IL CORONAVIRUS NON FERMA I GENITORI SEPARATI DAI FIGLI

Tra le mille incertezze di questa emergenza sanitaria da Coronavirus, fortunatamente il Governo ha chiarito che i genitori separati che non vivono stabilmente con i loro figli hanno diritto di spostarsi per andare a prenderli dal genitore c.d. “collocatario” negli orari e giorni stabiliti.

E’ quanto previsto sul sito del governo nell’area FAQ, Domande Frequenti sulle misure adottate dal Governo in merito alle restrizioni imposte dal DPCM del 11.03.2020 #IoRestoaCasa, alla domanda: “Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli?

Avvocato Simona Chiari a Brescia

La risposta è la seguente:

Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.

Quindi, nemmeno il Coronavirus può impedire al genitore di esercitare il suo ruolo di padre/madre, e ciò sia per recarsi a prelevare il figlio presso l’altro genitore e condurlo con sé, sia per trascorrere con il medesimo il periodo di tempo concordato o stabilito dal Tribunale.

I tempi di frequentazione stabiliti dal Tribunale, in conclusione, non vengono modificati o limitati dal DPCM 08 marzo 2020, salvo i casi di quarantena legati al contagio.

Quando ciò non sarà possibile, quindi, il genitore leso nel suo diritto potrà rivolgersi all’Autorità giudiziaria per chiedere la punizione del genitore inadempiente e, per di più, colpevole del reato ex art. 388 comma 2, c.p. di “mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice”, punito con la reclusione fino a tre anni e con la muta da €103,00 ad € 1.032,00.

Il consiglio, come sempre, è di usare il buon senso per il bene di tutti ma, soprattutto, dei più piccoli.

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“MIO FIGLIO NON VUOLE ANDARE DAL PAPA’”

Nell’ambito del conflitto genitoriale capita spesso di sentire la seguente frase: “il bambino non vuole andare dal papà”!

Con queste parole il genitore c.d. “collocatario” parrebbe giustificare il conseguente suo diniego all’incontro del figlio minore con l’altro genitore, c.d. “non collocatario”, negli orari e giorni prestabiliti, per assecondare la richiesta del piccolo.

Facciamo, quindi, riferimento agli incontri genitori / figli nell’ambito della regolamentazione delle giornate e visite concordate, o stabilite dal Tribunale, in sede di separazione o divorzio.

Sebbene sia astrattamente legittimo dare ascolto alla voce dei più piccoli, è altrettanto vero che bisogna ascoltare anche la voce dell’altro genitore. In ogni caso il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sul conflitto genitoriale, ha l’obbligo di indagare le ragioni che portano un minore a non voler incontrare il proprio genitore, percependolo come un problema da risolvere. Accade anche, non di rado, che il figlio assuma un atteggiamento di astio e di chiusura nei confronti del genitore con il quale non convive stabilmente.

Tali comportamenti sono da tempo all’attenzione degli esperti per comprenderne le ragioni e per offrire la soluzione migliore da adottare nell’interesse dei più piccoli, ma anche degli stessi genitori.

In proposito si segnala la nota teoria psicologica che individua la causa di tali fenomeni nella condotta posta in essere da un genitore volta a denigrare, sia in via diretta che indiretta, la figura dell’altro agli occhi della prole, e da cui deriva l’emarginazione del genitore “screditato” dalla vita del figlio, con conseguente frattura nel rapporto.

Il fenomeno appena descritto è la c.d. “Sindrome da Alienazione Parentale” o “Genitoriale”,    ovvero “PAS”,  Parental Alienation Syndrome, che prende il nome dal medico statunitense Richard Gardner che ne è il fautore. A partire dal 1985 il Dottore descrisse la sindrome come un disturbo che emerge quasi esclusivamente nei casi di separazione o divorzio, in cui il comportamento di uno o più figli, nel contesto del conflitto intergenitoriale, diventa ipercritico e denigratore nei confronti di uno dei genitori (denominato, appunto, “alienato”), perché l’altro (c.d. “genitore alienante”) lo ha influenzato in questo senso.

Nonostante la teoria di Gardner non sia unanimemente condivisa dalla comunità scientifica, il concetto di “alienazione genitoriale” è stato negli anni riconosciuto anche in ambito giuridico, trovando diffuso ingresso nelle aule dei Tribunali, ove i giudici, in alcuni casi, hanno adottato severi provvedimenti per contrastare le condotte genitoriali riconducibili alla PAS.

