Affidamento degli animali in caso di separazione o divorzio o coppia di fatto

Cosa succede ai nostri amici a 4 zampe in caso di separazione o divorzio?

In Italia quasi una famiglia su due condivide la propria abitazione con un animale domestico o d’affezione. Ma quali sono le sorti dei nostri amici a “4 Zampe” in caso di separazione o divorzio? Dunque, a chi “spetterà” l’animale domestico che ha sempre vissuto in compagnia della coppia a seguito della crisi familiare?

Purtroppo nel nostro paese vi è una forte lacuna normativa, ma anche carenza di modernità, poiché il nostro ordinamento legislativo non è al passo con i tempi in cui il rapporto con gli “amici animali domestici” è sempre più sentito e, per questo, al centro di diversi e innumerevoli dibattiti sociali e politici.
In Italia, infatti, non esiste ancora una legge specifica per il caso in esame, anche se dall’anno 2013 esiste una proposta di legge che prevede l’introduzione di un nuovo “Titolo IV bis” al codice civile, rubricato “degli animali”, con la previsione dell’art. 155-ter c.c. “affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi”, secondo cui:

In caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il Tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell’animale, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso, esperti del comportamento animale, attribuisce l’affido esclusivo o condiviso dell’animale alla parte in grado di garantirne il maggiore benessere. Il Tribunale è competente a decidere in merito all’affido di cui al presente comma anche in caso di cessazione di convivenza more uxorio.

Allo stato, pertanto, in mancanza di una norma da applicare, sarà compito del Giudice decidere di volta in volta “cosa fare” e, addirittura, se “affidare” l’animale d’affezione ad uno piuttosto che all’altro coniuge, o membro della coppia, quasi alla stregua di un figlio minore.
Sì, proprio così, i nostri Giudici considerano oggi gli animali domestici non più degli oggetti ma veri soggetti giuridici “senzienti con relazioni di affezione con e verso le persone”.

E’ accaduto così che i Magistrati abbiano intrapreso diverse strade, come accaduto al Tribunale di Pavia, Roma, Foggia, Modena e Cremona, mentre la Suprema Corte di Cassazione ha, in passato, ritenuto legittimo affidare il gatto al coniuge presso il quale era stata collocata la figlia minore, per via del legame affettivo che si era creato tra la bambina e l’animale, salvaguardando il complesso dei valori affettivi del bambino, quale primario interesse da tutelare.

Dal punto di vista legale può apparire anomalo disciplinare allo stesso modo i figli e gli animali domestici, ma dal punto di vista giuridico non vi sono ostacoli ad omologare un accordo delle parti di questo tipo, come anche confermato in una recente pronuncia del Tribunale di Como. Per tale motivo alcuni Giudici hanno deciso di omologare un verbale di separazione laddove vi sia la previsione di un accordo in tal senso, ma perché ciò corrisponde a criteri di giustizia laddove non siano violati i principi fondamentali del nostro ordinamento, fra cui l’ordine pubblico (quali limite all’omologazione dell’accordo da parte del Tribunale). Trattasi, infatti, di un accordo che interviene a regolamentare una questione meritevole di tutela perché risulta di particolare interesse per le parti e non si esaurisce nella sfera di natura economica. Del resto anche la convenzione di Strasburgo dice che gli animali d’affezione sono oggetto di tutela al pari degli esseri umani e non delle cose.

Separazione consensuale o separazione giudiziale?

Secondo alcuni Giudici, infatti, si deve distinguere se i coniugi abbiano deciso per una separazione consensuale oppure per una separazione giudiziale.

Nel primo caso, infatti, si è in presenza di un accordo tra le parti, e queste ultime possono ben decidere consensualmente anche sull’affido dell’animale e sulle spese del mantenimento, come anche ha detto la Corte di Cassazione con una recentissima pronuncia di fine estate.

Nel secondo caso, invece, il Giudice deve decidere in merito all’affido dell’animale.
Questa seconda ipotesi è certamente la più difficile, perché teoricamente il Magistrato potrebbe dichiararsi “non competente” per l’affidamento dell’animale all’uno piuttosto che all’altro coniuge. Ma è già successo che numerosi Tribunali abbiano, invece, preso una decisione.
Il Tribunale di Foggia ha così affidato il cane al marito, indipendentemente dalla intestazione formale dell’animale, concedendo all’altro il diritto di visita secondo un calendario prestabilito, mentre il Tribunale di Cremona ha previsto l’affido condiviso del cane con obbligo di suddivisione al 50% delle spese per il suo mantenimento.
Il Tribunale di Modena, invece, a fine 2017, si è addirittura spinto a prevedere un assegno di € 50,00 per il “mantenimento” dell’animale a favore del coniuge, quale forma di compartecipazione alle spese straordinarie dell’animale stesso.

