RISCHI DEL DATORE DI LAVORO, INFORTUNIO SUL LAVORO E COVID

Ai sensi dell’art. 42, comma II°, del D.L. n. 18/2020 (c.d. “Decreto cura Italia”), l’infezione da coronavirus contratta dal lavoratore in occasione di lavoro soggiace alla disciplina prevista per l’infortunio sul lavoro.

Con circolare n. 13 del 03 aprile 2020 l’INAIL ha precisato che, sulla base delle linee guida vigenti in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie (definite dalla Circolare Inail 23 novembre 1995, n. 74), l’infezione da covid-19 si inquadra, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, la causa virulenta è equiparata alla causa violenta (la quale costituisce, come già detto nel precedente articolo, uno dei requisiti essenziali per il configurarsi di un infortunio sul lavoro).

Pertanto, in accordo con quanto stabilito a livello legislativo dal citato decreto, la tutela INAIL interviene nei casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall’Istituto.

Nella predetta circolare, l’Inail distingue i lavoratori per i quali vige, ai fini dell’accertamento medico – legale, una presunzione semplice di origine professionale del contagio, trattandosi di lavoratori esposti ad un maggior rischio si tratta di medici, infermieri, operatori sanitari e simili, nonché i lavoratori a costante contatto con il pubblico o l’utenza in generale, quali addetti alla cassa, alle vendite, al personale non sanitario operante all’interno di ospedali, e via dicendo.

Poi ci sono i lavoratori per i quali non sussiste una presunzione semplice di contagio nell’ambito lavorativo e, dunque, ove l’episodio che abbia determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, l’accertamento medico – legale seguirà l’ordinaria procedura.

Anche in caso di contagio da covid-19 si renderà necessario un certificato medico, recante, fra le altre cose, la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio, ovvero per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore.

In particolare, per le fattispecie in cui non opera la presunzione semplice dell’avvenuto contagio in ragione di un rischio professionale specifico, il certificato dovrà indicare le cause e le circostanze, la natura della lesione ed il rapporto con le cause denunciate, così da consentire di accertare il nesso eziologico tra il contagio e lo svolgimento di attività lavorativa.

In seguito, come accade ordinariamente in caso di infortunio sul lavoro, sussiste l’obbligo di trasmissione del certificato medico all’Istituto, in modo da attivare la tutela Inail. Permane, infatti, l’obbligo per il medico certificatore di trasmettere telematicamente all’Inail il certificato medico di infortunio, così come l’obbligo di denuncia dell’infortunio in capo al datore di lavoro.

Ai fini della certificazione dell’avvenuto contagio, si ritiene valida qualsiasi documentazione clinico – strumentale in grado di attestare, in base alle conoscenze scientifiche, il contagio stesso.

Fra le particolarità che assume la disciplina dell’infortunio sul lavoro causato da infezione da coronavirus, si sottolinea che il termine iniziale di tutela Inail decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l’inizio della quarantena fiduciaria per contagio da covid-19 (che può essere accertato anche successivamente all’inizio della quarantena).

Pertanto, le prestazioni Inail, nei casi accertati di contagio in occasione di lavoro, sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con conseguente astensione dal lavoro (come precisato anche dal citato Decreto cura Italia).

L’Inail, con la summenzionata circolare, ha altresì affermato che anche gli eventi di contagio da coronavirus accaduti durante il normale percorso di andata o ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro sono configurabili come infortunio in itinere, ciò in quanto tale categoria non ricomprende esclusivamente incidenti da circolazione stradale.

Si considera, tuttavia, necessitato l’uso del mezzo privato in luogo dei mezzi pubblici, considerati a maggior rischio di contagio, in deroga alla normativa vigente e sino alla conclusione dell’emergenza epidemiologica.

Con successiva circolare n. 22 del 20 maggio 2020, l’Istituto è intervenuto a chiarire che la responsabilità civile e/o penale del datore del lavoro in caso di contagio da coronavirus da parte dei suoi dipendenti, può ipotizzarsi unicamente laddove il datore di lavoro abbia violato le norme e/o protocolli di sicurezza, nonché le linee guida di evidenza scientifica, oltre che regolamenti governativi e regionali in tema di prevenzione del contagio da coronavirus; ciò anche tenuto conto del fatto che il rispetto di tali misure di contenimento spesso non è sufficiente ad escludere il contagio, “non essendo possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero”.

L’Istituto assicuratore ha puntualizzato, inoltre, che l’aver previsto una presunzione semplice di contagio in relazione a determinati “rischi professionali” “si fonda su un giudizio di ragionevole probabilità ed è totalmente avulsa da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possono essere stati causa del contagio”.

In altri termini, l’Inail ha inteso rassicurare i datori di lavoro da eventuali azioni civili o penali pretestuosamente avanzate nei loro confronti dai lavoratori infortunati per contagio da nuovo coronavirus, per il solo fatto di avere contratto infezione da covid-19 sul posto di lavoro.

Eventuali responsabilità penali del datore di lavoro, invero, necessiteranno di puntuale prova, non potendo fondarsi aprioristicamente sul mero riconoscimento al lavoratore infortunato del diritto alle prestazioni Inail, ciò alla luce del principio della presunzione di innocenza, nonché dell’onere della prova a carico dell’accusa.

Analogamente, il riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro richiederà il necessario accertamento della colpa del datore di lavoro medesimo nella causazione del contagio, non essendo a tal fine rilevante, di per sé, la mera ammissione del lavoratore alla tutela Inail.