Vediamo, quindi, cosa è accaduto in un caso portato all’attenzione del Tribunale di Brescia che si è pronunciato in merito con la sentenza in data 22 marzo 2019.

“ALIENAZIONE PARENTALE” e TRIBUNALE DI BRESCIA

Con sentenza del  22 marzo 2019 i nostri Giudici si sono pronunciati in merito ad una separazione personale ad alto tasso di conflittualità fra due coniugi, con reciproche contestazioni anche relativamente all’affidamento della figlia minore.

Nel caso in esame la madre, sin dall’inizio del procedimento, sosteneva l’inadeguatezza del padre a rivestire il ruolo di genitore, chiedendo l’affidamento esclusivo della figlia, con disciplina del diritto di visita al padre in forma protetta. Gli iniziali provvedimenti provvisori avevano stabilito l’affidamento condiviso della minore con suo prevalente collocamento presso la residenza della madre per convivere con la stessa, disciplinando il regime di visita del padre.

Sennonché, il rapporto tra la bambina ed il padre, inizialmente positivo, andava progressivamente peggiorando, fino ad arrivare ad un rifiuto generale della minore a trascorrere del tempo con il padre.

La situazione aveva assunto contorni di accentuata gravità anche a fronte del fatto che la madre aveva sporto querela nei confronti del marito, accusandolo di aver tenuto comportamenti inappropriati in danno della minore nei tempi di permanenza presso il padre. Conseguentemente il giudice convertiva il diritto di visita del padre dalla forma libera a quella protetta, e disponeva consulenza tecnica psicologica al fine di approfondire la delicata questione e indagare le cause del deterioramento del rapporto padre-figlia, oltre all’analisi delle capacità genitoriali delle parti. Venivano, altresì, incaricati i Servizi Sociali territorialmente competenti per avviare un monitoraggio familiare.

Quanto emerso dall’indagine peritale ha completamente capovolto gli originari assetti familiari in termini di affidamento e collocamento della prole.

Invero, il dottore incaricato di svolgere la consulenza tecnica (c.d. Ctu), ha riscontrato nel caso in esame tutti i sintomi caratterizzanti la PAS, ravvisando nella condotta materna l’origine del deterioramento del rapporto padre-figlia.

Nel dettaglio si rilevava come la madre aveva più volte tenuto un atteggiamento denigratorio nei confronti del marito alla presenza della figlia, ostacolando i loro incontri. La madre, inoltre, aveva mostrato di non collaborare con i Servizi Sociali e con lo stesso consulente del Tribunale, non collaborando nel tentativo di riavvicinare la figlia al padre e contestandone l’operato, condizionando così anche la figlia.

Al contrario il comportamento del padre nei confronti della bambina veniva valutato positivamente, tanto da dubitare dell’attendibilità della denuncia materna, sfociata poi nell’archiviazione del procedimento penale da parte del G.i.p. di Brescia in quanto sfornita di riscontri concreti.

Alla luce delle risultanze peritali, pertanto, il collegio giudicante formulava un giudizio di inadeguatezza genitoriale della madre “incompatibile con l’affidamento condiviso”.

Pertanto il Tribunale disponeva l’affidamento esclusivo della minore al padre, reputandolo “un genitore adeguato, dotato di buone competenze e sinceramente interessato a recuperare la relazione con la figlia” e, così, il collocamento prevalente della minore presso di lui, consentendo incontri tra madre e figlia alla presenza di un educatore individuato dai Servizi Sociali, al fine di “limitare possibili condizionamenti della madre e garantire il graduale consolidamento del rapporto padre-figlia”.

A sostegno delle proprie decisioni il Tribunale si riportava alle conclusioni delle indagini svolte e richiamava un importante principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza 8 aprile 2016 n. 6919, in base al quale “tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità ed alla crescita equilibrata e serena”.

Ebbene, nel caso appena illustrato il collegio riteneva che la madre “non solo non si è attivata per preservare la relazione padre-figlia, ma, alla luce dei comportamenti descritti, può dirsi che si sia adoperata – in modo più o meno consapevole – per minarne le fondamenta”.

Oltre a ciò il Tribunale sottolineava che la relazione padre/figlia costituisce un valore non soltanto per il padre, “ma anche, e soprattutto, per la figlia”.

