civile del datore di lavoro nella causazione dell’infortunio del dipendente – ovvero responsabilità penale, ad esempio, per l’omissione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro con lesioni a carico del lavoratore – sarà possibile agire contro lo stesso titolare dell’azienda (ovvero il legale rappresentante) per ottenere l’integrazione del danno subito nell’infortunio non corrisposto dall’Inail: si pensi, ad esempio, al danno “non patrimoniale” che non viene pagato dall’Inail, in quanto relativo a tutte quelle voci di danno che non sono strettamente riferibili alla sola lesione fisica patita, quali, per fare alcuni esempi, il danno morale, il danno estetico, quello alla vita di relazione, o alla sfera sessuale.

Potrebbe trattasi anche di somme rilevanti che, tuttavia, non vengono corrisposte direttamente dal datore di lavoro (di norma), bensì dalla propria assicurazione per la responsabilità civile (ove esistente).
Anche in questo caso, pertanto, è possibile rivolgersi all’avvocato che si occupa della materia affinché possa garantire, oltre alla massima difesa nel caso di contestazione sulle modalità dell’infortunio, anche il massimo risarcimento possibile, sia nella fase stragiudiziale che nella eventuale azione giudiziaria avanti al Tribunale competente.

E’ noto, infatti, che anche l’Inail recupera dall’assicurazione del responsabile civile tutte le somme che ha erogato al lavoratore leso in conseguenza dell’infortunio, esercitando in tal modo la c.d. azione di rivalsa (la quale, pertanto, si somma a quella personale del lavoratore per il residuo danno patito).