La raccomandazione è per tutti quella di rispettare rigorosamente le norme vigenti in materia al fine della contrazione del contagio.

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INFORTUNIO SUL LAVORO

DISCIPLINA

La normativa di riferimento in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali si trova nel D.P.R. n. 1124/1965, Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, successivamente integrato dalle disposizioni del D. lgs. n. 81/2008, Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) nonché, da ultimo, dal d.lgs. n. 38/2000.

DEFINIZIONE

La legge definisce l’infortunio sul lavoro come quell’evento traumatico che colpisce il lavoratore, avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.

Ne deriva che gli elementi che contraddistinguono l’infortunio sul lavoro sono:

  • La causa violenta: la quale può essere intesa come ogni fatto esterno che agisce rapidamente sull’individuo arrecando danni al suo organismo, e questa è la principale differenza rispetto alla malattia professionale.
  • La sussistenza di un rapporto di causa-effetto (c.d. nesso eziologico) tra lo svolgimento dell’attività lavorativa ed il verificarsi dell’evento traumatico;
  • La conseguente lesione, quale alterazione provocata all’organismo psicofisico del lavoratore, tale da eliminare o ridurre l’attitudine dell’infortunato al lavoro, determinando, dunque, nel medesimo un’inabilità al lavoro che può essere:
  • temporanea, laddove vi sia possibilità di guarigione dalle conseguenze lesive derivate dall’infortunio. Si precisa, tuttavia, che, ai fini dell’indennizzo Inail, l’evento lesivo deve comportare una inabilità al lavoro per un periodo superiore almeno a tre giorni.
  • Permanente, che può essere, a sua volta:

Assoluta: se priva completamente il prestatore dell’attitudine al lavoro;

Parziale: nel caso in cui tale attitudine sia soltanto ridotta.

Al fine di tutelare i lavoratori vittime di infortunio, con il citato D.P.R. 1124/1965 (comunemente noto anche come “Testo Unico Inail”) il nostro ordinamento ha introdotto una specifica assicurazione obbligatoria, facente capo all’INAIL, la quale consente al lavoratore infortunato di beneficiare di prestazioni sia di tipo socio sanitario, sia economiche, ovverosia volte a risarcire economicamente – ed in misura variabile, come vedremo – il lavoratore che ha subito l’evento lesivo.

In conclusione, è come se il lavoratore avesse una propria assicurazione personale per la tutela della Sua Persona, le cui garanzie sono disciplinate dalla legge, ma garantiscono una “copertura” anche nel caso in cui il lavoratore abbia subito l’infortunio per sua colpa, ma non per dolo (ovviamente).

OBBLIGHI PER IL LAVORATORE E PER IL DATORE DI LAVORO

È opportuno premettere che la normativa in materia subordina l’accesso alle succitate prestazioni a determinati obblighi posti a carico del lavoratore. Specifici obblighi incombono anche sul datore di lavoro anche se, come vedremo, la loro inottemperanza non esclude del tutto l’accesso ai benefici per il lavoratore infortunato.

Fra gli obblighi posti a carico dell’assicurato si annovera, in primis, l’obbligo per il lavoratore di dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Il lavoratore, inoltre, dovrà sottoporsi a visita presso una struttura sanitaria che può essere, ad esempio, un pronto soccorso, un ambulatorio medico ecc. al fine del rilascio del certificato medico recante i relativi giorni di prognosi, il quale dovrà essere consegnato al proprio datore di lavoro.

È bene puntualizzare che qualunque medico che presti la prima assistenza ad un lavoratore infortunato sul lavoro è obbligato, per legge, a rilasciare al lavoratore il certificato medico nel quale sono indicati la diagnosi, nonché il numero dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro al fine del conseguimento della guarigione.

Il medico, soprattutto, dovrà trasmettere detto certificato per via telematica all’Inail.

Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all’INAIL ogni infortunio da cui sia colpito un proprio dipendente e che sia prognosticato non guaribile entro tre giorni. Per gli infortuni con prognosi di almeno un giorno (escluso il giorno dell’infortunio), invece, è previsto l’obbligo di inoltrare all’INAIL una “Comunicazione di infortunio”.

Qualora il lavoratore abbia trascurato di comunicare l’infortunio al datore di lavoro e questi, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio non abbia provveduto all’inoltro della denuncia/comunicazione nei termini di legge, l’infortunato perde il diritto all’indennità temporanea per i giorni antecedenti quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio.

Laddove il datore di lavoro non abbia denunciato l’infortunio all’Inail, potrà provvedervi direttamente il lavoratore, recandosi presso la sede INAIL competente consegnando copia del certificato medico recante la prognosi, evitando così di perdere giorni di indennità Inail.

Si precisa, al riguardo, che il datore di lavoro che omette di denunciare all’Inail l’infortunio incorre in un illecito amministrativo di natura omissiva, sanzionabile per legge attraverso una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo varia in funzione dei giorni di prognosi del lavoratore infortunato.

APERTURA DELL’INFORTUNIO

L’Inail, ricevuta la denuncia di infortunio, verifica la presenza dei requisiti previsti dall’assicurazione (e, dunque, la causa violenta, l’occasione di lavoro, inabilità temporanea assoluta per un periodo superiore a tre giorni ovvero la morte) e procede agli accertamenti ritenuti necessari attraverso la richiesta di ulteriori notizie al datore di lavoro, al lavoratore, ad altri dipendenti.