La sentenza del Tribunale di Brescia dimostra come sia necessario, nei procedimenti disciplinanti la crisi familiare, che il Giudicante agisca quale portavoce dell’interesse della prole, quale interesse che deve essere anteposto ai conflitti genitoriali per evitare strumentalizzazioni dei minori, tutelando il diritto della prole a “mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi” come sancito dall’art. 337-ter del codice civile.

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VIOLENZA ALLE DONNE E “CODICE ROSSO” (LEGGE 69/2019)

violenza sulle donne

In Italia il numero delle donne uccise dagli uomini è tra i più alti dell’Unione Europea, nonostante esistano già numerose leggi che sanciscono la parità tra donne e uomini, assicurando alle une e agli altri gli stessi diritti nel campo familiare, economico, lavorativo e politico.

La causa di questo fenomeno risiede nella discriminazione che agisce nella società e rende difficile per molti uomini accettare l’emancipazione femminile, quale processo che nel corso degli anni ha portato le donne ad essere non solo madri ma anche mogli, nonché protagoniste attive e indipendenti della nostra società. Secondo l’art. 1 della Cedaw, la Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, per “discriminazione” si intende ogni distinzione o limitazione basata sul sesso, che abbia l’effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l’esercizio da parte delle donne dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, culturale, civile, o in qualsiasi altro campo.

La prima indagine scientifica sull’argomento in Italia risale al 2016 e conclude affermando che il numero dei femminicidi è in costante aumento: ogni anno il numero delle donne uccise in quanto donne è sempre stato superiore a 100, e la violenza domestica, cioè la violenza perpetrata tra le mura di casa, risulta essere la forma di violenza più diffusa in tutta la penisola. Secondo questa ricerca, tra le cause di questi numeri sconcertanti c’è il permanere di una cultura patriarcale e incentrata sulla famiglia. E a complicare il tutto si aggiunge anche il fatto che la violenza domestica non sempre viene percepita come reato dalle stesse donne che ne sono vittime. Dal rapporto Eures 2017, Istituto Europeo di ricerche economiche e sociali, emerge che il numero dei femminicidi in Italia tra il 2015 ed il 2016 è passato da 142 a 150, con un aumento del 5,6%. Ciò significa che avviene un femminicidio ogni due giorni. Inoltre quasi il 77% dei casi è maturato in un contesto familiare. In particolare, in oltre la metà dei casi il rapporto che lega la vittima al suo carnefice è di natura sentimentale, e la causa è legata per lo più alla gelosia e possessione nei confronti della vittima. Si tratta di un fenomeno di ampiezza inquietante, considerata la percezione dell’Italia come di un paese civilizzato e avanzato, che richiede interventi radicali ed immediati.

Di fronte a quella che può definirsi come una vera e propria emergenza, il nostro legislatore è di recente intervenuto severamente con la legge n. 69 del 19 luglio 2019, recante “modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 25 luglio, che è entrata in vigore lo scorso 9 agosto, ed è denominata “Codice Rosso”.

Il provvedimento in esame ha apportato incisive modifiche ed innovazioni al diritto penale, tanto di ordine sostanziale che di ordine procedurale, ed in questa breve disamina saranno illustrate le più significative novità. Una delle maggiori è indubbiamente rappresentata dall’introduzione, nel corpo del codice penale, di quattro nuove ipotesi di reato:

  • La violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa: in questo caso il trasgressore, come stabilito dal nuovo art. 387-bis, sarà punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

L’utilità di una previsione di tal fatta è facilmente comprensibile considerando che, nella maggior parte dei casi, nonostante l’irrogazione delle sopracitate misure cautelari personali, il destinatario delle stesse cerca comunque di riallacciare contatti con la persona offesa, ricreando con la stessa occasioni di incontro che, come noto, spesso purtroppo si rivelano fatali;

  • Il reato di costrizione o induzione al matrimonio: il nuovo articolo 558-bis punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque con violenza o minaccia costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile. La stessa pena è prevista per chi, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità derivante dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile. La pena è aumentata qualora i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto; mentre se la vittima è un minore, la pena si eleva da due a sette anni di reclusione;
  • Il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti: tale delitto, previsto ora dall’art. 612 bis, punisce con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 5.000 a 15.000 euro sia chi realizza o sottrae immagini o video privati a contenuto sessualmente esplicito, al fine di pubblicarli e/o inviarli senza il consenso delle persone rappresentate, sia chi, avendo ricevuto o comunque acquisito il suddetto materiale, a sua volta lo diffonde ad altri per provocare un danno agli interessati. Sono previsti aumenti di pena ove tali condotte siano poste in essere nell’ambito di una relazione affettiva, anche cessata, ovvero mediante l’impiego di strumenti informatici o telematici. Tale fattispecie di reato è nota a livello internazionale con la denominazione di revenge-porn e numerosi sono i casi di cronaca legati a tali condotte, complice l’avvento dei social media e, con essi, la facilità di trasmissione e pubblicazione di contenuti di questo genere. Da qui è sorta l’esigenza di regolamentare la fattispecie a livello penale con l’introduzione di un reato specifico;
  • il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso: ai sensi del nuovo art. 583-quinquies, chiunque cagioni ad alcuno lesioni personali dalle quali derivino deformazioni o sfregi permanenti del viso, è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
  • Ma non è tutto: qualora all’imputato di tale reato sia accordato il c.d. patteggiamento, si vedrà interdetto in modo perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostengo.