I Tribunali, quindi, nonostante l’assenza di un riferimento normativo, hanno applicato per analogia, la medesima disciplina che si applica ai figli minori o non economicamente autosufficienti.
Inoltre, secondo alcuni Giudici, non ha importanza che la coppia sia coniugata o meno, né chi sia formalmente il proprietario dell’animale, in quanto il primario interesse da tutelare è il benessere del “pet” che ha vissuto per lungo tempo con entrambe le parti. Secondo altri, invece, il detentore temporaneo dovrebbe essere obbligato alla restituzione immediata dell’animale al suo intestatario e, in caso di mancata restituzione, ricorrere al Giudice per dimostrare che l’animale aveva sviluppato una relazione affettiva con entrambi e che entrambi se ne prendevano cura in egual misura.

Per concludere segnaliamo che a Brescia è stata emessa una delle prime pronunce nella storia italiana che stabilisce un affidamento condiviso dell’animale, imposto dal Giudice, ed indipendentemente dalla volontà di entrambe le parti. Ripercorrendo la vicenda giudiziaria, si tratta di un particolare rapporto affettivo tra un cane e il suo padrone, il quale nel momento di interrompere la propria relazione amorosa con la compagna si è visto sottrarre l’animale. Sebbene inizialmente il Tribunale di Brescia avesse rigettato la richiesta di reintegrare il cane nel possesso del suo padrone sostenendo che “l’interruzione della relazione affettiva tra le parti, in particolare, l’interruzione della loro convivenza, non consente il ripristino della precedente situazione, non essendo possibile restaurare la pregressa condizione di compossesso dell’animale”, successivamente, lo scorso 7 febbraio, il Tribunale in sede collegiale rettificava la decisione stabilendo che la ex moglie doveva reintegrare immediatamente il marito nel possesso dell’animale, e così decideva:

Dovrà rimanere presso ciascuna delle parti, nei rispettivi domicili, con alternanza settimanale , ovvero per periodi di tempo, della stessa entità per entrambe le parti, più brevi o più lunghi, concordati fra le stesse.

Sulla medesima lunghezza d’onda anche il Tribunale di Roma con la sentenza n. 5322 del 2016 ha stabilito l’affido condiviso di un cane ad una coppia, prevedendo che l’animale dovesse stare per sei mesi all’anno con una parte e sei mesi all’anno con l’altra, con facoltà per ciascuno di vederlo e tenerlo con sé per due giorni la settimana, anche continuativi, notte compresa, nei periodi di mancata continua frequentazione.

Si può quindi concludere che, pur non essendoci una legge che regolamenti questo particolare tipo di fattispecie, i Giudici, particolarmente sensibili alla questione, hanno saputo decidere in linea con quella che è un’esigenza sempre più sentita e diffusa nella nostra società, garantendo tutela anche chi ha stabilito un legame profondo con l’animale domestico.

Vuoi maggiori informazioni su una mia consulenza in merito?

Affidamento condiviso o alternato?

Una recentisssima sentenza del Tribunale di Brescia di fine anno 2017, definita “rivoluzionaria” e destinata a fare storia ci offre lo spunto per affrontare il tema dell’affidamento dei figli minori a causa della crisi del rapporto familiare.

Legge 8 febbraio 2006, n. 54. “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”.

Vale la pena di ricordare che, a seguito dell’introduzione dell’affidamento condiviso di cui alla legge 54/2006, i nostri Giudici – e le stesse coppie – hanno di gran lunga prediletto il sistema del c.d. “affidamento condiviso” dei figli in favore dei genitori, prevedendo così il loro collocamento presso uno solo di loro (anche per questioni “burocratiche”, quali la residenza da assegnare al minore), con fissazione dei tempi e delle modalità di visita dell’altro genitore che, per prassi, si limitano ad un paio di sere la settimana e a week-end alternati, salvo diverso accordo.

Affidamento alternato

Con questa pronuncia, invece, il Tribunale di Brescia ha deciso che i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore devono essere paritetici, ragione per cui si parla di affidamento alternato.
Appare subito evidente che, per giungere ad una simile decisione, vi debbano essere determinati presupposti, quali, ad esempio, la vicinanza delle abitazioni e, possibilmente, l’assenso dei figli i quali, venendo all’esame della sentenza del nostro Tribunale, saranno “costretti” a trascorrere una settimana con il padre e l’altra con la madre, e così via fino al raggiungimento della loro indipendenza economica.

Certamente la predetta sentenza è destinata a far discutere, soprattutto se si considera che ciò comporterà il venir meno del versamento dell’assegno di mantenimento dei figli da parte di un genitore nei confronti dell’altro ma, soprattutto, una maggiore capacità dei genitori nella gestione dei figli e delle loro spese, sia ordinarie che straordinarie.
Si auspica, allora, che prenda sempre più piede quel concetto tanto acclamato di bigenitorialità, che significa partecipazione attiva da parte di entrambi i genitori nel progetto educativo, di crescita e di assistenza della prole, in modo da creare un rapporto equilibrato che in nessun modo risenta dell’evento della separazione.

Detto concetto, tuttavia, non potrà mai prescindere dal superiore interesse dei figli minori nonché delle particolarità di ogni nucleo familiare, che andranno verificati di volta in volta.

