Ordine di protezione per i casi di violenza c.d. “assistita”.

La condotta violenta del coniuge – o del convivente – talvolta si riflette sui figli della coppia, che assistono con frequenza agli episodi di violenza di un genitore nei confronti dell’altro.

In tali casi, anche in ambito civile esiste una forma di tutela: infatti il genitore vittima di violenza può adire il Tribunale competente per chiedere un ordine di protezione ex art. 342 bis cc al fine di ottenere la cessazione della condotta ovvero l’allontamento del partner dalla casa familiare e dai luoghi abitualmente frequentati, secondo le modalità previste dall’art. 342 ter c.c.

Il legislatore, pertanto, con l’ordine di protezione intende tutelare non solo coloro che, coniugati e non, siano vittime di violenza, ma anche i figli della coppia che siano costretti a “subire” simiti atti loro pregiudizievoli.

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Addebito della separazione a causa degli “sms” inviati dal coniuge all’amante. Cassazione, Sez. I, sentenza 06.03.2017 n. 5510

Un’interessante pronuncia della Superma Corte riguarda il caso di una coppia milanese che, dopo essersi riconciliata nell’anno 2002, aveva subito una “seconda” rottura del rapporto coniugale a causa della scoperta, da parte della donna, della relazione extraconiugale del marito, come confermata dagli sms rinvenuti sul cellulare del marito.

Il marito si era difeso in giudizio eccependo che la crisi del rapporto coniugale era risalente nel tempo, ma gli Ermellini hanno ritenuto che, essendo intervenuta la riconciliazione fra i coniugi, la violazione del dovere di fedeltà, dimostrato dallo scambio di sms con l’amante, doveva considerarsi motivo di addebito della separazione.

Il marito, infine, è stato condannato a pagare gli alimenti alla moglie e ai figli.

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La “Vigilanza attiva” del Giudice tutelare

Va assumendo sempre più importanza la funzione di “vigilanza” che il Giudice tutelare esercita ai sensi dell’art. 337 c.c. e secondo cui “il giudice tutelare deve vigilare sull’osservanza delle condizioni che il Tribunale abbia stabilite per l’esercizio della potestà e per l’amministrazione dei beni”.

In sintesi il Giudice tutelare, senza avere la possibilità di assumere provvedimenti di natura decisoria che possano incidere sull’affidamento, mantenimento o collocamento, può intervenire sulle questioni accessorie o meramente esecutive che riguardino le modalità di attuazione delle condizioni stabilite in sede di separazione o divorzio. Si pensi ad esempio ai tempi di frequentazione fra genitori e figli, che spesso costituiscono motivo di litigio fra i genitori soprattutto in concomitanza delle festività o dei periodi feriali.

Il vantaggio di ricorrere al Giudice tutelare, inoltre, è quello di accorciare i tempi della giustizia ed, infine, il Giudice può ricorrere, a mente dell’art. 344 c.c., anche all’assistenza della pubblica amministrazione e degli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni (es. intervento dei servizi sociali per un monitoraggio della situazione familiare).

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Quali sono le spese straordinarie in favore dei figli?

Spesso costituisce motivo di attrito fra i genitori separati o divorziati la ripartizione delle spese c.d. “straordinarie” da sostenersi in favore dei figli, quale corollario necessario del principio codicistico (art. 147 c.c.) e legislativo (Legge 54/2006 sull’affido condiviso e Legge 219/2012 e D.lgs 154/2013 in materia di riconoscimento e uguaglianza fra figli legittimi e naturali) del dovere di “mantenerli, istruirli ed educarli”.

Infatti, se è vero che – di norma – le spese straordinarie dovrebbero essere concordate fra i genitori, talvolta accade che, per ragioni d’urgenza o di conflitto, il genitore affidatario le sostenga anticipatamente senza il consenso dell’altro genitore che, poi, invitato a rimborsare la metà della spesa affrontata dall’altro, eccepisca di non essere stato interpellato sul punto e, quindi, di non dover pagare nulla. Per dirimere questo contrasto fra i genitori non solo intervengono i nostri giudici, chiamati a decidere il singolo caso, ma – in funzione preventiva – molti Tribunali hanno deciso di redigere un “protocollo delle spese straordinarie” nel quale vengono elencate quali siano le spese straordinarie e, persino, quali di queste possano essere anticipate da un genitore senza il consenso dell’altro, ma debbano essere poi rimborsate per la metà.

Qui di seguito il Protocollo Adottato dal Tribunale di Brescia e quello condiviso dal Tribunale di Bergamo per avere un chiarimento sul punto ed evitare futuri litigi fra i genitori.

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