Rimanendo in tema di disciplina penale sostanziale, il Codice Rosso ha introdotto un nuovo requisito necessario per la concessione della sospensione condizionale della pena: il condannato per talune tipologie di reato, tra gli altri la violenza sessuale, anche su minori, i maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché nel caso sopra esaminato di lesioni permanenti al viso, potrà accedere a tale beneficio alla condizione della sua partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, i cui relativi oneri sono a carico del condannato medesimo.

La legge prevede poi inasprimenti di pena nelle ipotesi di maltrattamenti contro familiari o conviventi (con la reclusione da tre a sette anni, e pena raddoppiata se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, donna in stato di gravidanza o persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi), nonché per il reato di atti persecutori previsto dall’art. 612 bis (con reclusione aumentata da un anno a sei anni e sei mesi) e di violenza sessuale (con reclusione da sei a dodici anni, aumentata di un terzo in presenza di una o più delle circostanze aggravanti descritte dall’art. 609-ter, e ulteriori incrementi di pena ove il fatto sia stato compiuto in danno di un minore di anni quattordici in cambio di denaro o altre utilità, anche solo promessi).

Altra importante novità introdotta dalla normativa in oggetto, è costituita dalla previsione che il minore di anni diciotto che assiste a maltrattamenti in famiglia è considerato persona offesa dal reato.

Infine, il reato di atti sessuali con minorenne è ora procedibile d’ufficio, non vi è più necessità della presentazione della denuncia da parte dei genitori.

Quanto alla procedura penale, il Codice Rosso è intervenuto su più fronti, rendendo più severa la reazione dello Stato quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572 (maltrattamenti contro familiari o conviventi), 609-bis (violenza sessuale) e le relative aggravanti di cui all’art. 609-ter (quali, ad esemmpio, l’aver commesso il fatto nei confronti del coniuge o di minore di anni diciotto), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo) e 612-bis (atti persecutori) del codice penale, ovvero dagli articoli 582 (lesione personale) ed il nuovo art. 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice.

Di seguito la sintesi delle più rimarchevoli novità processuali:

  • Accelerazione dell’instaurazione del procedimento: La polizia giudiziaria è obbligata a riferire immediatamente al pubblico ministero la notizia di reato, anche in forma orale. Dal canto suo, il pubblico ministero dovrà assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela ed istanza, entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, salvo che imprescindibili esigenze di tutela di minorenni o riservatezza delle indagini (anche a tutela della persona offesa) richiedano una tempistica superiore. Inoltre il provvedimento de quo ha velocizzato l’iter delle indagini prevedendo che la polizia giudiziaria compia senza ritardo gli atti di indagine delegati dal p.m.;
  • Comunicazioni alla persona offesa ed al suo difensore: la persona offesa dal reato, nonché l’eventuale suo difensore nominato, dovranno essere messi al corrente di eventuali ordini di scarcerazione dell’imputato, od evasioni del medesimo. Gli stessi obblighi informativi sono previsti anche per le ipotesi di revoca o sospensione dell’applicazione di misure cautelari personali;
  • Controllo a distanza dell’imputato: con l’entrata in vigore del Codice Rosso, arriva un’altra importante tutela per la vittima di reati di maltrattamenti e persecuzioni: il Giudice ha infatti il potere di disporre che l’imputato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa sia controllato a distanza con le modalità particolari previste dall’art. 272-bis (ad es. mediante il “braccialetto elettronico”), così da verificare l’effettivo rispetto della restrizione.
  • Nessuna limitazione nel disporre misure cautelari detentive: quando il reato per cui si procede rientri tra quelli oggetto dell’esaminanda legge, il Giudice potrà disporre la misura della custodia cautelare detentiva senza alcun limite di sorta, pertanto, anche qualora si ritenga che potrà essere concessa la sospensione condizionale della pena o che, all’esito del giudizio, sarà applicabile la misura della pena della reclusione non superiore ad anni tre (limite previsto dal comma 2 bis dell’art. 275, previsione ora applicabile ai reati di altra specie).