L’Istituto assicuratore, altresì, ha il potere di disporre accertamenti ispettivi o richiedere inchiesta amministrativa all’Ispettorato territoriale del lavoro.

PRESTAZIONI INAIL DI TIPO SANITARIO

Per quanto attiene alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie rese dall’INAIL, l’infortunato ha diritto a ricevere le cure mediche e chirurgiche erogate a carico del Servizio sanitario nazionale, compresi gli accertamenti clinici, ai fini della guarigione, della stabilizzazione dei postumi e/o al miglior recupero possibile dell’integrità psico-fisica, i cui relativi costi saranno sostenuti dall’Istituto assicuratore.

Alcune cure o accertamenti diagnostici clinici e strumentali possono essere effettuati direttamente presso gli ambulatori siti nelle varie sedi territoriali Inail, stante la possibilità per l’Istituto di stipulare  tal fine apposite convenzioni con le Regioni.

Le prestazioni di carattere sanitario vengono erogate dall’Inail per tutta la durata del periodo di inabilità temporanea assoluta ed, inoltre, anche in seguito al conseguimento della guarigione clinica, alla costituzione di una rendita per l’inabilità, di cui si dirà fra poco.

PRESTAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO E RISARCITORIO EROGATE DALL’INAIL.

L’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta

  • Nei primi quattro giorni di inabilità assoluta al lavoro che seguono l’accadimento dell’infortunio, la retribuzione sarà corrisposta al lavoratore dal datore di lavoro nella misura del:

– 100% della retribuzione per il giorno in cui è accaduto incidente (e ciò anche laddove l’infortunio si sia verificato al mattino);
– 60% della retribuzione per i 3 giorni successivi e fino al 90° giorno di infortunio;

– 75% della retribuzione dal 91° giorno e fino alla completa guarigione.

Il valore di riferimento è costituito dalla retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione effettiva che il lavoratore ha percepito nei quindici giorni precedenti l’infortunio.

L’accertamento del danno permanente: l’indennizzo e la rendita

Al termine del periodo di inabilità temporanea assoluta e, quindi, allorquando il lavoratore ha conseguito la guarigione “dal punto di vita medico legale” (ovvero quando il lavoratore ha raggiunto la stabilizzazione dei postumi ed eventuali cure aggiuntive non servirebbero comunque a migliorare il suo quadro clinico), l’Inail può invitare il lavoratore a sottoporsi a visita medico-legale per accertare e quantificare l’eventuale danno permanente derivante dall’infortunio e, conseguentemente, valutare il diritto del lavoratore a percepire un indennizzo ovvero, nei casi più gravi, una rendita.

 Se la menomazione dell’integrità psicofisica (danno biologico) è di grado:

  • inferiore al 6%, il lavoratore non ha diritto ad alcun indennizzo;
  • dal 6% al 15%, il lavoratore ha diritto all’indennizzo in capitale del solo danno biologico;
  • dal 16% al 100%, il lavoratore ha diritto a una rendita composta di due quote: una per danno biologico e una quota aggiuntiva per le conseguenze patrimoniali della menomazione.

La rendita, una volta costituita, non gode di immutabilità, potendo essere oggetto di futura revisione, anche se limitatamente nel tempo. Sul punto si suole distinguere fra:

– revisione attiva: disposta dall’Inail;

– revisione passiva: richiesta dal lavoratore.

In entrambe le ipotesi, il lavoratore sarà sottoposto a nuove visite-medico legali volte ad una revisione della rendita, il cui esito potrà determinare una conferma, un aumento od una diminuzione del grado di menomazione dell’integrità psicofisica indennizzato.

TERMINI

Si precisa che il diritto a ricevere le prestazioni Inail si prescrive in 3 anni e 150 giorni dalla data dell’infortunio.

Si precisa che, in caso di infortunio, la revisione del danno permanente può essere disposta dall’Inail o richiesta dall’interessato entro 10 anni dalla data di decorrenza della rendita.

E’ opportuno, tuttavia, compiere talune precisazioni.

Le lesioni psicofisiche provocate nel lavoratore dall’infortunio sono suscettibili di rilievo penale, potendo configurarsi le ipotesi di reato di lesioni colpose o, laddove esse siano fatali per il soggetto, del reato di omicidio colposo.

Ebbene, nel caso di omicidio colposo, così come nei casi di lesioni colpose determinanti prognosi superiori a 40 giorni (certificate dal medico ed, in particolare, dal Pronto Soccorso), l’Inail dovrà informare la competente Procura della Repubblica, e la relativa azione penale verrà esercitata d’ufficio dal Pubblico Ministero.

A sua volta, il Pubblico Ministero è obbligato ad informare l’Inail dell’esercizio dell’azione penale, ai fini dell’eventuale costituzione di parte civile dell’Istituto medesimo nell’instaurando procedimento penale.

Negli altri casi, l’azione penale potrà essere esercitata dall’infortunato, a sua discrezione, mediante la presentazione di una denuncia-querela.

COSA ACCADE SE L’INAIL NON RICONOSCE L’INFORTUNIO SUL LAVORO?

E’ opportuno premettere che se l’Inail non riconosce l’infortunio al lavoratore, la pratica passa per competenza all’Inps che, come sappiamo, non offre le stesse tutele al lavoratore infortunato: in particolare non indennizza il lavoratore nel caso in cui lo stesso riporti una lesione permanente della propria integrità fisica. Inoltre, dopo un periodo di malattia, detto “comporto” il lavoratore può essere licenziato.

