La condotta violenta del coniuge – o del convivente – talvolta si riflette sui figli della coppia, che assistono con frequenza agli episodi di violenza di un genitore nei confronti dell’altro.
In tali casi, anche in ambito civile esiste una forma di tutela: infatti il genitore vittima di violenza può adire il Tribunale competente per chiedere un ordine di protezione ex art. 342 bis cc al fine di ottenere la cessazione della condotta ovvero l’allontamento del partner dalla casa familiare e dai luoghi abitualmente frequentati, secondo le modalità previste dall’art. 342 ter c.c.
Il legislatore, pertanto, con l’ordine di protezione intende tutelare non solo coloro che, coniugati e non, siano vittime di violenza, ma anche i figli della coppia che siano costretti a “subire” simiti atti loro pregiudizievoli.