A completare il quadro delle innovazioni più rilevanti apportate dal Codice Rosso, vi è la previsione dell’attivazione di corsi di formazione obbligatori volti alla prevenzione ed al perseguimento dei reati più volte citati in questa sede, per il personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria chiamato ad intervenire attivamente nel trattamento penitenziario dei condannati per gli stessi reati.

Detti corsi dovranno essere attivati dagli istituti di formazione appositi entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge; i relativi contenuti saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio.

È chiaro che il legislatore abbia, giustamente, ritenuto fondamentale garantire una formazione specialistica in materia.

Degne di nota, infine, sono anche le disposizioni che sanciscono un incremento delle sostanze economiche destinate a confluire nel fondo istituito per la solidarietà agli orfani da crimini domestici, prevedendo a tale scopo l’erogazione di borse di studio e misure di inserimento nel mondo del lavoro.

Alla luce di quanto esposto, si evince come l’intento perseguito dal legislatore mediante l’emanazione del Codice Rosso sia rivolto, da un lato, verso il fermo contrasto e la dura repressione dei crimini contro le donne; dall’altro lato, a garantire una maggiore protezione nei confronti delle vittime di tali reati, sia anteriormente alla condanna dell’imputato, sia ex post, una volta che il reo abbia scontato la sua pena.

In conclusione si auspica che l’avvento della riforma possa arginare questi aberranti delitti e, speriamo, in futuro, di debellarli per sempre.

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FINO A QUANDO I GENITORI DEVONO MANTENERE I FIGLI?

