Nell’ambito del conflitto genitoriale capita spesso di sentire la seguente frase: “il bambino non vuole andare dal papà”!
Con queste parole il genitore c.d. “collocatario” parrebbe giustificare il conseguente suo diniego all’incontro del figlio minore con l’altro genitore, c.d. “non collocatario”, negli orari e giorni prestabiliti, per assecondare la richiesta del piccolo.
Facciamo, quindi, riferimento agli incontri genitori / figli nell’ambito della regolamentazione delle giornate e visite concordate, o stabilite dal Tribunale, in sede di separazione o divorzio.
Sebbene sia astrattamente legittimo dare ascolto alla voce dei più piccoli, è altrettanto vero che bisogna ascoltare anche la voce dell’altro genitore. In ogni caso il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sul conflitto genitoriale, ha l’obbligo di indagare le ragioni che portano un minore a non voler incontrare il proprio genitore, percependolo come un problema da risolvere. Accade anche, non di rado, che il figlio assuma un atteggiamento di astio e di chiusura nei confronti del genitore con il quale non convive stabilmente.
Tali comportamenti sono da tempo all’attenzione degli esperti per comprenderne le ragioni e per offrire la soluzione migliore da adottare nell’interesse dei più piccoli, ma anche degli stessi genitori.
In proposito si segnala la nota teoria psicologica che individua la causa di tali fenomeni nella condotta posta in essere da un genitore volta a denigrare, sia in via diretta che indiretta, la figura dell’altro agli occhi della prole, e da cui deriva l’emarginazione del genitore “screditato” dalla vita del figlio, con conseguente frattura nel rapporto.
Il fenomeno appena descritto è la c.d. “Sindrome da Alienazione Parentale” o “Genitoriale”, ovvero “PAS”, Parental Alienation Syndrome, che prende il nome dal medico statunitense Richard Gardner che ne è il fautore. A partire dal 1985 il Dottore descrisse la sindrome come un disturbo che emerge quasi esclusivamente nei casi di separazione o divorzio, in cui il comportamento di uno o più figli, nel contesto del conflitto intergenitoriale, diventa ipercritico e denigratore nei confronti di uno dei genitori (denominato, appunto, “alienato”), perché l’altro (c.d. “genitore alienante”) lo ha influenzato in questo senso.
Nonostante la teoria di Gardner non sia unanimemente condivisa dalla comunità scientifica, il concetto di “alienazione genitoriale” è stato negli anni riconosciuto anche in ambito giuridico, trovando diffuso ingresso nelle aule dei Tribunali, ove i giudici, in alcuni casi, hanno adottato severi provvedimenti per contrastare le condotte genitoriali riconducibili alla PAS.
Vediamo, quindi, cosa è accaduto in un caso portato all’attenzione del Tribunale di Brescia che si è pronunciato in merito con la sentenza in data 22 marzo 2019.
“ALIENAZIONE PARENTALE” e TRIBUNALE DI BRESCIA
Con sentenza del 22 marzo 2019 i nostri Giudici si sono pronunciati in merito ad una separazione personale ad alto tasso di conflittualità fra due coniugi, con reciproche contestazioni anche relativamente all’affidamento della figlia minore.
Nel caso in esame la madre, sin dall’inizio del procedimento, sosteneva l’inadeguatezza del padre a rivestire il ruolo di genitore, chiedendo l’affidamento esclusivo della figlia, con disciplina del diritto di visita al padre in forma protetta. Gli iniziali provvedimenti provvisori avevano stabilito l’affidamento condiviso della minore con suo prevalente collocamento presso la residenza della madre per convivere con la stessa, disciplinando il regime di visita del padre.
Sennonché, il rapporto tra la bambina ed il padre, inizialmente positivo, andava progressivamente peggiorando, fino ad arrivare ad un rifiuto generale della minore a trascorrere del tempo con il padre.
La situazione aveva assunto contorni di accentuata gravità anche a fronte del fatto che la madre aveva sporto querela nei confronti del marito, accusandolo di aver tenuto comportamenti inappropriati in danno della minore nei tempi di permanenza presso il padre. Conseguentemente il giudice convertiva il diritto di visita del padre dalla forma libera a quella protetta, e disponeva consulenza tecnica psicologica al fine di approfondire la delicata questione e indagare le cause del deterioramento del rapporto padre-figlia, oltre all’analisi delle capacità genitoriali delle parti. Venivano, altresì, incaricati i Servizi Sociali territorialmente competenti per avviare un monitoraggio familiare.
Quanto emerso dall’indagine peritale ha completamente capovolto gli originari assetti familiari in termini di affidamento e collocamento della prole.
Invero, il dottore incaricato di svolgere la consulenza tecnica (c.d. Ctu), ha riscontrato nel caso in esame tutti i sintomi caratterizzanti la PAS, ravvisando nella condotta materna l’origine del deterioramento del rapporto padre-figlia.
Nel dettaglio si rilevava come la madre aveva più volte tenuto un atteggiamento denigratorio nei confronti del marito alla presenza della figlia, ostacolando i loro incontri. La madre, inoltre, aveva mostrato di non collaborare con i Servizi Sociali e con lo stesso consulente del Tribunale, non collaborando nel tentativo di riavvicinare la figlia al padre e contestandone l’operato, condizionando così anche la figlia.
Al contrario il comportamento del padre nei confronti della bambina veniva valutato positivamente, tanto da dubitare dell’attendibilità della denuncia materna, sfociata poi nell’archiviazione del procedimento penale da parte del G.i.p. di Brescia in quanto sfornita di riscontri concreti.
Alla luce delle risultanze peritali, pertanto, il collegio giudicante formulava un giudizio di inadeguatezza genitoriale della madre “incompatibile con l’affidamento condiviso”.
Pertanto il Tribunale disponeva l’affidamento esclusivo della minore al padre, reputandolo “un genitore adeguato, dotato di buone competenze e sinceramente interessato a recuperare la relazione con la figlia” e, così, il collocamento prevalente della minore presso di lui, consentendo incontri tra madre e figlia alla presenza di un educatore individuato dai Servizi Sociali, al fine di “limitare possibili condizionamenti della madre e garantire il graduale consolidamento del rapporto padre-figlia”.
A sostegno delle proprie decisioni il Tribunale si riportava alle conclusioni delle indagini svolte e richiamava un importante principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza 8 aprile 2016 n. 6919, in base al quale “tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità ed alla crescita equilibrata e serena”.
Ebbene, nel caso appena illustrato il collegio riteneva che la madre “non solo non si è attivata per preservare la relazione padre-figlia, ma, alla luce dei comportamenti descritti, può dirsi che si sia adoperata – in modo più o meno consapevole – per minarne le fondamenta”.
Oltre a ciò il Tribunale sottolineava che la relazione padre/figlia costituisce un valore non soltanto per il padre, “ma anche, e soprattutto, per la figlia”.
La sentenza del Tribunale di Brescia dimostra come sia necessario, nei procedimenti disciplinanti la crisi familiare, che il Giudicante agisca quale portavoce dell’interesse della prole, quale interesse che deve essere anteposto ai conflitti genitoriali per evitare strumentalizzazioni dei minori, tutelando il diritto della prole a “mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi” come sancito dall’art. 337-ter del codice civile.
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