Facciamo alcuni esempi concreti.

  1. Si consideri l’ipotesi in cui l’Inail non riconosca l’infortunio in itinere per mancanza dei presupposti di legge: ad esempio il lavoratore si addormenta mentre sta andando al lavoro in auto ed esce di strada riportando lesioni personali ma l’Inail accerta che ci sono mezzi pubblici che coprono il tragitto casa-lavoro. In questo caso può accadere che l’inail respinga la domanda del lavoratore infortunato.
  2. Oppure, per fare un altro esempio, pensiamo al lavoratore che si presenta alla visita Inail per la prosecuzione dell’infortunio ma, nonostante le proprie condizioni di salute, venga inviato immediatamente a riprendere il lavoro e la pratica venga chiusa definitivamente.
  3. Ancora, consideriamo il fatto che il lavoratore, presentatosi alla visita di controllo Inail, venga  “guarito” dal medico-legale dell’Ente ma con postumi permanenti (c.d. menomazione dell’integrità psicofisica) in misura inferiore rispetto alla sua condizione fisica reale, come potrà essere accertata e stimata da un proprio medico legale.

Per tutte queste ipotesi e per dissolvere qualsiasi dubbio è opportuno rivolgersi al professionista per accertare se vi sia la possibilità di tutelarsi maggiormente in ragione della specificità del singolo caso e delle leggi vigenti ma, soprattutto, delle interpretazioni  delle norme che i nostri Giudici danno al fine del riconoscimento o meno degli infortuni sul lavoro.

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VACANZE ESTIVE E GENITORI SEPARATI

L’Estate, si sa, è il periodo più atteso dai bambini che, dopo la fine della scuola, hanno più tempo a disposizione per stare con gli amici e, possibilmente, trascorrere qualche giorno di vacanza al mare o in montagna insieme alla famiglia.

Sicuramente per il genitore non collocatario l’estate rappresenta anche l’occasione più importante per trascorrere più tempo con i figli e condividere progetti comuni, diversamente da quanto accade nel resto dell’anno ove, di norma, si trascorre insieme un paio di sere la settimana ed il week-end.

Ma anche per il genitore collocatario il periodo estivo consente di godere appieno dei bambini senza avere l’impegno delle visite infrasettimali dell’altro genitore.

Come organizzano le vacanze estive i genitori separati?

Nei casi di separazione e di divorzio, così come a seguito della cessazione della convivenza more uxorio, in presenza di figli minorenni ed in regime di affidamento condiviso, le vacanze estive sono oggetto di specifica regolamentazione giuridica nell’ambito della più generale definizione del calendario di visite stabilito dal Tribunale nell’interesse della prole. Di solito è anche prevista la data entro la quale i genitori devono accordarsi sulle rispettive ferie, normalmente stabilita entro la fine di maggio. Prima si concorda meglio è.

Quanto durano le vacanze estive dei genitori separati con i figli?

Non esiste un limite massimo, o minimo, dei tempi che ciascun genitore può trascorrere con i figli durante la stagione estiva; nella prassi giuridica, però, salvo diverso accordo dei genitori, viene stabilito il diritto per ciascun genitore di tenere con sé la prole per almeno 15 giorni, siano essi consecutivi o anche frazionati. Dipende molto anche dall’età dei bambini: in tal caso la vacanza può essere ridotta o frazionata.

Peraltro la presenza di una regolamentazione giuridicamente rilevante, spesso, non è sufficiente ad arginare i conflitti genitoriali circa la gestione dei figli minori durante il periodo estivo, specialmente laddove la separazione è recente o non è stata pacifica. Non di rado, infatti, può accadere che uno dei genitori non rispetti l’accordo e, in tal caso, il mancato rispetto del calendario concordato costituisce un comportamento penalmente rilevante per inosservanza del provvedimento adottato dal Tribunale, quale reato previsto dall’art. 388 del codice penale.

Vi è l’obbligo di comunicare dove si trascorreranno le vacanze con i figli?

Diverso, invece, è il caso in cui il genitore ometta di comunicare all’altro l’indirizzo, oppure il recapito telefonico, dell’alloggio ove si soggiornerà con il figlio minore: per la giurisprudenza di merito tale comportamento non integra gli estremi del reato di cui al predetto art. 388 c.p. in quanto, solitamente, il provvedimento giudiziale si limita genericamente a stabilire i periodi di permanenza della prole presso ciascun genitore durante il periodo estivo e, dunque, l’omessa comunicazione di dettagli sulla vacanza – seppur rilevanti –non assume rilievo penale (cfr. Tribunale di Rieti, sez. G.I.P., 15.06.2011).

Ciò non toglie, ovviamente, che tale comportamento costituisca un inadempimento delle condizioni di separazione o divorzio, e determini conseguenze civili: se, infatti, il dovere di informativa non discende direttamente dal provvedimento del Giudice, esso trova il suo fondamento nel dovere di collaborazione dei genitori nell’interesse della famiglia sancito dall’art. 143 del codice civile. Ne discende che il comportamento del genitore che porta con sé il figlio in vacanza senza previamente avvisare l’altro genitore circa il posto in cui si recheranno, o senza fornire il recapito telefonico ove poter contattare il bambino in caso di emergenza, rappresenta chiaramente una violazione dell’art. 143 c.c., oltre che un concreto pregiudizio per la prole medesima. Conseguentemente, l’altro genitore potrà presentare ricorso avanti il giudice civile, anche ai sensi dell’art. 709-ter c.p.c., al fine di sanzionare il comportamento del genitore inadempiente ed, eventualmente, chiedere una modifica del regime di affidamento del minore.