Fino a quando i genitori devono mantenere i figli? La risposta all’interrogativo è semplice: fino a quando i figli non sono diventati economicamente indipendenti. Ma quando i figli possono considerarsi autosufficienti? Ovviamente non c’è una risposta univoca all’interrogativo. Un tempo, probabilmente, qualcuno avrebbe risolto l’enigma facendo riferimento al compimento della maggiore età, ma oggi le cose sono cambiate e la risposta dipende da molti fattori quali gli studi intrapresi, le esigue, o non conformi, offerte di lavoro, e, qualche volta, dalla scarsa volontà. Queste sono solo alcune delle motivazioni che “costringono” i genitori a dover mantenere i figli fino a 24 anni ed anche ben oltre! Vediamo, tuttavia, cosa dice legge in proposito. E’ opportuno ricordare che il mantenimento dei figli rappresenta un dovere dei genitori sancito dalla nostra Costituzione all’art. 30, secondo cui: “ E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio …”. Ed anche il Codice Civile prevede agli art. 147 e seguenti che “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni …”. Tuttavia, nonostante la consapevolezza dell’obbligo di mantenimento dei figli, è lecito ipotizzare che questo dovere debba prima o poi cessare. In merito è intervenuta anche la Corte di Cassazione, la quale si è “sforzata” di stabilire adeguati limiti temporali al mantenimento dei figli maggiorenni, ma non ancora economicamente indipendenti.  Con la pronuncia n. 12952 del 22 giugno 2016, infatti, gli Ermellini hanno così precisato che la valutazione della permanenza del contributo al mantenimento in capo al genitore vada effettuata “in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura…”, precisando tuttavia che “l’avanzare dell’età non può, tuttavia, essere ininfluente”. Uno dei punti salienti di questa pronuncia, quindi, è costituito dal fatto che l’obbligo di mantenimento vada scemando con l’avanzare dell’età, stabilendo, così, un limite, per così dire, “anagrafico”. Sembrerebbe allora di essere vicini alla soluzione del quesito anzi posto, confermata anche dall’ordinanza 29.03.2016 del Tribunale di Milano, secondo cui il beneficiario del mantenimento, dopo una certa età anagrafica, e salva la condizione di handicap grave, non possa più essere trattato alla stregua del figlio, bensì come di un adulto. Ciò nonostante, nel caso citato, l’entusiasmo svanisce allorchè il Tribunale di Milano fissa la soglia temporale del mantenimento del figlio al raggiungimento di 34 anni, pur con la precisazione che spetta al genitore gravato dell’obbligo di mantenimento dimostrare che il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica è causato da negligenza, o dipende da inerzia imputabile al figlio. Ne consegue, allora, che il giovane indolente che non concluda gli studi per pigrizia o perché, pur avendo acquisito una formazione scolastica, non si impegni a cercare occasioni di lavoro, possa perdere il diritto al mantenimento anche se disoccupato. Così è accaduto che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1858 del 2016 abbia accolto la domanda di modifica del contributo avanzata dal genitore obbligato nei confronti dei suoi due figli maggiorenni, poiché gli stessi, pur essendo entrambi studenti universitari da anni, avevano conseguito un numero scarso di esami. Al contrario i Giudici della Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n.19606 del 30 marzo 2017, hanno risolto il caso di una figlia maggiorenne che aveva iniziato uno stage all’estero senza portarlo a termine, confermando il suo mantenimento in quanto “anche a volere dare per accertato che la ragazza abbia posto in essere la condotta che qui viene contestata, la soluzione non sarebbe più favorevole alla tesi del ricorrente, tenuto conto da una parte, della temporaneità della prestazione lavorativa, rifiutata o non completata, e dall’altra della buona volontà mostrata dalla ragazza, che, come accertato dalla Corte territoriale, effettuava occasionali prestazioni lavorative”. Secondo l’orientamento attuale della giurisprudenza, quindi, il giudice di merito deve valutare con insindacabile apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all’età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere dell’obbligo di mantenimento, poiché tale obbligo non può prolungarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura (Cass. Civ. n. 12952/2016; Ordinanza 22 luglio 2019, n. 19696). Infine, la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 6509/2017) ritiene che una volta raggiunta un’adeguata capacità lavorativa, e quindi l’indipendenza economica, la successiva perdita dell’occupazione non comporti la reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento (ordinanza 22.07.2019 n.19696). Questo orientamento viene condiviso anche dai nostri Giudici del Foro locale. Il Tribunale di Brescia, Sezione III, con decreto 15.11.2018 ha precisato che “l’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente indipendente non può protrarsi all’infinito. Una causa di cessazione dell’obbligo è la colpevole mancanza di autosufficienza (per tutte, Cass. Civ. Sez. 1, 22.06.2016 n. 12952). L’onere della prova grava sul genitore obbligato (art. 2697 comma 1 c.c.). Il ritardo nel compimento del percorso di studi universitari non è di per sé ragione per ritenere cessato l’obbligo di mantenimento, in quanto può dipendere da molteplici variabili del concreto. Perché esso possa dirsi colpevole occorrono ulteriori circostanze, quali il mancato superamento degli esami ovvero il numero esiguo degli esami sostenuti per indolenza dello studente. Il conseguimento del diploma a metà percorso, ancorché circostanza sopravvenuta nel corso del processo, è rappresentativo della partecipazione proficua, anche se non ideale sul piano della durata, al ciclo di studi.” Nei casi trattati avanti al Tribunale locale, inoltre, l’avvicinarsi dell’età di 24/25 anni, in mancanza di ciclo di studi in corso, costituisce un limite temporale significativo per poter ottenere la revoca dell’assegno di mantenimento da parte del genitore obbligato, sempreché non sussistano ulteriori motivi. Così come, l’aver già svolto un lavoro percependo una retribuzione di all’incirca € 1.000,00 mensili, per un periodo temporale ragionevole, può costituire valido motivo per ottenere la revoca del mantenimento. In conclusione può affermarsi che, seppur non esista una soluzione definitiva, oggi abbiamo a disposizione qualche criterio in più per valutare ogni singolo caso.