Vuoi maggiori informazioni su una mia consulenza in merito?

Ordine di protezione per i casi di violenza c.d. “assistita”.

La condotta violenta del coniuge – o del convivente – talvolta si riflette sui figli della coppia, che assistono con frequenza agli episodi di violenza di un genitore nei confronti dell’altro.

In tali casi, anche in ambito civile esiste una forma di tutela: infatti il genitore vittima di violenza può adire il Tribunale competente per chiedere un ordine di protezione ex art. 342 bis cc al fine di ottenere la cessazione della condotta ovvero l’allontamento del partner dalla casa familiare e dai luoghi abitualmente frequentati, secondo le modalità previste dall’art. 342 ter c.c.

Il legislatore, pertanto, con l’ordine di protezione intende tutelare non solo coloro che, coniugati e non, siano vittime di violenza, ma anche i figli della coppia che siano costretti a “subire” simiti atti loro pregiudizievoli.

Vuoi maggiori informazioni su una mia consulenza in merito?

Addebito della separazione a causa degli “sms” inviati dal coniuge all’amante. Cassazione, Sez. I, sentenza 06.03.2017 n. 5510

Un’interessante pronuncia della Superma Corte riguarda il caso di una coppia milanese che, dopo essersi riconciliata nell’anno 2002, aveva subito una “seconda” rottura del rapporto coniugale a causa della scoperta, da parte della donna, della relazione extraconiugale del marito, come confermata dagli sms rinvenuti sul cellulare del marito.

Il marito si era difeso in giudizio eccependo che la crisi del rapporto coniugale era risalente nel tempo, ma gli Ermellini hanno ritenuto che, essendo intervenuta la riconciliazione fra i coniugi, la violazione del dovere di fedeltà, dimostrato dallo scambio di sms con l’amante, doveva considerarsi motivo di addebito della separazione.

Il marito, infine, è stato condannato a pagare gli alimenti alla moglie e ai figli.

Vuoi maggiori informazioni su una mia consulenza in merito?

 

La “Vigilanza attiva” del Giudice tutelare

Va assumendo sempre più importanza la funzione di “vigilanza” che il Giudice tutelare esercita ai sensi dell’art. 337 c.c. e secondo cui “il giudice tutelare deve vigilare sull’osservanza delle condizioni che il Tribunale abbia stabilite per l’esercizio della potestà e per l’amministrazione dei beni”.

In sintesi il Giudice tutelare, senza avere la possibilità di assumere provvedimenti di natura decisoria che possano incidere sull’affidamento, mantenimento o collocamento, può intervenire sulle questioni accessorie o meramente esecutive che riguardino le modalità di attuazione delle condizioni stabilite in sede di separazione o divorzio. Si pensi ad esempio ai tempi di frequentazione fra genitori e figli, che spesso costituiscono motivo di litigio fra i genitori soprattutto in concomitanza delle festività o dei periodi feriali.

Il vantaggio di ricorrere al Giudice tutelare, inoltre, è quello di accorciare i tempi della giustizia ed, infine, il Giudice può ricorrere, a mente dell’art. 344 c.c., anche all’assistenza della pubblica amministrazione e degli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni (es. intervento dei servizi sociali per un monitoraggio della situazione familiare).

Vuoi maggiori informazioni su una mia consulenza in merito?

Quali sono le spese straordinarie in favore dei figli?

Spesso costituisce motivo di attrito fra i genitori separati o divorziati la ripartizione delle spese c.d. “straordinarie” da sostenersi in favore dei figli, quale corollario necessario del principio codicistico (art. 147 c.c.) e legislativo (Legge 54/2006 sull’affido condiviso e Legge 219/2012 e D.lgs 154/2013 in materia di riconoscimento e uguaglianza fra figli legittimi e naturali) del dovere di “mantenerli, istruirli ed educarli”.

Infatti, se è vero che – di norma – le spese straordinarie dovrebbero essere concordate fra i genitori, talvolta accade che, per ragioni d’urgenza o di conflitto, il genitore affidatario le sostenga anticipatamente senza il consenso dell’altro genitore che, poi, invitato a rimborsare la metà della spesa affrontata dall’altro, eccepisca di non essere stato interpellato sul punto e, quindi, di non dover pagare nulla. Per dirimere questo contrasto fra i genitori non solo intervengono i nostri giudici, chiamati a decidere il singolo caso, ma – in funzione preventiva – molti Tribunali hanno deciso di redigere un “protocollo delle spese straordinarie” nel quale vengono elencate quali siano le spese straordinarie e, persino, quali di queste possano essere anticipate da un genitore senza il consenso dell’altro, ma debbano essere poi rimborsate per la metà.

Qui di seguito il Protocollo Adottato dal Tribunale di Brescia e quello condiviso dal Tribunale di Bergamo per avere un chiarimento sul punto ed evitare futuri litigi fra i genitori.

Vuoi maggiori informazioni su una mia consulenza in merito?