Chi paga le vacanze estive fra i due genitori separati?

Quanto, invece, agli aspetti economici, è pacifico che le spese per la vacanza che il figlio trascorre con il genitore saranno interamente a carico di quest’ultimo escludendo, dunque, che debbano essere considerate spese straordinarie e, come tali, ripartite pro quota al 50% fra i genitori. Diverso, invece, è il caso dei figli che trascorrono da soli le vacanze o le gite scolastiche.

Durante le vacanze è sospeso il mantenimento mensili dei figli?

La Corte di Cassazione ha specificato, inoltre, che il genitore obbligato a contribuire al mantenimento del figlio non sarà dispensato dal versamento di detto contributo per il periodo estivo in cui terrà con sé il figlio: sarà comunque tenuto al mantenimento stabilito con provvedimento giudiziale. (cfr. Cass. n. 18869/2014)

E’ possibile andare all’estero durante la vacanza?

Non è inusuale che nel provvedimento giudiziale sia fatta menzione del reciproco assenso dei genitori al rilascio dei documenti validi per l’espatrio dei figli. In altri casi, invece, i genitori si accordano per consentire viaggi all’estero del minore soltanto al compimento della maggiore età, ovvero soltanto in determinati luoghi ad esclusione di altri, per fare degli esempi. Nel caso in cui, diversamente, non sia stato previsto nulla nel provvedimento del Tribunale, il genitore che intenda portare con sé il figlio minore per un viaggio all’estero dovrà chiedere, necessariamente, il consenso dell’altro genitore affinché il Comune o la Questura rilascino i documenti occorrenti. In caso di rifiuto immotivato, quindi, l’altro genitore potrà rivolgersi al Giudice tutelare presso il Tribunale ordinario civile che, compiuti gli accertamenti occorrenti per il caso concreto tramite delega alle Forze dell’Ordine interessate (ad esempio i Carabinieri di zona), valutate le ragioni dell’altro,  potrà autorizzare il rilascio del documento valido all’espatrio. Tra le motivazioni considerate quali legittime giustificazioni del rifiuto del genitore a consentire il viaggio all’estero del figlio si annoverano, ad esempio, il fondato timore per viaggi in località insalubri o rischiose a causa di situazioni politicamente instabili o guerre, ovvero la sussistenza del fondato pericolo che il genitore intenda trasferirsi stabilmente all’estero portando i bambini con sé.

Conclusioni:

Anche per le vacanze estive, in conclusione, è richiesto quel “dovere di reciproca collaborazione tra genitori separati” tanto auspicato nella risoluzione dei conflitti familiari, e necessario per consentire ai nostri figli di trascorrere serenamente il periodo di vacanza con ciascun genitore, consentendo che tale periodo possa consolidare e rafforzare la quotidianità ed il rapporto con ciascun genitore.

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La C.T.U. psicologica o incarico ai Servizi Sociali?

Di fronte al conflitto genitoriale i Giudici possono scegliere se far intervenire i Servizi Sociali per monitorare la situazione familiare, oppure disporre una consulenza tecnica d’ufficio (c.d. CTU) del professionista per indagare le dinamiche fra i coniugi ed i loro figli.

Vediamo, allora, cosa si intende per Ctu psicologica ad impronta sistemico-relazionale e quali sono i suoi obiettivi.

Una metodologia diffusamente seguita dai C.T.U. in ambito familiare è rappresentata dall’approccio di tipo sistemico – relazionale. La stessa è fondata su un orientamento psicologico che parte da due presupposti fondamentali:

1- La lettura del disagio dell’individuo non come malessere del singolo, bensì come manifestazione di un disagio che, in realtà, coinvolge tutti i componenti del sistema famiglia (da qui, sistemico);

2-La considerazione dell’identità individuale come frutto delle relazioni più significative che la persona ha intrattenuto nel corso della sua vita. Di conseguenza, l’eventuale problematica del singolo non è insita nell’individuo, bensì è l’esito delle sue esperienze relazionali (da qui, relazionale).

La C.T.U. sistemico – relazionale concepisce la famiglia quale sistema, a sua volta suddiviso in sottosistema genitoriale e sottosistema filiale. Il metodo di indagine è rivolto a ripercorrere la storia della famiglia, studiare le relazioni strutturate al suo interno, il loro cambiamento nel tempo e per comprendere in che modo condizionano l’attuale situazione conflittuale.

L’approfondimento condotto tramite C.T.U. psicologica ad impronta sistemico – relazionale viene disposto dall’Autorità Giudiziaria laddove si renda necessario acquisire elementi di conoscenza più profonda delle relazioni endofamiliari, per indagare le caratteristiche interpersonali dei vari componenti della famiglia in situazioni di disaccordo ed elevata conflittualità e per la gestione della responsabilità genitoriale, ma è anche utile ai fini della risoluzione di svariate problematiche quali, ad esempio, la scelta tra un affido etero o mono genitoriale, per approfondire le ragioni del rifiuto di un figlio di incontrare il genitore non collocatario e, conseguentemente – ove possibile –per ristabilire un rapporto tra questi, e così via.