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GESTIONE DEI FIGLI E MICROCONFLITTUALITA’ TRA GENITORI

La separazione dei coniugi può essere difficile se sorgono problemi nella gestione dei figli e i genitori non riescono a mettersi d’accordo su questo aspetto. Vediamo, allora, cosa fa il Tribunale per risolvere questi casi e stabilire, oltre al mantenimento, le modalità dell’affido e le visite genitore non affidatario / figli. E’ ben noto che per gli atti di ordinaria amministrazione ciascun genitore decide cosa fare per il proprio figlio per il periodo che gli è affidato. Mentre per gli atti di straordinaria amministrazione le decisioni devono essere prese da ambedue i genitori in modo da dividere le spese a metà, come anche previsto nel Protocollo di spese adottato dal Tribunale di Brescia, che costituisce un’importante linea guida per i genitori, peraltro con la distinzione delle spese che richiedono il preventivo assenso dei genitori, rispetto alle altre che, al contrario, possono essere prese unilateralmente (salvo poi essere rimborsate dall’altro genitore). Ma è anche vero che spesso non è possibile raggiungere un accordo comune per il bene dei figli. Cosa accade a quel punto? Se i genitori non riescono a mettersi d’accordo ecco che il Tribunale deve prendere una decisione ulteriore nel giudizio e, soprattutto, svolgere un’indagine maggiore per comprendere quale sia il vero interesse della prole. Qualche volta basterà sentire i genitori o, addirittura, gli stessi figli minori. Ma quando la conflittualità tra le parti è elevata il Tribunale non riesce a decidere immediatamente, perché non ha a disposizione tutti gli elementi necessari per pronunciarsi. E si vedrà, così, costretto a incaricare i Servizi Sociali di zona conferendo loro l’incarico di accertare “da vicino” quale sia l’andamento familiare, ascoltando in più occasioni i genitori e i minori, approfondendo gli aspetti della vita familiare e le abitudini, suggerendo i percorsi più idonei a mediare il conflitto, ed eventualmente consigliando un sostegno psicologico, se necessario, per poi riferire al Tribunale sulla scelta migliore da adottare, pur sempre nell’esclusivo e primario interesse dei più piccoli. Accade, poi, che alcune questioni inerenti i figli minori emergano in un momento successivo alla separazione e, quindi, che vi sia la necessità di integrare l’accordo già raggiunto con il partner in fase di separazione o divorzio in un secondo momento, senza tuttavia modificarne l’impianto originario. Che fare in questo caso? La norma di riferimento è senza dubbio quella prevista dall’art. 739 ter c.p.c. secondo cui “Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore”. E’ successo, tuttavia, che qualche genitore abbia “abusato” di questo rimedio processuale e, in particolare, in un caso sottoposto all’attenzione del Tribunale di Milano, la madre di una minore aveva presentato un’istanza urgente al Tribunale affinché il Giudice chiarisse e specificasse cosa si intendesse per “festività pasquali”, chiedendo, in particolare, se il termine includesse la domenica di Pasqua fino alla sera del lunedì dell’Angelo, e a che ora dovesse avvenire il prelievo ed il successivo riaccompagno della bambina, nonché l’esatto luogo di prelievo e di riaccompagno. Il Tribunale di Milano con ordinanza del 23 marzo 2016, emessa ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c., ha stabilito due importanti principi in materia, aprendo la strada ad un orientamento poi seguito anche da altri Tribunali, fra cui quello di Brescia. Il primo è che l’intervento del giudice non può estendersi ad ogni affare riguardante il minore ma deve riguardare solo gli aspetti essenziali della gestione dello stesso. Il secondo riguarda il ruolo che deve rivestire l’avvocato del padre o della madre nei procedimenti in cui sono coinvolti i minori, assumendo una posizione “comune” a difesa del bambino, e non assecondando diverbi fondati su situazioni irrilevanti. In conclusione il Tribunale di Milano, sez. IX civ., con ordinanza 23/03/2016 ha dichiarato inammissibile il ricorso al giudice in quanto vertente su questioni di c.d. “microconflittualità”, così stabilendo che “Solo le questioni essenziali che riguardano il minore, come l’istruzione, l’educazione, la salute, e la residenza abituale, possono essere devolute al giudice ai sensi dell’art. 709 ter c.c. Per risolvere problemi di “micro-conflittualità” anche l’avvocato dei genitori ha l’onere di scoraggiare, a tutela del primario interesse del minore, litigi strumentali fondati su situazioni prive di rilevanza”. Il Tribunale di Milano ha, in conclusione, chiarito che non tutti i contrasti possono essere risolti dal Giudice adito, ma solo quelli inerenti le questioni essenziali dei figli che determinano un blocco delle funzioni decisionali e che riguardino la vita del soggetto arrecandogli un pregiudizio: quindi solo i casi di c.d. “macroconflittualità”. A titolo esemplificativo, quindi, il Tribunale di Milano ha precisato che sono inammissibili perché vertenti su questioni di “microconflittualitta” quelle inerenti “il taglio dei capelli del minore”, “la possibilità per un genitore di delegare un parente per prelevare il figlio da scuola”, “l’acquisto di un tipo di vestito piuttosto che un altro” e, così, la specificazione di dati di estremo dettaglio in ordine ai tempi di frequentazione. Se, quindi, per queste ipotesi minori il Tribunale rilancia la palla nelle mani dei genitori, originari titolari della responsabilità genitoriale, non si può far altro che, in estremo subordine, rivolgersi ai Servizi Sociali competenti. Ma prima di tutto questo, forse, sarebbe più opportuno per i genitori deporre l’ascia di guerra ed, eventualmente con l’aiuto di un professionista, intraprendere la via del dialogo per il loro bene e quello dei figli. Ecco allora che anche l’avvocato chiamato a consigliare il proprio assistito, per dirla con le parole del Tribunale di Milano, dovrebbe anteporre l’’interesse primario del minore e, in virtù di esso, arginare la micro-conflittualità genitoriale, scoraggiando litigi strumentali al mero scontro moglie-marito, proteggendo il bambino dalle conseguenze dannose della lite. E se non è facile per i genitori, ben si può comprendere come non lo sia affatto per l’avvocato: il professionista dovrà, infatti, riuscire nel difficile compito di far comprendere il proprio ruolo e consigliare al meglio la parte assistita, per il bene suo e quello dell’intera famiglia, auspicando una collaborazione da parte di tutti.