L’esaminanda Consulenza Tecnica è finalizzata a ristabilire, ove possibile, la corresponsabilità genitoriale, intendendo con essa la necessaria collaborazione alla quale i genitori sono chiamati per l’adempimento dei compiti di crescita, educazione, mantenimento ed istruzione dei figli, spesso compromessa dal conflitto delle parti. In conformità al principio di bigenitorialità posto dall’art. 337 c.c., il criterio che guida la Consulenza a matrice sistemico – relazionale è la salvaguardia della prerogativa dei figli di avere una continuità di relazione con coloro che svolgono le funzioni genitoriali, soprattutto a seguito della dissoluzione del nucleo familiare.

  • (segue) Metodologia e struttura.

Fermo restando che i contenuti e le concrete modalità di attuazione della C.T.U. in questione possono variare in funzione delle esigenze e delle problematiche del caso concreto, come individuate nei quesiti posti dal Giudice, in linea generale la C.T.U. sistemico – relazionale risulta strutturata, per lo più, nel modo seguente:

– incontri e colloqui tra il C.T.U. ed i genitori, sentiti separatamente, ai quali il professionista rivolge domande riguardo la loro storia personale e familiare, sulla attuale situazione di disgregazione coniugale, sulle prospettive future, indagando sia il piano della relazione coniugale, sia quello della relazione genitoriale;

– possono altresì essere stabiliti incontri tra i genitori e le rispettive famiglie di origine, preferibilmente al completo, alla presenza del C.T.U., il quale rivolgerà loro domande al fine di osservare la qualità della relazione con le famiglie d’origine e l’impegno di entrambe nel conflitto tra le parti. Gli incontri ed i colloqui si svolgono avvicinandosi alle modalità del colloquio clinico.

– interazioni tra i singoli genitori ed i figli: in tali momenti il C.T.U. lascia interagire da soli i genitori con i figli in una stanza, osservandoli dietro ad uno specchio unidirezionale. Le interazioni possono svolgersi secondo diverse modalità, anche a seconda delle età dei figli: in caso di un età inferiore ai sei – sette anni, ad esempio, si crea un’interazione di gioco in alternanza con ciascun genitore, mentre, in caso di figli più grandi, lo psicologo, esemplificando, può chiedere a ciascun genitore ed ai figli di progettare un’attività da fare insieme. Si tratta di un passaggio fondamentale in quanto consente di osservare il comportamento dei minori con ciascun genitore separatamente, in modo da valutare la qualità della loro relazione, far emergere eventuali casi di abuso o maltrattamento, nei casi segnalati, e valutare le risorse educative di ciascun genitore, oltre che le competenze “sociali” mostrate da ciascun genitore di fronte ai compiti richiesti;

– interazioni tra genitori (congiuntamente) e figli attuate mediante la tecnica, recentemente sviluppata, del c.d. disegno congiunto, corrispondente alla richiesta indirizzata alla famiglia, nella sua interezza, di realizzare “un disegno congiunto della famiglia così come la vedete adesso, mentre sta facendo qualcosa”. Tale interazione permette di raccogliere informazioni relative ai legami emotivi ed al comportamento di ciascun familiare rispetto agli altri;

– colloqui tra il professionista ed i figli (ove la loro età lo consenta): si tratta di incontri brevi, in circostanze di tranquillità (non a caso, infatti, tale passaggio si realizza soltanto in seguito al momento di interazione e gioco, di modo che il bambino si senta a proprio agio in un ambiente da lui già precedentemente conosciuto), in cui il C.T.U. rivolge domande ai minori in relazione alla separazione dei genitori ed ai loro sentimenti rispetto alla situazione.

E’ importante sottolineare che nel corso dell’espletamento del suo incarico il C.T.U. si deve attenere alle Linee Guida deontologiche per lo psicologo forense: come raccomandato dall’art. 11 delle stesse. Lo psicologo procede alla videoregistrazione o, quantomeno, all’audioregistrazione delle attività peritali e tale materiale verrà messo a disposizione del Giudice. L’art. 17 delle sopracitate Linee Guida, invece, impone allo psicologo forense, nelle valutazioni attinenti l’affidamento ed il collocamento dei figli, di valutare “non solo il bambino, i genitori e i contribuiti che questi psicologicamente possono offrire ai figli, ma anche il gruppo sociale e l’ambiente in cui eventualmente si troverebbero a vivere” e prescrive, inoltre: “nel valutare le preferenze del figlio, tenuto conto del suo livello di maturazione, particolare attenzione dovrebbe porsi circa le sincerità delle affermazioni e l’influenza esercitata soprattutto dal genitore che lo ha in custodia”.

A conclusione dei colloqui peritali, non di rado il professionista svolge un colloquio conclusivo con la coppia genitoriale, convocata congiuntamente, alla quale il C.T.U. illustrerà le conclusioni dell’attività svolta.

Le attività di colloquio, di incontro e di osservazione delle interazioni e del dialogo genitori-figli,precedentemente registrate, vengono, quindi, in seguito trascritte dal professionista e dal medesimo rielaborate secondo determinati criteri di analisi.

Le risultanze delle indagini peritali consentiranno al Consulente di vagliare la presenza di risorse e/o possibili rischi, oppure danni, relativamente alla crescita mentale dei figli minori; ciò al fine di fornire al Giudice indicazioni e suggerimenti circa le modalità più idonee di tutela dei legami familiari.

Infine, il C.T.U. redigerà la propria relazione peritale ove confluiranno i risultati dell’attività espletata mediante l’analitica descrizione e commento delle singole attività svolte, fornendo la propria lettura interpretativa della situazione familiare e le proprie considerazioni e, dunque, la risposta al quesito posto dal Giudice. Il perito potrà consigliare l’opportunità di intraprendere, ove ritenuto necessario, un percorso terapeutico familiare, nonché di effettuare un monitoraggio – ad opera del professionista incaricato, previo rinnovo dell’incarico da parte del Giudice, o dei servizi sociali di zona – al fine di verificare l’applicazione degli emanandi provvedimenti giudiziali. Tale monitoraggio, solitamente, non supera i 6/8 mesi o, comunque, si conclude entro l’anno.

In conclusione, quanto alla decisività dei risultati della consulenza tecnica ai fini della risoluzione della vertenza, come ribadito dalla Corte di Cassazione, le valutazioni espresse dal Consulente Tecnico d’ufficio non hanno efficacia vincolante per il Giudice: peraltro, egli potrà legittimamente disattenderle soltanto attraverso una “valutazione critica che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico- giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u.” (cfr. Cass. n. 17757/2014).

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INCIDENTE STRADALE E ERRORE MEDICO: CHI PAGA IL DANNO?

Con sentenza n. 28656/2017 la Corte di Cassazione, Sezione Civile, ha analizzato il caso di un motociclista che, dopo essere stato investito da un’autovettura, subiva un aggravamento del danno alla sua persona a causa di un errore diagnostico da parte dei medici del Pronto Soccorso.

Si parla, in proposito, di “malpractice medica”, una espressione di origine anglosassone che fa riferimento all’operato del Sanitario non conforme ai comuni protocolli e alle linee guida in uso nel campo medico.

Nel caso posto all’attenzione della Suprema Corte, il conducente di un motociclo subiva gravi lesioni cerebrali in un incidente della strada, che degeneravano, successivamente, in un ascesso celebrale perché il danneggiato / paziente non veniva adeguatamente e tempestivamente trattato con terapia antibiotica al Pronto Soccorso.

La conseguenza dell’omessa tempestiva diagnosi rendeva, così, necessario un intervento chirurgico volto alla sua rimozione che, a sua volta, provocava complicanze neurologiche permanenti.

Sebbene il Tribunale investito del caso avesse escluso ogni responsabilità del medico nell’aggravamento delle condizioni di salute del leso, la Corte d’Appello interessata nel secondo grado di giudizio, dopo un approfondimento peritale, condannava tanto la struttura ospedaliera quanto il responsabile del sinistro stradale al risarcimento del danno in favore del danneggiato, perché entrambi venivano ritenuti responsabili in solido ex art. 2055 c.c.

La Corte di Cassazione ha, poi, confermato tale decisione.

La Suprema Corte, infatti, precisava che le risultanze della consulenza medica svolta in grado di appello (c.d. CTU) evidenziavano una colpa professionale medica da ritardo nella diagnosi dell’ascesso cerebrale insorto a causa del trauma cranico originariamente subito nell’incidente stradale, che, se fosse stato tempestivamente rilevato attraverso l’effettuazione di una TAC (come previsto dal protocollo corrente), poteva essere risolto mediante la semplice somministrazione di una terapia antibiotica senza richiedere un intervento di asportazione chirurgica.

Detto ultimo intervento, infatti, si era reso necessario per la gravità che aveva raggiunto l’infezione e, purtroppo, aveva determinato anche l’insorgenza di crisi epilettiche focali, quale conseguenza statisticamente più frequente per tale tipologia di operazioni.

Quindi, secondo la Suprema Corte, il ritardo diagnostico e la mancata tempestiva somministrazione della terapia antibiotica doveva considerarsi una concausa nella determinazione del danno biologico subito originariamente dal danneggiato, che andava ad aggiungersi alla condotta colposa della conducente dell’autovettura che lo aveva investito.

La Corte di Cassazione, inoltre, ribadiva il profilarsi, nel caso in esame, della “corresponsabilità solidale” prevista dall’art. 2055 c.c., in virtù del quale “se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno”.

In particolare i Giudice della Suprema Corte ritenevano infondate le censure mosse dai ricorrenti volte a negare la configurabilità della responsabilità solidale.

Costoro sostenevano, infatti, che non si potesse “parlare” di un unico fatto dannoso imputabile a più condotte, bensì di distinti fatti dannosi: il primo causato dalla condotta colposa del responsabile del sinistro stradale (illecito extracontrattuale); il secondo dalla condotta colposa omissiva imputabile alla struttura sanitaria per inadempimento contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c.

Queste argomentazioni, tuttavia, sono state ritenute infondate dalla Suprema Corte, la quale, richiamando un consolidato principio della sua giurisprudenza, ha chiarito che: “ …l’unicità del fatto dannoso, richiesta dall’art. 2055 cod. civ. ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell’illecito, va intesa in senso non assoluto, ma relativo …. sicché – sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale – se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, … essendo a tal fine irrilevante se il fatto dannoso sia derivato da più autonome azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti anche temporalmente distinti, ed anche diversi”.

In conclusione, qualora le lesioni fisiche subite in un sinistro stradale si aggravino in conseguenza di errori od omissioni ad opera dei Sanitari della struttura medica (determinando un danno biologico di maggiore gravità), sia l’Ospedale che il responsabile del sinistro stradale saranno tenuti, in solido fra loro ai sensi dell’art. 2055 c.c., al risarcimento del danno complessivamente subito dal danneggiato.