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OGGETTO DELLA SEPARAZIONE E RUOLO DEL GIUDICE

Avvocato Simona Chiari a Brescia

Dall’esperienza maturata in questi anni, e dal confronto con i colleghi che si occupano della materia di famiglia, mi sono resa conto che le coppie in fase di separazione o divorzio o crisi familiare, ripongono una grande aspettativa nei confronti del Tribunale, dando per scontato che il Giudice che dovrà giudicare il loro “caso” risolverà ogni problema che affligga la coppia, dando ragione all’uno piuttosto che all’altro. Qualcuno, addirittura, mi chiede se vinceremo o meno la causa. Ora, a prescindere dal fatto che ritengo non si possa mai parlare di vittoria o sconfitta in termini assoluti quando ci sono in gioco gli interessi delle persone e, soprattutto, dei figli minorenni, così come è doveroso che il difensore si adoperi al meglio per tutelare il proprio assistito facendone valere le ragioni in via esclusiva, devo purtroppo sfatare questo mito e rivelare che il compito assai difficile dei nostri Giudici è quello di dare un nuovo assetto agli equilibri – ora stravolti – della famiglia in crisi, decidendo comunque solo alcune delle – di solito – innumerevoli questioni che vengono portate alla sua attenzione. In effetti il Tribunale, per l’ipotesi di mancato accordo delle parti in lite, ha il dovere di giudicare sulla separazione o sul divorzio giudiziale o, in generale, sulla crisi della famiglia, avendo come obiettivo principale quello di tutelare la prole, decidendo il tipo di affidamento dei figli minori ai genitori (congiunto o esclusivo), nonché il loro collocamento presso di essi e, così, l’assegnazione della casa familiare che, di norma, segue il destino dei figli. Il Giudice, inoltre, stabilirà quali siano le modalità di visita fra il genitore non affidatario ed i figli minori, così come determinerà il mantenimento della prole minorenne e non autosufficiente. Ciò deciso, rimane un’ultima cosa da fare: stabilire se il coniuge “più debole” abbia o meno diritto ad un contributo al suo mantenimento. Dopo aver preso queste decisioni, nella stragrande maggioranza dei casi il compito affidato al Tribunale è praticamente terminato: la separazione è fatta. E allora qualcuno mi domanderà: e tutto il resto? Chi paga il mutuo? Chi mi restituisce i soldi che ho prestato alla mia ex per comprarle la macchina? Chi deciderà quale scuola potrà frequentare mio figlio oppure, in caso di istituto privato o università, cosa accadrà se non ci sono le disponibilità economiche di entrambi per provvedervi? In linea di massima deve rispondersi che tutte le altre questioni diverse dall’affidamento/mantenimento dei figli, ovvero dall’assegnazione della casa coniugale e mantenimento del coniuge, esulano dalla competenza del Tribunale e vengono, pertanto, dichiarate inammissibili dal “Giudice della separazione”. La conclusione è che queste domande potranno, eventualmente, essere sottoposte all’attenzione del Tribunale promuovendo un altro giudizio, con ulteriori spese da sostenere. Diversamente, per l’ipotesi in cui i coniugi siano d’accordo anche su questioni, per così dire, “extra separazione”, sarà possibile integrare la separazione inserendo anche tutte queste ulteriori clausole.

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