Costui, quindi, potrà rivolgersi indistintamente a ciascuno dei responsabili così individuati per ottenere l’integrale ristoro dei danni subiti, senza dover previamente individuare l’incidenza causale della condotta di ciascuno sulle lesioni finali.

Come prescritto dal II° comma della citata norma, inoltre, una volta risarcito il danneggiato, colui che ha effettuato il pagamento complessivo del danno potrà esercitare l’azione di regresso nei confronti dell’altro coobbligato, chiedendo al medesimo il rimborso della quota di rispettiva competenza, che va commisurata in relazione alla “gravità della rispettiva colpa e all’entità delle conseguenze che ne sono derivate”.

In caso di dubbio circa la percentuale di incidenza di ciascuna responsabilità, ai sensi del III° comma, art. 2055 c.c., “le singole colpe si presumono uguali”: di conseguenza, gli oneri del risarcimento saranno ripartiti fra i corresponsabili in egual misura.

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VISITE GENITORI FIGLI E CORONAVIRUS

Nei procedimenti di separazione e divorzio, ovvero a seguito della cessazione della convivenza more uxorio, il Giudice deve stabilire le modalità di affidamento dei figli minori (c.d. affido condiviso o esclusivo), ed il loro collocamento (dal padre o dalla madre, presso cui avranno la residenza) nonché, infine, le frequentazioni del genitore “non collocatario” ai figli minori.

E’ il c.d. “diritto di visita” previsto dall’art. 337 ter c.c. secondo cui “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”, quale norma che impone al Giudice di fissare le modalità ed i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore.

Si tratta, quindi, di un diritto ma è anche un dovere.

Ma quali sono le conseguenze se il genitore non rispetta i giorni e gli orari di visita stabiliti dal Giudice o concordati con l’altro genitore?

Può capitare, infatti, che il genitore “non collocatario” ometta di incontrare i figli nei tempi e nei modi stabiliti dal Giudice.

Avvocato Simona Chiari a Brescia

Ma può anche accadere che sia il genitore “collocatario” a impedire all’altro genitore di incontrare i figli.

La violazione di questi accordi o provvedimenti ha conseguenze sia civili che penali qualora ci si rivolga al Giudice.

Sul versante del diritto civile, l’art. 709-ter c.p.c. prevede che il Tribunale possa punire tale condotta illegittima con l’ammonimento, oppure con il risarcimento dei danni nei confronti del minore o dell’altro genitore o, addirittura con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 75 euro ad un massimo di 5.000 a favore della Cassa delle ammende.

L’art. 388 c.p., invece, contempla il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, e lo punisce con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032, previa presentazione di querela ai Carabinieri di zona ovvero alla Procura della Repubblica.

Si possono, tuttavia, verificare alcune circostanze che possono giustificare l’inosservanza al calendario di visite e, così, escludere la punibilità del genitore.

La casistica giurisprudenziale contempla alcune cause scriminanti, soprattutto per le ipotesi in cui i figli siano malati.

La Corte di Cassazione, ad esempio, con sentenza 11 gennaio 2010 n. 736 ha ritenuto non colpevole del reato di cui all’art. 388 c.p. una madre separata, quale genitore collocatario, che si era rifiutata di consegnare al padre il figlio perché ammalato, e ciò in quanto la madre “sarebbe stata mossa dal solo intento di tutelare la salute del bambino e non da quello di impedire od ostacolare i contatti con il padre”.

Ad avviso degli Ermellini non sarebbe punibile nemmeno la condotta della madre che, nell’impedire al padre di fare visita ai figli malati, persegua l’intento di evitare che i minori assistano all’ennesimo litigio tra i genitori, in presenza di un’alta conflittualità tra loro (cfr. Corte di Cass. Penale sentenza n. 34172/2008).

Ne discende, dunque, che è compito del Giudice valutare, nel caso concreto, la sussistenza di esigenze prevalenti di tutela della prole in grado di giustificare l’elusione dei provvedimenti giudiziali sul diritto di visita.

Coronavirus: prevale la tutela alla salute dei minori o il diritto di visita del genitore?

Quest’ultimo  interrogativo si pone con maggiore evidenza in questo periodo di emergenza sanitaria, caratterizzato dall’obbligo di ridurre gli spostamenti, limitandoli a motivi di lavoro, necessità o salute.

Per fugare ogni dubbio il Governo ha chiarito che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal Giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”, fermo restando la necessità di munirsi di autocertificazione che riporti il motivo dello spostamento da mostrare alla polizia locale in caso di controlli.

Di conseguenza l’emergenza da “covid-19” non costituirebbe una legittima giustificazione alle inadempienze genitoriali di frequentazione ai figli.

Ciò nonostante non manca chi sostiene che, stante l’attuale assenza di una norma che disciplini il diritto di visita in questo particolare periodo, il consiglio sia quello di sospendere cautelativamente gli incontri ai figli, soprattutto qualora costoro risiedano in un Comune diverso da quello del genitore “non collocatario” per contribuire a ridurre il pericolo di contagio e salvaguardare la salute dei figli evitando gli spostamenti.

Certamente il diritto alla salute è fra i più importanti da salvaguardare ma, non da meno, deve essere tutelato il diritto ad essere genitore.

A ciascuno il compito di riflettere sul bene dei propri figli.

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